CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06953/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAe à t-6 —a- n Ta1Fe- Th udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 16 gennaio 2023 che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verona del 5 luglio 2022 emessa a seguito di giudizio abbreviato, lo ha condannato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 73, comma 1 bis e 4 nonché 80, comma 2, d.p.r. 309 del 1990 (fatto commesso a Verona il 16.12.2021). 2. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in ordine alla mancata motivazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 con conseguente rigetto della richiesta di concordato ex art. 599 bis comma 3 cod.proc.pen. 3. Il ricorso é inammissibile. Giova premettere in diritto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, deo. 2010, Camassa, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92. Si é altresì affermato che non sono deducibili in sede di legittimità questioni, pur rilevabili d'ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione dell'accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., sicché, ove sia intervenuta rinuncia al motivo con il quale - successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018 - l'imputato si era doluto della determinazione in maniera fissa delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., la questione non può essere riproposta con il ricorso per cassazione, non ricorrendo un'ipotesi di pena illegale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il vizio di legittimità costituzionale ha riguardato, non la durata in sé della pena accessoria, ma la sua predeterminazione in misura fissa e inderogabile e che, pertanto, rinunciando al motivo di appello, l'imputato aveva definitivamente abdicato al diritto di invocare una motivazione giustificativa della congruità della durata della pena accessoria inflittagli) Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022 Ud. (dep. 12/12/2022 ) Rv. 283878). Nella specie la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990 era oggetto di motivo di appello rinunciato. 4. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle