CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024
Cassazione n. 16741/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denunzia la violazione delle norme relative al termine di proposizione dell'impugnazione è manifestamente infondato in guanto trattasi di prospettazione smentita dagli atti processuali, come rilevato a p. 6 della sentenza impugnata ove si specifica che la sentenza di primo grado è stata emessa in data 22.06.2021, senza termine specifico per la motivazione, che il conseguente termine ordinario di 15 giorni sarebbe scaduto in data 7.07.2021 con tempestivo deposito delle motivazioni. In aggiunta, risulta che il successivo termine di 30 giorni per proporre appello era scaduto in data 6.09.2021 mentre l'atto di impugnazione è stato depositato in data 1.10.2021, pertanto tardivamente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile in ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 20 febbraio 2024 Il C