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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 41392/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ricorre ex art. 311 cod. proc. pen. avverso la ordinanza in epigrafe indicata che ha rigettato l'appello cautelare proposto nel suo interesse avverso il provvedimento che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare in quella carceraria per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile.

L'avviso di deposito del provvedimento impugnato risulta notificato all'indagato e al difensore, all'epoca nominato (avv. [OSCURATO:PERSONA]), al più tardi in data 11 maggio 2023, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 25 maggio 2023, oltre quindi il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. • Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si ritiene equa in considerazione della causa di inammissibilità, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Segue, infine, l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 02/05/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori, ricorre ex art. 311 cod. proc. pen. avverso la ordinanza in epigrafe indicata che ha rigettato l'appello cautelare proposto nel suo interesse avverso il provvedimento che aveva disposto l'aggravamento della misura cautelare in quella carceraria per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è tardivo e quindi inammissibile. L'avviso di deposito del provvedimento impugnato risulta notificato all'indagato e al difensore, all'epoca nominato (avv. [OSCURATO:PERSONA]), al più tardi in data 11 maggio 2023, mentre il ricorso è stato depositato in cancelleria il 25 maggio 2023, oltre quindi il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. • Ne consegue la inammissibilità del ricorso, che va dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, che si ritiene equa in considerazione della causa di inammissibilità, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Segue, infine, l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così decis
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