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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28012/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso.

DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] rì. - [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha respinto, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 13142/19 della Quarta Sezione di questa Corte, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in regime inframurario e, quindi, di arresti domiciliari tra il 21 maggio 2012 e il 19 luglio 2013, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con condanna dell'istante in favore del M.E.F. delle spese di giudizio liquidate in 900 euro, oltre accessori di legge.

2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in sede di legitti- mità, deve sinteticamente premettersi che la vicenda processuale che vide coin- volto [OSCURATO:PERSONA] si inserisce in una serie di episodi di usura, portati alla luce da un'attività di indagine intrapresa a seguito di una denuncia presentata dall'impren- ditore [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condotto alla sottoposizione dell'odierno ricorrente alla misura cautelare della custodia in carcere in data 21 maggio 2012, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari il 26 ottobre 2012.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano state attentamente vagliate sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, ritendo così provati soltanto i fatti riscontrati o verificati con elementi esterni.

Sulla base di tale criterio, i fatti contestati al Lepri non erano stati ritenuti pienamente provati con conseguente sentenza di assolu- zione "perché il fatto non sussiste", divenuta irrevocabile il 14/04/2015. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi la riparazione zii sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per la privazione della propria libertà per un periodo corrispondente ad un anno, un mese e ventinove giorni.

La Corte d'appello, con ordinanza del 18/06/2018 respingeva l'istanza e la Corte di Cassazione adita, con la richiamata sentenza, annullava la pronuncia gra- vata "per l'assorbente ragione che la Corte territoriale non ha fornito una chiara esposizione degli elementi di fatto che concretizzerebbero la condotta gravemente colposa e óstativa del ricorrente".

In particolare, si legge nella sentenza della Quarta sezione, "l'ordinanza si limita ad accennare ad un "affare" che l'interessato aveva sottoscritto con il [OSCURATO:PERSONA], e della consapevolezza del medesimo di pren- dere parte ad un'operazione «poco trasparente e per alcuni aspetti anomala», senza però chiarire quali sarebbero siffatti aspetti idonei a qualificare la detta ope- razione come anomala, e soprattutto omettendo di spiegare in che misura tale "anomalia" avrebbe contribuito a dare causa alla misura cautelare subita dall'in- teressato, e quindi a consolidare il convincimento del giudice cautelare in ordine alla solidità del quadro indiziario a carico del ricorrente.

Sui detti punti, fondamen- tali per fondare il rigetto dell'istanza di indennizzo, la motivazione dell'ordinanza impugnata deve ritenersi carente e lacunosa, come tale inidonea a dare conto in maniera esauriente e adeguata sia della specifica individuazione del concreto com- portamento gravemente colposo, asseritamente ostativo all'indennizzo, sia del suo effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita dal Lepri".

La motivazione dell'ordinanza veniva quindi ritenuta lacunosa in ordine all'individuazione del comportamento connotato da colpa grave idoneo a fondare il rigetto verso l'istanza proposta.

3. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., deducendo un unico motivo di seguito sinte- ticamente indicato.

3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il cor- relato vizio di motivazione, denunciando la nullità della gravata ordinanza con ri- ferimento all'art. 314 c.p.p., per erronea applicazione della legge penale proces- suale in relazione al travisamento del fatto e alla disamina sommaria e illogica delle emergenze processuali, che avrebbe determinato l'emissione di un provve- dimento parimenti illogico e carente di motivazione.

In particolare, sebbene ribadisca l'indirizzo per cui il giudizio per la ripara- zione è del tutto autonomo rispetto a quello penale della cognizione, sottolinea come tale libertà non consente al primo giudice di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati nel giudizio circa la responsabilità penale.

Invero, pur riconoscendo che la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia sviluppato il punto imposto dalla Corte di cassazione, fornendo la motivazione dei comportamenti che avrebbero indotto all'adozione della misura cautelare contro il Lepri, sostiene la difesa che "tali spiegazioni non siano in alcun modo aderenti alle effettive emer- genze pacificamente statuite nelle sentenze di cognizione" rendendo l'ordinanza gravata nulla per vizio motivazionale.

Non si comprenderebbe infatti quale sia la colpa grave del ricorrente che ha indotto in errore il GIP, e richiamata dalla Corte territoriale per respingere l'istanza, posto che il Tribunale ha definito "inattendi- bile" il [OSCURATO:PERSONA], versando così la Corte d'appello in un palese travisamento del dato processuale laddove ha rilevato come, seppure il Lepri avesse sin da subito negato ogni addebito a partire dall'interrogatorio di garanzia 24/05/2012, le cir- costanze riferite dallo stesso sul rapporto intercorso con la vittima, ossia il [OSCURATO:PERSONA], sulle somme prestate e sulla genesi e la dinamica del loro rapporto, sareb- bero state contraddittorie e avrebbero indotto in errore l'autorità procedente nell'apprezzamento della situazione per cui il Lepri, ad un certo punto, si trovava ad essere titolare di quote al 50% della società, non ancora restituite, di garanzie in virtù di due contratti preliminari di vendita e di una procura a vendere, a fronte di un credito nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] di gran lunga inferiore.

I giudici avrebbero quindi proceduto a sovrapporre una propria interpretazione dei fatti a quella paci- ficamente conseguente all'esegesi che di essi hanno fatto i giudici della cognizione conforme alle più elementi regole della logica e dell'esperienza.

Non sarebbe quindi dato comprendere lin cosa risieda la colpa grave richia- mata dalla Corte posto che non si rinvengono comportamenti connotati da ecla- tante e macroscopica negligenza, dolosi o gravemente colposi, elementi assenti anche nel provvedimento limitativo della libertà.

4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 13.06.2022, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sostiene il PG che le doglianze del ricorso non si concretizzano affatto in ipotesi di travisamento, quanto, piuttosto, in una critica alle valutazioni del giudice della riparazione che, con motivazione congrua e logica, in ossequio al principio indicato dalla sentenza rescindente della Suprema Corte, analizza gli atti del pro- cesso, con prospettiva ex ante, anche alla luce delle plurime dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio in merito al contratto di cessione delle quote intercorso con [OSCURATO:PERSONA].

In merito, in particolare la Corte di appello sottolinea come tali dichiarazioni fossero incongruenti con le emergenze processuali ed in parte mendaci.

In parti- colare, l'ordinanza impugnata evidenzia condlotte di macroscopica imprudenza, improntate alla evidente volontà di muovere denaro senza lasciare traccia, così contribuendo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria procedente sul coinvolgi- mento dell'istante negli illeciti contestati.

Il provvedimento segnala, inoltre, che tale condotta opaca nelle operazioni effettuate (tra cui il contratto di cessione re- datto dinanzi al notaio, riportante modalità di pagamento inveri dere), è aggravata dal fatto che il Lepri era ben consapevole del precedente per usura che lo riguar- dava e che, certamente, avrebbe reso i suoi comportamenti in materia meritevoli di una maggiore cautela.

Tale motivazione, oltre che essere adeguata e logica, appare anche corretta ed in linea con i più recenti orientamenti della giurispru- denza che hanno chiarito che, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accerta- mento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospet- tazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio (C7 ) serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581).

5. In data 14/06/2022 perveniva memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente con la quale si è richiesta la conferma dell'ordinanza impu- gnata, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.

A parere del M.E.F., infatti, la motivazione resa dalla Corte d'appello è priva di alcun vizio avendo i giudici legittimamente operato un giudizio ex ante sulla base delle condotte dell'indagato che hanno tratto in inganno l'autorità giudiziaria.

A tal fine, i medesimi giudici non hanno cercato di stabilire se determinate con- dotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore con- dizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, all'adozione e al mantenimento della misura coercitiva.

Sul punto, la motivazione resa sarebbe logica e coerente con le risultanze probatorie, pertanto è precluso al giudice di legittimità ogni ap- prezzamento in merito, risolvendosi la censura proposta in una rilettura più favo- revole al ricorrente dei fatti posti a fondamento del rigetto della domanda per l'ingiusta detenzione e per questo non idonea a scalfirla. [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è fon- dato.

2. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale.

Sarà pertanto valutata la condotta tenuta dall'interessato alla riparazione, prendendo in esame tanto quella anteriore che quella successiva alla sottoposizione alla misura che può essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi).

Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al ricono- scimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nei senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di pre- vedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

Lo stesso criterio deve es- sere applicato in relazione alla prevedibilità, la quale va intesa in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'auto- rità giudiziaria.

Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare lo stesso materiale preso in esame dai giudici della misura cautelare a suo tempo disposta, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222264 - 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 259082-01).

La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di c:ontrollare la ricor- renza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del di- ritto alla riparazione (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Rv. 203638-01).

Il giudice adito ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. è tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, che devono essere ben specifici, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determina- zione della detenzione, tenendo presente che devono essere idonei ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai senso dell'art. 314 c.p.p., comma 1.

È fondamentale, per una corretta comprensione dei fatti che occupano, rammentare altresì che l'autonomia propria del giudizio volta a determinare o meno l'ingiusta detenzione non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 - dep. 14/03/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018 - dep. 12/10/2018, Rv. 274350 - 01).

3. Particolarmente significativo si presenta l'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Sezione per cui, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'inden- nizzo, quel comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004 - dep. 07/04/2004, Rv. 228527 - 01).

In altri termini quindi, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019 - dep. 22/08/2019, Rv. 277662 - 01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento cau- sale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento (e che non può essere desunta da semplici ele- menti di sospetto, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), potrà essere ragionevol- mente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 - dep. 04/10/2017, Rv. 271790 - 01).

4. Tanto premesso in diritto, l'ordinanza impugnata si concentra in partico- lar modo su quanto dichiarato dal Lepri davanti al GIP in sede di interrogatorio di garanzia del 24 maggio 2015, durante il quale l'odierno istante negava ogni adde- bito.

In particolare, i giudici ritengono poco affidabili le dichiarazioni rese dall'al- lora indagato e, a sostegno di ciò, valorizzano:: a) l'esistenza di dichiarazioni pale- semente contraddittorie in merito alla convenzione intervenuta con il [OSCURATO:PERSONA], inerenti quindi aspetti fondamentali per l'ipotesi accusatoria; b) l'esistenza di in- congruità dichiarative, quali l'affidamento nei confronti di un soggetto di cui cono- sceva le difficoltà finanziarie o, quantomeno, la condizione di illiquidità; c) la grave leggerezza ed imprudenza della condotta dei ricorrente, in particolare il versa- mento in contante di 100.000,00 euro.

Si tratta di elementi che per il collegio avrebbero contribuito ad ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità 'procedente, la falsa apparenza della sua compartecipazione ai reati contestati.

5. In realtà, dalla lettura del provvedimento restrittivo della libertà risalente al 15 maggio 2012, nonché della successiva ordinanza del tribunale del riesame (C:71 7 5"l'u del 1° giugno 2012, si evince che la ragioni poste a fondamento della misura cau- telare della custodia detentiva sono da attribuire alle denunce della persona offesa, agli esiti delle perquisizioni e dei sequestri nonché alle s.i.t. rese dalle persone in grado di riferire.

Si legge, infatti, a pag. 14 della richiamata ordinanza: "vanno rimarcati quali specifici indizi a carico ed elementi di riscontro delle dicfflarazioni della per- sona offesa, sia la minuziosa contabilità rinvenuta in possesso dei co-indagati, sia le elevate somme di denaro contante delle quali essi disponevano sia, in partico- lare, la sconcertante facilità con la quale essi avevano accesso ad istituti di credito ed a studi notarili per compiere abitualmente attività economiche di natura quanto meno sospetta (vista l'assenza di qualsiasi attività professionale che comprovasse la sussistenza di una reale causa del negozio posto in essere)".

Dal tenore dei fatti qui descritti è palese che la misura cautelare sia stata applicata in assenza di qualsivoglia riferimento alle dichiarazioni rese dal Lepri in sede di interrogatorio di garanzia, ma sulla base di elementi totalmente estranei alla sua sfera di intervento: pertanto, non è possibile individuare un nesso causale tra il comportamento adottato dal ricorrente e la decisione del GIP.

Sulla stessa linea si pone il tribunale del riesame, il quale seppur richiama dei passaggi delle dichiarazioni emerse in seno all'interrogatorio di garanzia, non menziona alcuno dei profili evidenziati dal giudice della riparazione.

A ciò si ag- giunga che le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] -la persona offesa- su cui è stata fondata la misura restrittiva della libertà dell'istante sono state poi dichiarate inat- tendibili.

6. Tutto ciò dedotto si ritiene, conclusivamente, l'ordinanza impugnata me- ritevole di annullamento, in accoglimento del ricorso proposto, con conseguente rinvio al giudice a quo per altro giudizio sul punto al fine di operare una nuova valutazione dei fatti che tenga conto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria dell'Avvocatura dello Stato, in difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, del rigetto del ricorso. DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] rì. - [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha respinto, a seguito di annullamento con rinvio operato con sentenza n. 13142/19 della Quarta Sezione di questa Corte, la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in regime inframurario e, quindi, di arresti domiciliari tra il 21 maggio 2012 e il 19 luglio 2013, proposta da [OSCURATO:PERSONA], con condanna dell'istante in favore del M.E.F. delle spese di giudizio liquidate in 900 euro, oltre accessori di legge. 2. Per migliore intelligibilità dell'impugnazione proposta in sede di legitti- mità, deve sinteticamente premettersi che la vicenda processuale che vide coin- volto [OSCURATO:PERSONA] si inserisce in una serie di episodi di usura, portati alla luce da un'attività di indagine intrapresa a seguito di una denuncia presentata dall'impren- ditore [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva condotto alla sottoposizione dell'odierno ricorrente alla misura cautelare della custodia in carcere in data 21 maggio 2012, poi sostituita con quella degli arresti domiciliari il 26 ottobre 2012. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] erano state attentamente vagliate sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello, ritendo così provati soltanto i fatti riscontrati o verificati con elementi esterni. Sulla base di tale criterio, i fatti contestati al Lepri non erano stati ritenuti pienamente provati con conseguente sentenza di assolu- zione "perché il fatto non sussiste", divenuta irrevocabile il 14/04/2015. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi la riparazione zii sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. per la privazione della propria libertà per un periodo corrispondente ad un anno, un mese e ventinove giorni. La Corte d'appello, con ordinanza del 18/06/2018 respingeva l'istanza e la Corte di Cassazione adita, con la richiamata sentenza, annullava la pronuncia gra- vata "per l'assorbente ragione che la Corte territoriale non ha fornito una chiara esposizione degli elementi di fatto che concretizzerebbero la condotta gravemente colposa e óstativa del ricorrente". In particolare, si legge nella sentenza della Quarta sezione, "l'ordinanza si limita ad accennare ad un "affare" che l'interessato aveva sottoscritto con il [OSCURATO:PERSONA], e della consapevolezza del medesimo di pren- dere parte ad un'operazione «poco trasparente e per alcuni aspetti anomala», senza però chiarire quali sarebbero siffatti aspetti idonei a qualificare la detta ope- razione come anomala, e soprattutto omettendo di spiegare in che misura tale "anomalia" avrebbe contribuito a dare causa alla misura cautelare subita dall'in- teressato, e quindi a consolidare il convincimento del giudice cautelare in ordine alla solidità del quadro indiziario a carico del ricorrente. Sui detti punti, fondamen- tali per fondare il rigetto dell'istanza di indennizzo, la motivazione dell'ordinanza impugnata deve ritenersi carente e lacunosa, come tale inidonea a dare conto in maniera esauriente e adeguata sia della specifica individuazione del concreto com- portamento gravemente colposo, asseritamente ostativo all'indennizzo, sia del suo effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita dal Lepri". La motivazione dell'ordinanza veniva quindi ritenuta lacunosa in ordine all'individuazione del comportamento connotato da colpa grave idoneo a fondare il rigetto verso l'istanza proposta. 3. Avverso la ordinanza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia iscritto all'albo speciale ex art. 613, cod. proc. pen., deducendo un unico motivo di seguito sinte- ticamente indicato. 3.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il cor- relato vizio di motivazione, denunciando la nullità della gravata ordinanza con ri- ferimento all'art. 314 c.p.p., per erronea applicazione della legge penale proces- suale in relazione al travisamento del fatto e alla disamina sommaria e illogica delle emergenze processuali, che avrebbe determinato l'emissione di un provve- dimento parimenti illogico e carente di motivazione. In particolare, sebbene ribadisca l'indirizzo per cui il giudizio per la ripara- zione è del tutto autonomo rispetto a quello penale della cognizione, sottolinea come tale libertà non consente al primo giudice di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati nel giudizio circa la responsabilità penale. Invero, pur riconoscendo che la Corte d'appello, in sede di rinvio, abbia sviluppato il punto imposto dalla Corte di cassazione, fornendo la motivazione dei comportamenti che avrebbero indotto all'adozione della misura cautelare contro il Lepri, sostiene la difesa che "tali spiegazioni non siano in alcun modo aderenti alle effettive emer- genze pacificamente statuite nelle sentenze di cognizione" rendendo l'ordinanza gravata nulla per vizio motivazionale. Non si comprenderebbe infatti quale sia la colpa grave del ricorrente che ha indotto in errore il GIP, e richiamata dalla Corte territoriale per respingere l'istanza, posto che il Tribunale ha definito "inattendi- bile" il [OSCURATO:PERSONA], versando così la Corte d'appello in un palese travisamento del dato processuale laddove ha rilevato come, seppure il Lepri avesse sin da subito negato ogni addebito a partire dall'interrogatorio di garanzia 24/05/2012, le cir- costanze riferite dallo stesso sul rapporto intercorso con la vittima, ossia il [OSCURATO:PERSONA], sulle somme prestate e sulla genesi e la dinamica del loro rapporto, sareb- bero state contraddittorie e avrebbero indotto in errore l'autorità procedente nell'apprezzamento della situazione per cui il Lepri, ad un certo punto, si trovava ad essere titolare di quote al 50% della società, non ancora restituite, di garanzie in virtù di due contratti preliminari di vendita e di una procura a vendere, a fronte di un credito nei riguardi del [OSCURATO:PERSONA] di gran lunga inferiore. I giudici avrebbero quindi proceduto a sovrapporre una propria interpretazione dei fatti a quella paci- ficamente conseguente all'esegesi che di essi hanno fatto i giudici della cognizione conforme alle più elementi regole della logica e dell'esperienza. Non sarebbe quindi dato comprendere lin cosa risieda la colpa grave richia- mata dalla Corte posto che non si rinvengono comportamenti connotati da ecla- tante e macroscopica negligenza, dolosi o gravemente colposi, elementi assenti anche nel provvedimento limitativo della libertà. 4. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 13.06.2022, ha concluso per il rigetto del ricorso. Sostiene il PG che le doglianze del ricorso non si concretizzano affatto in ipotesi di travisamento, quanto, piuttosto, in una critica alle valutazioni del giudice della riparazione che, con motivazione congrua e logica, in ossequio al principio indicato dalla sentenza rescindente della Suprema Corte, analizza gli atti del pro- cesso, con prospettiva ex ante, anche alla luce delle plurime dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio in merito al contratto di cessione delle quote intercorso con [OSCURATO:PERSONA]. In merito, in particolare la Corte di appello sottolinea come tali dichiarazioni fossero incongruenti con le emergenze processuali ed in parte mendaci. In parti- colare, l'ordinanza impugnata evidenzia condlotte di macroscopica imprudenza, improntate alla evidente volontà di muovere denaro senza lasciare traccia, così contribuendo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria procedente sul coinvolgi- mento dell'istante negli illeciti contestati. Il provvedimento segnala, inoltre, che tale condotta opaca nelle operazioni effettuate (tra cui il contratto di cessione re- datto dinanzi al notaio, riportante modalità di pagamento inveri dere), è aggravata dal fatto che il Lepri era ben consapevole del precedente per usura che lo riguar- dava e che, certamente, avrebbe reso i suoi comportamenti in materia meritevoli di una maggiore cautela. Tale motivazione, oltre che essere adeguata e logica, appare anche corretta ed in linea con i più recenti orientamenti della giurispru- denza che hanno chiarito che, il mendacio dell'indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, incide sull'accerta- mento dell'eventuale colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla ripara- zione anche a seguito della modifica dell'art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, posto che la falsa prospet- tazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio (C7 ) serbato nell'esercizio della facoltà difensiva prevista dall'art. 64, comma 3, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. 4 n. 3755 del 20/01/2022, Rv. 282581). 5. In data 14/06/2022 perveniva memoria dell'Avvocatura dello Stato per il Ministero resistente con la quale si è richiesta la conferma dell'ordinanza impu- gnata, con conseguente declaratoria d'inammissibilità del ricorso, in subordine il suo rigetto, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio. A parere del M.E.F., infatti, la motivazione resa dalla Corte d'appello è priva di alcun vizio avendo i giudici legittimamente operato un giudizio ex ante sulla base delle condotte dell'indagato che hanno tratto in inganno l'autorità giudiziaria. A tal fine, i medesimi giudici non hanno cercato di stabilire se determinate con- dotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore con- dizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, all'adozione e al mantenimento della misura coercitiva. Sul punto, la motivazione resa sarebbe logica e coerente con le risultanze probatorie, pertanto è precluso al giudice di legittimità ogni ap- prezzamento in merito, risolvendosi la censura proposta in una rilettura più favo- revole al ricorrente dei fatti posti a fondamento del rigetto della domanda per l'ingiusta detenzione e per questo non idonea a scalfirla. [OSCURATO:PERSONA] 'DIRITTO 1. Il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23 co. 8 del DL n. 137/2020, è fon- dato. 2. In materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Sarà pertanto valutata la condotta tenuta dall'interessato alla riparazione, prendendo in esame tanto quella anteriore che quella successiva alla sottoposizione alla misura che può essere di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l'imputazione), o di tipo processuale (auto incolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al ricono- scimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nei senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di pre- vedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Lo stesso criterio deve es- sere applicato in relazione alla prevedibilità, la quale va intesa in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'auto- rità giudiziaria. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare lo stesso materiale preso in esame dai giudici della misura cautelare a suo tempo disposta, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 Cc. - dep. 15/10/2002, Rv. 222264 - 01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 259082-01). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di c:ontrollare la ricor- renza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del di- ritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Rv. 203638-01). Il giudice adito ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. è tenuto a motivare specificamente sia in ordine all'addebitabilità all'interessato di tali comportamenti, che devono essere ben specifici, sia in ordine all'incidenza di essi sulla determina- zione della detenzione, tenendo presente che devono essere idonei ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, ai senso dell'art. 314 c.p.p., comma 1. È fondamentale, per una corretta comprensione dei fatti che occupano, rammentare altresì che l'autonomia propria del giudizio volta a determinare o meno l'ingiusta detenzione non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017 - dep. 14/03/2017, Rv. 270039; Sez. 4, n.46469 del 14/09/2018 - dep. 12/10/2018, Rv. 274350 - 01). 3. Particolarmente significativo si presenta l'indirizzo giurisprudenziale espresso da questa Sezione per cui, in tema di presupposti per la riparazione per ingiusta detenzione, integra la colpa grave dell'indagato, ostativa all'inden- nizzo, quel comportamento incauto che abbia avuto incidenza causale sull'evento della carcerazione preventiva, in quanto valutato come uno degli elementi fondanti i gravi indizi di colpevolezza che ebbero a giustificare il provvedimento restrittivo della libertà (Sez. 3, n. 16506 del 12/02/2004 - dep. 07/04/2004, Rv. 228527 - 01). In altri termini quindi, il giudice, per valutare la sussistenza del requisito della diretta efficacia del dolo o della colpa grave dell'interessato sull'emissione della misura cautelare, deve effettuare uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni esposte nella motivazione dell'ordinanza che ha disposto la misura stessa (Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019 - dep. 22/08/2019, Rv. 277662 - 01), perché solo qualora sussista un apprezzabile collegamento cau- sale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento (e che non può essere desunta da semplici ele- menti di sospetto, posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza), potrà essere ragionevol- mente escluso il riconoscimento del diritto all'equa riparazione (Sez. 3, n. 45593 del 31/01/2017 - dep. 04/10/2017, Rv. 271790 - 01). 4. Tanto premesso in diritto, l'ordinanza impugnata si concentra in partico- lar modo su quanto dichiarato dal Lepri davanti al GIP in sede di interrogatorio di garanzia del 24 maggio 2015, durante il quale l'odierno istante negava ogni adde- bito. In particolare, i giudici ritengono poco affidabili le dichiarazioni rese dall'al- lora indagato e, a sostegno di ciò, valorizzano:: a) l'esistenza di dichiarazioni pale- semente contraddittorie in merito alla convenzione intervenuta con il [OSCURATO:PERSONA], inerenti quindi aspetti fondamentali per l'ipotesi accusatoria; b) l'esistenza di in- congruità dichiarative, quali l'affidamento nei confronti di un soggetto di cui cono- sceva le difficoltà finanziarie o, quantomeno, la condizione di illiquidità; c) la grave leggerezza ed imprudenza della condotta dei ricorrente, in particolare il versa- mento in contante di 100.000,00 euro. Si tratta di elementi che per il collegio avrebbero contribuito ad ingenerare, ancorché in presenza di un errore dell'autorità 'procedente, la falsa apparenza della sua compartecipazione ai reati contestati. 5. In realtà, dalla lettura del provvedimento restrittivo della libertà risalente al 15 maggio 2012, nonché della successiva ordinanza del tribunale del riesame (C:71 7 5"l'u del 1° giugno 2012, si evince che la ragioni poste a fondamento della misura cau- telare della custodia detentiva sono da attribuire alle denunce della persona offesa, agli esiti delle perquisizioni e dei sequestri nonché alle s.i.t. rese dalle persone in grado di riferire. Si legge, infatti, a pag. 14 della richiamata ordinanza: "vanno rimarcati quali specifici indizi a carico ed elementi di riscontro delle dicfflarazioni della per- sona offesa, sia la minuziosa contabilità rinvenuta in possesso dei co-indagati, sia le elevate somme di denaro contante delle quali essi disponevano sia, in partico- lare, la sconcertante facilità con la quale essi avevano accesso ad istituti di credito ed a studi notarili per compiere abitualmente attività economiche di natura quanto meno sospetta (vista l'assenza di qualsiasi attività professionale che comprovasse la sussistenza di una reale causa del negozio posto in essere)". Dal tenore dei fatti qui descritti è palese che la misura cautelare sia stata applicata in assenza di qualsivoglia riferimento alle dichiarazioni rese dal Lepri in sede di interrogatorio di garanzia, ma sulla base di elementi totalmente estranei alla sua sfera di intervento: pertanto, non è possibile individuare un nesso causale tra il comportamento adottato dal ricorrente e la decisione del GIP. Sulla stessa linea si pone il tribunale del riesame, il quale seppur richiama dei passaggi delle dichiarazioni emerse in seno all'interrogatorio di garanzia, non menziona alcuno dei profili evidenziati dal giudice della riparazione. A ciò si ag- giunga che le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] -la persona offesa- su cui è stata fondata la misura restrittiva della libertà dell'istante sono state poi dichiarate inat- tendibili. 6. Tutto ciò dedotto si ritiene, conclusivamente, l'ordinanza impugnata me- ritevole di annullamento, in accoglimento del ricorso proposto, con conseguente rinvio al giudice a quo per altro giudizio sul punto al fine di operare una nuova valutazione dei fatti che tenga conto
Sentenza Cassazione n. 28012/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris