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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024

Cassazione n. 46127/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato quella del Tribunale di Alessandria di condanna di [OSCURATO:PERSONA] BALBI per più episodi di furto, con declaratoria di improcedibilità per tutti per difetto di querela, tranne il capo a) per il quale la condizione era esistente (in Sale, 1/12/2016), confermando limitatamente ad esso e rideterminando la pena.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, formulando due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato approfondimento istruttorio circa il ruolo svolto da terzi quanto alla determinazione ad agire del BALBI e con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. 3.

Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima penale da parte del magistrato delegato per l'esame preliminare dei fascicoli; la parte ha depositato documentazione attestante l'intervenuta remissione della querela e la sua accettazione.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, come da dichiarazione datata 2 agosto 2024 a firma Luciano GUALCO, persona offesa del reato di cui al capo A) della rubrica, effettuata davanti ai Carabinieri della Stazione di Sale (AL), remissione accettata con atto del 30 agosto 2024, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale dall'imputato con atto del 29 agosto 2024.

2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Spese processuali a carico del querelato.

Deciso il 7 novembre 2024.

La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di appello di Torino, con la sentenza in epigrafe indicata, ha riformato quella del Tribunale di Alessandria di condanna di [OSCURATO:PERSONA] BALBI per più episodi di furto, con declaratoria di improcedibilità per tutti per difetto di querela, tranne il capo a) per il quale la condizione era esistente (in Sale, 1/12/2016), confermando limitatamente ad esso e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, formulando due motivi, con i quali ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato approfondimento istruttorio circa il ruolo svolto da terzi quanto alla determinazione ad agire del BALBI e con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. 3. Il ricorso è stato assegnato alla Sezione Settima penale da parte del magistrato delegato per l'esame preliminare dei fascicoli; la parte ha depositato documentazione attestante l'intervenuta remissione della querela e la sua accettazione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela, come da dichiarazione datata 2 agosto 2024 a firma Luciano GUALCO, persona offesa del reato di cui al capo A) della rubrica, effettuata davanti ai Carabinieri della Stazione di Sale (AL), remissione accettata con atto del 30 agosto 2024, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale dall'imputato con atto del 29 agosto 2024. 2. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela. Spese processuali a carico del querelato. Deciso il 7 novembre 2024. La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 46127/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris