CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04203/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/20« della Corte di appello di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Amico propone ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato quella emessa il 16 luglio 2009 dal Tribunale di Teramo, appellata dal Procuratore generale e dall'imputato, e, esclusa l'ipotesi lieve di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena in un anno e sei mesi di reclusione e 500 euro di multa, confermando nel resto la sentenza appellata, che aveva dichiarato l'imputato responsabile dei reati riuniti di ricettazione, ritenuta l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., e simulazione di reato; contestualmente ha dichiarato inammissibile l'appello dell'imputato. Ricostruito l'iter processuale che giustifica la distanza temporale intercorrente tra la proposizione del ricorso e l'emissione della sentenza impugnata, riconosciuta I non definitiva per nullità della notifica dell'estratto contumaciale, la difesa articola tre motivi: 1.1 con il primo motivo deduce l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte di appello affermato la responsabilità dell'imputato in mancanza di prova della consapevolezza della provenienza delittuosa delle cose ricevute e del presumibile utilizzo illecito delle stesse; 1.2 con il secondo motivo deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Doveva riconoscersi la limitata portata offensiva della ricettazione, in quanto presso l'abitazione del D'Amico non furono rinvenuti altri beni, da cui desumere l'intento di contraffare e inserire le carte di identità in circuiti illeciti, sicché non è prospettabile il danno derivante dal potenziale utilizzo illecito delle stesse. Anche il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. integra la violazione di legge, dovendosi avere riguardo al danno patrimoniale di speciale tenuità e non al valore economico della cosa ricettata; manca, peraltro, la prova del danno cagionato alla persona offesa. Mancante è la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; 1.3 con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, erroneamente determinato anche in relazione all'aumento per la continuazione. Evidenzia che la Corte di appello ha ritenuto più grave il delitto di ricettazione, ma ha scisso il fatto in due episodi, con conseguente duplicazione della contestazione; ha errato il calcolo finale della pena, corrispondente a 1 anno, mesi 5 di reclusione e non a 1 anno e mesi 6 di reclusione; vi è inoltre, contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto il dispositivo esclude il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen., invece, riconosciuta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. Il ricorso non si correla minimamente alla sentenza impugnata, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse dell'imputato per genericità dei motivi, ritenuti meramente reiterativi di quelli dedotti in primo grado e puntualmente disattesi dal primo giudice (pag. 5 della sentenza impugnata); anzi, ne prescinde del tutto e, anziché contestare e contrastare detta valutazione, evidenziando l'erroneità o l'incoerenza logica del giudizio espresso sull'atto di appello, la difesa articola motivi relativi all'affermazione di responsabilità, riproponendo la tesi, disattesa sin dal primo grado, per giustificare il possesso di documenti di identità di terzi, di provenienza furtiva.Tale impostazione destina di per sé il ricorso all'inammissibilità, ma la soluzione non muta anche all'esito dell'esame dei motivi, del tutto infondati. 1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo, atteso che per consolidato orientamento giurisprudenziale la prova dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi, anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, che costituisce prova della conoscenza dell'illecita provenienza della res, in quanto sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 3, n. 40385 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276935; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120). Si tratta di principio affermato in tema di ricettazione di assegni, documenti di identità o beni mobili registrati, soggetti ad un particolare regime di circolazione e non liberamente commerciabili, che ben si attaglia al caso di specie, stante il rinvenimento presso l'abitazione del D'Amico di due carte di identità, appartenenti a terzi e risultate, una smarrita, l'altra di provenienza furtiva, nonché della carta di identità dell'imputato, denunciata smarrita, ma rinvenuta all'interno del borsello. In applicazione di detto principio i giudici di merito hanno correttamente ritenuto che il possesso di due carte di identità (v. sentenza di primo grado dalla quale risulta che altra carta di identità fu restituita al titolare perché non denunciata smarrita o rubata), documenti non soggetti a libera circolazione né cedibili, costituiva elemento di prova, per conformità ai criteri logici e giuridici, del reato di ricettazione, in assenza di plausibili giustificazioni in ordine all'acquisizione delle stesse. E' stata, infatti, ritenuta inverosimile la tesi difensiva secondo la quale i documenti sarebbero stati rinvenuti nella discoteca [OSCURATO:PERSONA] e affidati dal gestore all'imputato perché provasse a rintracciare i titolari e restituirle. La valutazione è logica proprio in relazione alla natura dei documenti ed alla ritenuta inverosimiglianza dell'impegno assunto dall'imputato di attivarsi per rintracciare i titolari non conosciuti, anziché consegnarli ai CC, come ritenuto dal primo giudice, nonché al contestuale rinvenimento tra i rifiuti di un documento strappato e del documento dello stesso imputato, denunciato smarrito e, invece, custodito nel borsello: pluralità di elementi, che idoneamente sorregge la valutazione sul dolo. 2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo alla luce del contesto fattuale descritto e della pluralità di documenti rinvenuti nonché dei precedenti anche gravi dell'imputato, fondanti il complessivo apprezzamento della non lieve entità del fatto, atteso che la valutazione della ipotesi lieve della ricettazione va esclusa se pure uno solo degli elementi materiali del reato possa essere considerato di non scarsa importanza, sia sotto il profilo della capacità a delinquere dell'agente sia per il vantaggio tratto dalla ricettazione. Peraltro, l'ipotesi lieve non è ancorata al solo valore economico del bene, trattandosi di profilo concorrente nella valutazione complessiva del fatto: infatti, la "particolare tenuità", che attenua il delitto di ricettazione, va desunta da una complessiva valutazione del fatto, che, avendo riguardo sia alle modalità dell'azione, sia alla personalità dell'imputato, sia al valore economico della "res" ricettata, deve evidenziare una rilevanza criminosa assolutamente marginale (Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, P.G. in proc. Gavitone, Rv. 271154): minimalità esclusa nella fattispecie anche in relazione al potenziale utilizzo illecito dei documenti. Destituito di ogni fondamento è il motivo relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante comune del danno di speciale tenuità, invece, espressamente riconosciuta in sentenza con esclusivo riferimento al valore oggettivo intrinseco del bene. E' invece, inammissibile, perché non dedotto in appello il motivo relativo alle attenuanti generiche, risultando l'appello limitato a contestare l'eccessività della pena, di cui si chiedeva una determinazione in termini più favorevoli. 3. Del tutto infondato è anche il denunciato contrasto tra dispositivo e sentenza, non solo alla luce di quanto detto in precedenza, ma perché il dispositivo emesso in udienza è corretto. Dall'esame degli atti risulta, infatti, che il dispositivo emesso e letto in udienza, escludeva "l'ipotesi lieve di cui all'art. 648, comma 2° c.p." e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., rideterminava la pena in anni uno e mesi sei di reclusione e 500 euro di multa. Peraltro, una volta rilevato che la Corte di appello ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e che, in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, ha escluso la lieve entità della ricettazione, all'evidenza è il dispositivo trascritto in sentenza a contenere un mero errore materiale relativo all'indicazione della norma, stante anche l'espresso riferimento alla ipotesi lieve, propria del delitto e non dell'attenuante comune. Sono infine, inammissibili i motivi relativi alla determinazione della pena, già dichiarati inammissibili in sentenza per la genericità della richiesta di applicazione nel minimo (pag. 5 sentenza impugnata): inammissibilità che preclude la rettifica dell'errore di calcolo segnalato, emendabile in sede esecutiva. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen