CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15571/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo di conferma della condanna a carico dell'imputato per i reati di lesioni aggravate e danneggiamento. 2. Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni ed alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, tendenti ad ottenere una inammissibile, diversa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione differenti da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Ed è noto che si collocano al di fuori dell'orizzonte del sindacato di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'affermazione di responsabilità per il reato di danneggiamento, è generico e manifestamente infondato poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 9,10 e 11 della sentenza impugnata) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. 4. Considerato che il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con cui si denuncia l'eccessiva gravosità della dosimetria sanzionatoria e la mancata applicazione in prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sono manifestamente infondati perché, da un lato, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il bilanciamento delle circostanze il giudice esprime un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia manifestamente illogica: tale circostanza non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice ha valorizzato adeguatamente la negativa personalità dell'imputato e la gravità dei fatti per sostenere l'immeritevolezza da parte sua di una valutazione prevalente (pag. 11 della sentenza). Dall'altro, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. 5. Rilevato che anche il sesto motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l'erroneo riconoscimento della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché il giudice di merito ha fatto corretta (ed ampiamente argomentata) applicaz:one dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16111/2016, Rv. 270419, in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte e con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 35738 del 25/5/2010, Calibè, Rv. 247838). 6. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am