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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 18500/2026

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posti da 1.[OSCURATO:PERSONA], n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], n. in Romania entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 06/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 06/03/2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno in relazione ai reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 624, primo comma in relazione all'art. 625, n. 4 e 5 cod. pen. (capo 1), 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen. e 624-bis, primo e secondoI comma in relazione all'art. 625 n. 5 cod. pen. (capo 2), 110, 61 n. 2, 576, 582, 585 cod. pen. (capo 3).

2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno presentato ricorso per cassazione per lamentare, con unico motivo, la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01).

4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.MDEPOSITATO tN CANCRL SECONDA SEZIONE P I, 22 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] IZIAR1 [OSCURATO:PERSONA] IUD1 Claudia ianelli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da 1.[OSCURATO:PERSONA], n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2.[OSCURATO:PERSONA], n. in Romania entrambi rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza in data 06/03/2026 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in data 06/03/2026, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine, su richiesta degli imputati e con il consenso del pubblico ministero, applicava a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa ciascuno in relazione ai reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 110, 624, primo comma in relazione all'art. 625, n. 4 e 5 cod. pen. (capo 1), 110, 628, secondo e terzo comma, n. 1 cod. pen. e 624-bis, primo e secondoI comma in relazione all'art. 625 n. 5 cod. pen. (capo 2), 110, 61 n. 2, 576, 582, 585 cod. pen. (capo 3). 2. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore, hanno presentato ricorso per cassazione per lamentare, con unico motivo, la mancata pronuncia di sentenza ex art. 129 cod. proc. pen. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili Invero, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è da ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la Corte di cassazione provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così determinata tenuto conto dei profili di colpa emergenti dai ricorsi, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammiss P.Q.MDEPOSITATO tN CANCRL SECONDA SEZIONE P I, 22 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] IZIAR1 [OSCURATO:PERSONA] IUD1 Claudia ianelli
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