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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 51419/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza sul punto dell'appli- cazione della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Massimi- liano Orsini con sentenza di detto Tribunale del 21/4/2010, irrevocabile il 5/11/2015, ed ha contestualmente respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati nella citata sentenza e quelli accertati nella sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 20/6/2018, irrevocabile il 19/10/2021, ritenendo mancanti gli indici dell'invocato istituto.

2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in quanto il giudice avrebbe male interpretato l'istanza difensiva, erroneamente ritenuta volta all'applicazione della continuazione tra la sentenza del 21/4/2010 del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello in data 6/11/2014 e divenuta irrevocabile il 5/11/2015, e la sentenza emessa dal GIP di Roma in data 20/6/2018, irrevocabile il 19/10/2021, mentre la continuazione era stata richiesta con riferimento alla sentenza del 19/4/2010, confermata il 5/10/2010 dalla Corte di appello di Roma e divenuta definitiva in data 20/1/2011, con pena interamente espiata.

A sostegno, si è illustrato che i delitti accertati nelle due sentenze, pur non essendo omogenei, venivano commessi da persona tossico- dipendente, ed il breve lasso temporale risulterebbe pienamente compatibile con l'unicità del disegno criminoso.

3. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che la richiesta di incidente di esecuzione era diretta all'applicazione della continuazione tra la sentenza n. 7734 del 21/4/2010 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 5/11/2015, e la sentenza n. 7328 del 19/4/2010, confermata in data 5/10/2010 dalla Corte di appello di Roma e divenuta definitiva in data 20/1/2011.

Il giudice dell'esecuzione si è invece riferito ad altra sentenza, estranea al petitum, così omettendo di pronunciarsi sull'istanza difensiva. (0

4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata conriguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale quanto all'applicazione della continuazione. n P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'istanza di applicazione della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al qiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma.

Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza sul punto dell'appli- cazione della continuazione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Massimi- liano Orsini con sentenza di detto Tribunale del 21/4/2010, irrevocabile il 5/11/2015, ed ha contestualmente respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati accertati nella citata sentenza e quelli accertati nella sentenza del GIP del Tribunale di Roma del 20/6/2018, irrevocabile il 19/10/2021, ritenendo mancanti gli indici dell'invocato istituto. 2. Avverso tale ordinanza l'interessato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in quanto il giudice avrebbe male interpretato l'istanza difensiva, erroneamente ritenuta volta all'applicazione della continuazione tra la sentenza del 21/4/2010 del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello in data 6/11/2014 e divenuta irrevocabile il 5/11/2015, e la sentenza emessa dal GIP di Roma in data 20/6/2018, irrevocabile il 19/10/2021, mentre la continuazione era stata richiesta con riferimento alla sentenza del 19/4/2010, confermata il 5/10/2010 dalla Corte di appello di Roma e divenuta definitiva in data 20/1/2011, con pena interamente espiata. A sostegno, si è illustrato che i delitti accertati nelle due sentenze, pur non essendo omogenei, venivano commessi da persona tossico- dipendente, ed il breve lasso temporale risulterebbe pienamente compatibile con l'unicità del disegno criminoso. 3. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti risulta che la richiesta di incidente di esecuzione era diretta all'applicazione della continuazione tra la sentenza n. 7734 del 21/4/2010 del Tribunale di Roma, divenuta irrevocabile il 5/11/2015, e la sentenza n. 7328 del 19/4/2010, confermata in data 5/10/2010 dalla Corte di appello di Roma e divenuta definitiva in data 20/1/2011. Il giudice dell'esecuzione si è invece riferito ad altra sentenza, estranea al petitum, così omettendo di pronunciarsi sull'istanza difensiva. (0 4. L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata conriguardo al punto indicato, con rinvio al giudice dell'esecuzione - in diversa persona fisica come prescrive la sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2013 - affinché colmi la rilevata lacuna motivazionale quanto all'applicazione della continuazione. n P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'istanza di applicazione della continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al qiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estenso
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