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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 30226/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 23 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Vittuone il 23 ottobre 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla riduzione della pena per il tentativo in misura soltanto di un terzo, è inammissibile perché inedito o, comunque, perché affetto da genericità originaria, posto che con il motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, come articolato nell'atto di appello in data 31 gennaio 2023, non era stata specificamente formulata nessuna censura in ordine all'entità della riduzione di pena da applicare all'imputato per il tentativo; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, pronunciata in data 23 gennaio 2024, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Vittuone il 23 ottobre 2022); [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo di ricorso, che lamenta il vizio di motivazione in ordine alla riduzione della pena per il tentativo in misura soltanto di un terzo, è inammissibile perché inedito o, comunque, perché affetto da genericità originaria, posto che con il motivo di gravame sul trattamento sanzionatorio, come articolato nell'atto di appello in data 31 gennaio 2023, non era stata specificamente formulata nessuna censura in ordine all'entità della riduzione di pena da applicare all'imputato per il tentativo; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 lug
Sentenza Cassazione n. 30226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris