Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2021
ECLI:EU:C:2021:428
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0563
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
3 giugno 2021 (
*1
)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato del riciclaggio delle batterie per autoveicoli – Comunicazione sulla clemenza del 2006 – Punto 26 – Immunità parziale – Altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione – Fatti noti alla [OSCURATO:PERSONA] europea – Riduzione dell’importo dell’ammenda – Classificazione ai fini della riduzione dell’ammenda – Ordine cronologico»
Nella causa C‑563/19 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 luglio 2019,
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Parigi (Francia),
Fonderie et Manufacture de Métaux SA
, con sede in Bruxelles (Belgio),
Harz-[OSCURATO:PERSONA] GmbH
, con sede in Goslar (Germania),
rappresentate da M. Wellinger, avocat, e da S. Reinart e K. Bongs, Rechtsanwältinnen,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da J. Szczodrowski, I. Rogalski e F. van Schaik, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzioni di giudice della Seconda Sezione, A. Kumin, T. von Danwitz (relatore) e P.G. Xuereb, giudici,
avvocato generale: G. Pitruzzella
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 settembre 2020,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la loro impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz-[OSCURATO:PERSONA] GmbH chiedono l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑222/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2019:356
), con la quale quest’ultimo ha respinto il loro ricorso diretto alla riduzione dell’importo dell’ammenda loro inflitta dalla decisione C(2017) 900 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 febbraio 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE (AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli) (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Regolamento (CE) n. 1/2003
2
L’articolo 23, paragrafo 2, primo comma, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE] (
GU 2003, L 1, pag. 1
), prevede quanto segue:
«2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:
a)
commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 o dell’articolo 102 TFUE] (...)
(...)
3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
Comunicazione sulla clemenza del 2002
3
Il punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU 2002, C 45, pag. 3
; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza del 2002») prevedeva quanto segue:
«Inoltre, se un’impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che hanno un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
Comunicazione sulla clemenza del 2006
4
I punti 8, 10, 11 e il punto 12, lettera a), della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa all’immunità dalle ammende o alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (
GU 2006, C 298, pag. 17
; in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza del 2006»), che figurano al titolo II di tale comunicazione, intitolato «Immunità dall’ammenda», così dispongono:
«(8)
[OSCURATO:PERSONA] concede l’immunità da qualsiasi ammenda, che le sarebbe altrimenti stata inflitta, a un’impresa che riveli la sua partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, se l’impresa in questione è la prima a fornire informazioni ed elementi probatori che consentano alla [OSCURATO:PERSONA], a giudizio di questa, di:
(a)
effettuare un’ispezione mirata in relazione al presunto cartello (...) oppure
(b)
constatare una violazione dell’[articolo 101 TFUE] in relazione al presunto cartello.
(...)
(10)
L’immunità in virtù del punto (8), lettera (a) non è concessa se, al momento della domanda, la [OSCURATO:PERSONA] è già in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare un’ispezione riguardo al presunto cartello o se essa ha già effettuato tale ispezione.
(11)
L’immunità in virtù del punto (8), lettera (b) è concessa soltanto alle condizioni cumulative che la [OSCURATO:PERSONA] non sia in possesso, al momento della domanda, di elementi probatori sufficienti per constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE] in correlazione con il presunto cartello e che a nessuna impresa sia stata accordata l’immunità dall’ammenda in virtù del punto (8), lettera (a) in correlazione con il presunto cartello. Per qualificarsi, l’impresa deve essere la prima che fornisca elementi probatori contemporanei, incriminanti, riguardanti il presunto cartello, nonché una dichiarazione ufficiale comprendente il tipo d’informazioni precisato al punto (9), lettera (a), i quali consentano alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare un’infrazione all’articolo [101 TFUE].
(12)
Oltre alle condizioni di cui ai punti (8), lettera (a), (9) e (10) oppure al punto (8), lettera (b) e al punto 11, per qualificarsi ai fini dell’immunità dall’ammenda devono essere soddisfatte in ogni caso tutte le seguenti condizioni:
(a)
L’impresa deve cooperare effettivamente (...), integralmente, su base continua e sollecitamente, dal momento in cui presenta la domanda e per tutto il corso del procedimento amministrativo (...)».
5
Ai sensi dei punti da 23 a 26 della comunicazione sulla clemenza del 2006, contenuti nel titolo III della medesima, intitolato «Riduzione dell’ammenda»:
«(23)
Le imprese che rivelano la loro partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sull[’Unione], ma che non soddisfano i requisiti indicati nella precedente parte II, possono eventualmente beneficiare di una riduzione dell’importo dell’ammenda, rispetto a quello che altrimenti sarebbe loro inflitto.
(24)
Al fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l’impresa deve soddisfare le condizioni cumulative indicate al punto (12), lettere (a), (b) e (c).
(25)
Il concetto di “valore aggiunto” si riferisce alla misura in cui gli elementi probatori forniti rafforzano, per la loro stessa natura e/o per il loro grado di precisione, la capacità della [OSCURATO:PERSONA] di provare l’esistenza del presunto cartello. Nel procedere a tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene di norma che elementi probatori documentali risalenti al periodo cui si riferiscono i fatti abbiano maggior valore rispetto a elementi probatori venuti ad esistenza successivamente. Gli elementi probatori direttamente legati ai fatti in questione vengono in genere considerati come più importanti di quelli che hanno solo un legame indiretto. Allo stesso modo, sul valore degli elementi probatori presentati influisce la misura in cui altre fonti li corroborano, il che è necessario per poterli ritenere affidabili come prove a carico delle altre imprese implicate nel caso: agli elementi probatori concludenti è attribuito maggior valore rispetto a elementi probatori quali le dichiarazioni, che devono essere corroborate in caso di contestazione.
(26)
Nella decisione finale che adotta alla conclusione del procedimento amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] determina l’entità della riduzione dell’importo dell’ammenda di cui beneficerà l’impresa, rispetto a quello che altrimenti le sarebbe stato imposto. Rispettivamente per
–
la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 30-50%,
–
la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 20-30%,
–
le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del 20%.
Al fine di definire il livello della riduzione all’interno di queste forcelle, la [OSCURATO:PERSONA] tiene conto della data in cui gli elementi di prova che soddisfano le condizioni menzionate al punto 24 le sono stati comunicati e del grado di valore aggiunto che detti elementi hanno rappresentato.
Se l’impresa che chiede una riduzione dell’ammenda è la prima a presentare elementi probatori concludenti ai termini del punto (25), che serviranno alla [OSCURATO:PERSONA] per accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
Fatti e decisione controversa
6
[OSCURATO:PERSONA], la Fonderie et Manufacture de Métaux, e la Harz-[OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]») sono società stabilite, rispettivamente, in Francia, in Belgio e in Germania, attive nel settore della produzione di piombo riciclato e di altri prodotti.
7
A seguito di una domanda di immunità dalle ammende presentata il 22 giugno 2012, ai sensi della comunicazione sulla clemenza del 2006, dalla [OSCURATO:PERSONA]., dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH Co. KG e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo, congiuntamente: la «JCI»), è stata avviata un’indagine nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], della JCI e di altri due gruppi di imprese, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] NV e la [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo, congiuntamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché della Eco-[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e della Société de traitement chimique des métaux SAS (in prosieguo, congiuntamente: la «Eco‑Bat»), in merito a un’intesa nel settore dell’acquisto dei rifiuti di batterie per autoveicoli. Il 13 settembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso un’immunità condizionale alla JCI, ai sensi del punto 18 di detta comunicazione.
8
Tra il 26 e il 28 settembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato ispezioni senza preavviso presso i locali delle diverse imprese interessate, in Belgio, in Germania e in Francia.
9
[OSCURATO:PERSONA]Bat e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato, rispettivamente il 27 settembre 2012 e il 23 ottobre 2012, domande di immunità o, in alternativa, domande di riduzione dell’importo dell’ammenda, nell’ambito delle quali esse hanno presentato dichiarazioni di impresa e prove documentali. Il 4 dicembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, a sua volta, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda.
10
Il 24 giugno 2015, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento amministrativo nei confronti della JCI, della [OSCURATO:PERSONA], della Eco-Bat e della [OSCURATO:PERSONA] e ha comunicato loro i relativi addebiti. Con lettera del medesimo giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Eco-Bat e la [OSCURATO:PERSONA] della sua conclusione provvisoria, secondo la quale gli elementi di prova che queste ultime avevano apportato avevano un valore aggiunto significativo ai sensi dei punti 24 e 25 della comunicazione sulla clemenza del 2006 e, pertanto, della sua intenzione di ridurre l’importo dell’ammenda che sarebbe stata loro imposta. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì informato la [OSCURATO:PERSONA] della sua intenzione di non procedere ad una riduzione di ammenda nei suoi confronti
11
Con la decisione impugnata, adottata l’8 febbraio 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA], la JCI, la [OSCURATO:PERSONA] e la Eco-Bat avevano partecipato, in violazione dell’articolo 101 TFUE, a un’intesa configurante un’infrazione unica e continuata nel settore dell’acquisto di rifiuti di batterie per autoveicoli, commessa nel periodo dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012 e consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto il coordinamento dei prezzi.
12
Con tale decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:PERSONA], in solido, un’ammenda di EUR 26739000, data la sua partecipazione all’infrazione constatata per il periodo dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012, infrazione che ha interessato i territori di diversi Stati membri, tra cui la Francia.
13
In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla clemenza del 2006 alle imprese responsabili di detta infrazione.
14
In primo luogo, tale istituzione ha concesso alla JCI il beneficio dell’immunità dalle ammende in forza del punto 8, lettera a), di tale comunicazione, dopo aver constatato che la cooperazione di tale impresa aveva soddisfatto le condizioni previste al punto 12 di detta comunicazione.
15
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la Eco-Bat fosse stata la prima impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo e le ha accordato la massima riduzione dell’importo dell’ammenda, pari al 50%, ai sensi del punto 26, primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla clemenza.
16
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda del 30% ai sensi del punto 26, primo comma, secondo trattino, della comunicazione sulla clemenza del 2006, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA] fosse stata la seconda impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo relativi, in particolare, alle origini dell’intesa, a diversi contatti anticoncorrenziali non riportati da altre imprese, alla riunione multilaterale di Windhagen (Germania) che si è tenuta il 23 settembre 2009 (in prosieguo: la «riunione di Windhagen»), e che ha segnato l’inizio dell’infrazione nonché a diversi contatti telefonici e scambi di messaggi tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] e i suoi concorrenti.
17
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] diretti ad ottenere una riduzione più significativa dell’ammenda, dal 30% al 50%. In particolare, pur ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva per prima fornito spiegazioni circa la riunione di Windhagen, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che gli elementi forniti riguardavano solo questioni organizzative e che essa aveva già acquisito durante l’ispezione presso i locali della [OSCURATO:PERSONA] «prove concludenti» riguardo all’ordine del giorno e al contenuto di tale riunione. [OSCURATO:PERSONA] ha altresì respinto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale impresa sarebbe stata la prima a fornire elementi probatori relativi all’ambito territoriale dell’intesa, che si estendeva alla Francia. A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, in particolare, che essa disponeva già di informazioni sulla portata geografica dell’intesa, incluso riguardo al territorio francese.
18
Infine, in quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda presentata dalla [OSCURATO:PERSONA].
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
19
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 2017, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretto a ottenere la riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale dalla decisione impugnata. A sostegno di tale ricorso sono stati dedotti sei motivi. Il primo e il secondo motivo vertevano su un errore nell’applicazione del terzo comma del punto 26 della comunicazione sulla clemenza del 2006. A tale proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere, in sostanza, che essa avrebbe dovuto beneficiare dell’immunità parziale dalle ammende prevista da tale comma, quanto agli elementi di prova forniti in merito al fatto, da un lato, che l’infrazione era iniziata durante la riunione di Windhagen (primo motivo) e, dall’altro, che la portata territoriale dell’infrazione si estendeva alla Francia (secondo motivo). Nell’ambito del quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che, non avendole concesso il beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda pari al 50%, la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore nell’applicazione del punto 26, primo comma, di tale comunicazione. Gli altri tre motivi dedotti dinanzi al Tribunale sono irrilevanti ai fini dell’esame dell’impugnazione.
20
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto, nella sua integralità, il ricorso di cui è stato investito.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
21
Nella sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di:
–
annullare la sentenza impugnata nella parte in cui conferma l’ammenda che le è stata inflitta e nella parte in cui la condanna alle spese;
–
annullare la decisione controversa nella parte in cui le infligge un’ammenda pari a EUR 26739000;
–
ridurre l’ammontare dell’ammenda inflittale, in funzione dei motivi accolti, e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese, incluse quelle afferenti al procedimento dinanzi al Tribunale.
22
[OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] prima parte del primo motivo e sul secondo motivo
Argomenti delle parti
23
Con la prima parte del primo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 79 a 99 della sentenza impugnata e vertente su un errore di diritto, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ragionamento del Tribunale manca di coerenza e di chiarezza quanto ai criteri giuridici applicabili alla concessione dell’immunità parziale ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006.
24
Con il secondo motivo di impugnazione, diretto contro i punti da 100 a 108 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene altresì che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei criteri per la concessione dell’immunità parziale di cui al punto 26, terzo comma, di detta comunicazione, avendo ritenuto che essa non poteva rivendicare tale immunità poiché la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza dei fatti cui si riferivano le informazioni fornite da tale impresa, vale a dire, da un lato, l’esistenza della riunione di Windhagen e, dall’altro, la portata territoriale dell’intesa, che si estendeva alla Francia. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di avere diritto a tale immunità, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] non era in grado di dimostrare adeguatamente tali fatti per mezzo degli elementi di prova già in suo possesso. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la questione se tali fatti fossero o meno in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] era irrilevante.
25
A sostegno di tale argomento, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che la formulazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 si distingue dalla corrispondente disposizione della comunicazione sulla clemenza del 2002, vale a dire il punto 23, lettera b), ultimo comma, di quest’ultima, che si riferiva espressamente ai «fatti in precedenza ignorati» dalla [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il criterio relativo alla circostanza che i fatti in questione fossero noti alla [OSCURATO:PERSONA], che era pertinente nel contesto della comunicazione sulla clemenza del 2002, non sarebbe più applicabile in forza di quella del 2006. In tale contesto, sarebbe necessario procedere ad un confronto tra il valore probatorio delle informazioni comunicate dall’impresa di cui trattasi e quello delle informazioni già contenute nel fascicolo della [OSCURATO:PERSONA].
26
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale argomento debba essere respinto in quanto infondato.
Giudizio della Corte
27
In limine, occorre constatare che la comunicazione sulla clemenza del 2006 ha sostituito, a decorrere dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
l’8 dicembre 2006, la comunicazione sulla clemenza del 2002. In tale contesto, il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 ha sostituito il punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002.
28
A tale proposito, occorre ricordare che il punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sul trattamento favorevole prevedeva che «se un’impresa forni[va] elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] che [avevano] un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la [OSCURATO:PERSONA] non [avrebbe tenuto] conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li [aveva] forniti». Il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 prevede che, «se l’impresa che chiede una riduzione dell’ammenda è la prima a presentare elementi probatori concludenti (...), che serviranno alla [OSCURATO:PERSONA] per accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] non terrà conto di questi elementi nel determinare l’importo di eventuali ammende da infliggere all’impresa che li ha forniti».
29
Infatti, se la comunicazione sulla clemenza del 2002 si riferiva espressamente a «fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA]» che hanno «un’incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa», la comunicazione sulla clemenza del 2006 rinvia a «altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione».
30
Nella sua giurisprudenza sull’ultimo comma del punto 23, lettera b), della comunicazione sulla clemenza del 2002, la Corte ha dichiarato che l’immunità parziale prevista da tale comunicazione richiedeva che fossero soddisfatte due condizioni, ossia, in primo luogo, che l’impresa in questione fosse la prima a provare fatti in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in secondo luogo, che tali fatti, aventi un’incidenza diretta sulla gravità o sulla durata della presunta intesa, consentano alla [OSCURATO:PERSONA] di giungere a nuove conclusioni sull’infrazione (sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑617/13 P
,
EU:C:2016:416
, punto
66
e giurisprudenza ivi citata).
31
La Corte ha avuto modo di precisare che i termini «fatti (...) ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA]» sono privi di ambiguità e autorizzano ad adottare un’interpretazione restrittiva del punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, limitandolo alle ipotesi in cui una società partecipante a un’intesa fornisca alla [OSCURATO:PERSONA] un’informazione nuova, relativa alla gravità o alla durata dell’infrazione (sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑617/13 P
,
EU:C:2016:416
, punto
67
e giurisprudenza ivi citata).
32
La Corte ha altresì dichiarato che il senso da attribuire a tali termini deve essere idoneo a garantire gli obiettivi perseguiti al punto 23, lettera b), ultimo comma, della suddetta comunicazione e, in particolare, l’efficacia del programma di trattamento favorevole, diretto a ottenere la denuncia dell’infrazione da parte dei suoi autori per porvi fine rapidamente e totalmente (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑617/13 P
,
EU:C:2016:416
, punto
68
e giurisprudenza ivi citata).
33
A tale proposito, la Corte ha dichiarato che deve essere garantito l’effetto utile di tale disposizione, la quale – nel caso in cui un’impresa sia stata la prima a fornire alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un’immunità totale dalle ammende ai sensi della comunicazione sulla clemenza del 2002, elementi di prova tali da consentirle di accertare una violazione dell’articolo 101 TFUE, ma si sia astenuta dal divulgare informazioni che attestino che l’infrazione in questione aveva avuto una durata più lunga di quella rivelata da tali elementi – è volta a incentivare, attraverso la concessione di un’immunità parziale dalle ammende, qualsiasi altra impresa che ha partecipato a tale infrazione ad essere la prima a divulgare dette informazioni (sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑617/13 P
,
EU:C:2016:416
, punto
69
e giurisprudenza ivi citata).
34
Si deve constatare che le differenze esistenti tra la formulazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 e quella del punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002 non sono tali da suggerire che l’interpretazione restrittiva adottata dalla Corte in merito a quest’ultima disposizione non possa essere applicata al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006. In particolare, il fatto che i termini «fatti in precedenza ignorati», di cui al punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, non siano stati espressamente ripresi al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 non può giustificare un’altra interpretazione di tale punto 26, terzo comma.
35
Infatti, ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, per avvalersi dell’immunità parziale, l’impresa interessata deve presentare alla [OSCURATO:PERSONA] prove relative a altri fatti che abbiano l’effetto di rafforzare la gravità o la durata dell’infrazione di cui trattasi. Si tratta di fatti che vengono a completare o ad aggiungersi a quelli di cui la [OSCURATO:PERSONA] è già a conoscenza e che modificano la portata materiale o temporale dell’infrazione, quale constatata dalla [OSCURATO:PERSONA]. È solo rispetto a tali fatti, che si aggiungono al perimetro iniziale dell’infrazione, che può trovare applicazione l’immunità parziale.
36
Come correttamente rilevato dal Tribunale al punto 86 della sentenza impugnata, la formulazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 non modifica la logica dell’immunità parziale quale interpretata dalla giurisprudenza alla luce della formulazione del punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002.
37
In tali circostanze, occorre interpretare il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 nel senso che riguarda il caso in cui una società che ha preso parte ad un’intesa fornisca prove determinanti alla [OSCURATO:PERSONA], che consentano a quest’ultima di accertare nuovi fatti, relativi alla gravità o alla durata dell’infrazione, escludendo i casi in cui detta società si è limitata a fornire informazioni che consentano di rafforzare le prove relative all’esistenza dell’infrazione.
38
Come l’avvocato generale ha sottolineato, in sostanza, ai paragrafi da 59 a 62 delle sue conclusioni, tale interpretazione è corroborata dalla struttura del punto 26 di tale comunicazione. Infatti, per quanto riguarda i fatti di cui la [OSCURATO:PERSONA] è già venuta a conoscenza, l’apporto di elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo può già dar luogo a una riduzione dell’importo dell’ammenda, conformemente al primo comma di tale punto 26, in combinato disposto con i punti 24 e 25 della comunicazione sulla clemenza del 2006. Occorre quindi riservare il beneficio dell’immunità parziale, prevista al terzo comma di detto punto 26, all’impresa che fornisce elementi riguardanti fatti nuovi, in precedenza ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA].
39
Infine, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 63 delle sue conclusioni, tale interpretazione è altresì conforme all’obiettivo perseguito dalla norma sull’immunità parziale enunciata al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, che è identico all’obiettivo perseguito precedentemente dal punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, come illustrato ai punti 32 e 33 della presente sentenza. Detto punto 26, terzo comma, mira a incoraggiare le imprese a cooperare pienamente con la [OSCURATO:PERSONA], anche se ad esse non è stata concessa un’immunità condizionale in applicazione del punto 8 della comunicazione sulla clemenza del 2006. Infatti, in assenza della norma prevista al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, tali imprese potrebbero temere che presentando elementi di prova aventi un impatto sulla durata o sulla gravità dell’infrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] ignorava in precedenza, di essere esposte al rischio di un aumento dell’importo delle ammende che possono essere loro inflitte.
40
In tale contesto, come sottolineato dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, occorre ricordare che, nell’interpretare il punto 23, lettera b), ultimo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, la Corte ha considerato che, qualora le informazioni fornite da un’impresa riguardino fatti non precedentemente ignorati dalla [OSCURATO:PERSONA], la domanda di immunità parziale presentata da una tale impresa deve essere respinta, senza che sia necessario comparare il valore probatorio di tali informazioni rispetto a quelle precedentemente fornite dalle parti (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, LG [OSCURATO:PERSONA] e LG [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑227/14 P
,
EU:C:2015:258
, punto
81
). Tale constatazione vale altresì, nel contesto del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, per quanto riguarda prove che non riguardano «altri fatti», ai sensi di quest’ultima disposizione.
41
Di conseguenza, si deve constatare che, nell’interpretare e applicare i requisiti previsti al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, dato che la [OSCURATO:PERSONA] era già a conoscenza dell’esistenza della riunione di Windhagen e della portata territoriale dell’intesa prima del deposito, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della sua domanda di immunità parziale, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto.
42
Quanto alla censura della [OSCURATO:PERSONA] di cui al punto 23 della presente sentenza, relativa all’asserita mancanza di coerenza e di chiarezza del ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 79 a 99 della sentenza impugnata, è sufficiente constatare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 46 a 56 delle sue conclusioni, che il Tribunale ha esposto adeguatamente, ai suddetti punti della sentenza impugnata, i motivi che giustificano la conferma della decisione controversa, per quanto riguarda il diniego dell’immunità parziale ai sensi del punto 26, terzo comma, di tale comunicazione.
43
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere la prima parte del primo motivo e il secondo motivo in quanto infondati.
[OSCURATO:PERSONA] seconda e terza parte del primo motivo
Argomenti delle parti
44
Con la seconda parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha manifestamente snaturato le note manoscritte redatte da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e sequestrate durante l’ispezione dei locali di tale impresa, lette alla luce delle informazioni fornite dalla JCI nel contesto della sua domanda di immunità dalle ammende del 22 giugno 2012, poiché esso avrebbe considerato, al punto 95 della sentenza impugnata, che tali elementi di prova consentivano alla [OSCURATO:PERSONA] di dimostrare adeguatamente l’esistenza della riunione di Windhagen e di far corrispondere l’inizio dell’infrazione con la data di detta riunione. Da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che le informazioni fornite dalla JCI non fanno alcun riferimento a una riunione o a scambi anticoncorrenziali che hanno avuto luogo nel mese di settembre 2009 e, inoltre, che esse non suggeriscono neppure che l’intesa sia iniziata in quel preciso momento. Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che tali note manoscritte facevano riferimento ad una data diversa da quella considerata dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire il 24, anziché il 23 settembre 2009, che dette note non forniscono indicazioni circa i partecipanti a tale riunione o sulla natura della stessa e, infine, che la [OSCURATO:PERSONA] ha negato costantemente, durante tutto il procedimento amministrativo, che le stesse note avessero un contenuto anticoncorrenziale.
45
Con la terza parte del primo motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’esistenza degli elementi di fatto costitutivi di un’infrazione. Le note manoscritte redatte da un dipendente della [OSCURATO:PERSONA], anche lette alla luce delle informazioni fornite dalla JCI, non costituirebbero prove precise e concordanti dell’esistenza di un’infrazione commessa in occasione della riunione di Windhagen. Il Tribunale, avendo concluso che tali note hanno permesso alla [OSCURATO:PERSONA] di provare adeguatamente l’esistenza di tale riunione, avrebbe violato le norme in materia di onere della prova.
46
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale contesto sono, da un lato, irricevibili, in quanto formano una domanda di riesame degli elementi di prova e, dall’altro, infondati.
Giudizio della Corte
47
Senza che sia necessario esaminare la questione se gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] costituiscano o meno una domanda di riesame degli elementi di prova e, a tale titolo, statuire sulla ricevibilità di una tale domanda, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] si basa su una lettura manifestamente errata della sentenza impugnata, in particolare dei punti da 85 a 97 della stessa, in quanto presuppone che il Tribunale si sia pronunciato sulla questione se le note manoscritte sequestrate durante l’ispezione dei locali della [OSCURATO:PERSONA], lette alla luce delle informazioni precedentemente fornite dalla JCI, fossero intrinsecamente sufficienti a stabilire adeguatamente la data e il contenuto della riunione di Windhagen come punto di partenza dell’infrazione.
48
Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 81 a 84 delle sue conclusioni, deriva chiaramente dai punti da 93 a 97 della sentenza impugnata che il Tribunale si è limitato a constatare che tali note manoscritte, lette alla luce delle informazioni fornite dalla JCI, hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di venire a conoscenza dell’esistenza della riunione di Windhagen e del carattere anticoncorrenziale di quest’ultima. Contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si è affatto pronunciato sulla questione se esse consentissero, di per sé, di dimostrare adeguatamente la data e il contenuto di tale riunione.
49
A tale proposito, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta, nella sua impugnazione, che le note manoscritte e le informazioni prodotte dalla JCI abbiano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere conoscenza dello svolgimento della riunione di Windhagen.
50
Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi che il Tribunale avrebbe dovuto effettuare un raffronto tra gli elementi di cui già disponeva la [OSCURATO:PERSONA] e quelli forniti dalla [OSCURATO:PERSONA], raffronto che avrebbe dovuto portarlo a dichiarare che gli elementi di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA] alla data della domanda di immunità parziale della [OSCURATO:PERSONA] non le avrebbero consentito di dimostrare adeguatamente l’esistenza e il contenuto di tale riunione, è giocoforza constatare che il Tribunale ha considerato, al punto 97 della sentenza impugnata, che gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo erano inconferenti. Per i motivi esposti al punto 40 della presente sentenza, tale constatazione effettuata dal Tribunale è giustificata, dal momento che un raffronto del genere non era richiesto.
51
Di conseguenza, occorre constatare che la seconda e la terza parte del primo motivo di impugnazione sono manifestamente infondate, cosicché, alla luce delle considerazioni esposte al punto 43 della presente sentenza, il primo motivo deve essere respinto integralmente.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
52
Con il suo terzo motivo, diretto contro i punti da 136 a 154 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’applicazione del punto 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, avendo ritenuto che né il tenore letterale di tale comunicazione né il suo impianto corroborassero un’interpretazione secondo la quale, nel caso in cui due imprese abbiano fornito elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo, quella che li ha forniti in secondo luogo assume il posto della prima laddove la cooperazione di quest’ultima non soddisfi le condizioni di cui al punto 12 di tale comunicazione. Di conseguenza, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto avendo dichiarato, al punto 153 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente rifiutato di concedere alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda dal 30 al 50%, ai sensi del punto 26, primo comma, primo trattino, di detta comunicazione, sebbene la Eco-Bat, secondo la [OSCURATO:PERSONA], fosse venuta meno al suo dovere di cooperazione fornendo solo informazioni incomplete e fuorvianti quanto ai territori interessati dall’infrazione constatata.
53
Dalla formulazione, dall’impianto e dagli obiettivi della comunicazione sulla clemenza del 2006 risulterebbe che un’impresa la cui cooperazione non soddisfa le condizioni di cui al punto 12 di tale comunicazione deve essere ignorata ai fini della classificazione prevista dal punto 26, primo comma, della stessa, di modo che non si pone la questione relativa alla sua posizione nell’ambito di tale classifica.
54
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale terzo motivo è infondato.
Giudizio della Corte
55
Ai sensi del punto 24 della comunicazione sulla clemenza del 2006, per poter beneficiare di una riduzione dell’ammenda, come prevista al punto 26, primo comma, di tale comunicazione, un’impresa deve fornire alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova della presunta infrazione aventi un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi di prova di cui la [OSCURATO:PERSONA] già dispone, e deve soddisfare le condizioni cumulative stabilite al punto 12 di detta comunicazione, il che implica, in particolare, una collaborazione effettiva, totale, permanente e tempestiva, per tutta la durata del procedimento amministrativo.
56
Pertanto, ad un’impresa può essere negato il beneficio di una riduzione dell’ammenda ove non adotti un comportamento conforme alle condizioni di cui al punto 12 di tale comunicazione. Tuttavia, il fatto che a tale impresa non sia concesso il beneficio della riduzione non può avere come risultato che le imprese che hanno successivamente prodotto elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo possano esserle sostituite nella classificazione cronologica definita al punto 26, primo comma, di detta comunicazione.
57
A tale riguardo, occorre constatare che nessuna disposizione della comunicazione sulla clemenza del 2006 prevede la riclassificazione alla quale la [OSCURATO:PERSONA] pretende avere diritto nel caso di specie. Il punto 26, primo comma, di tale comunicazione sancisce unicamente un criterio di natura cronologica, fissando forcelle di riduzioni dell’ammenda, le quali dipendono esclusivamente dall’ordine in cui le imprese di cui trattasi hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova che presentano un valore aggiunto significativo. Parimenti, nessun elemento menzionato ai punti 23, 24, 29 e 30 di detta comunicazione prevede una riclassificazione di tale natura. A tale titolo, né il tenore letterale di tali punti né l’impianto della comunicazione sulla clemenza del 2006 conferiscono alla seconda impresa nella classificazione, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], il diritto di sostituirsi alla prima impresa nella classificazione, vale a dire la Eco-Bat, per il motivo che quest’ultima avrebbe omesso di conformarsi alle condizioni stabilite al punto 12 di tale comunicazione.
58
Inoltre, un’interpretazione contraria, come quella sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe essere giustificata alla luce dell’obiettivo perseguito dai programmi di clemenza, i quali, come ha rilevato il Tribunale al punto 148 della sentenza impugnata, hanno lo scopo di creare un clima di incertezza all’interno delle intese, al fine di incentivare la loro denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2016, DHL Express (Italy) e DHL [OSCURATO:PERSONA] (Italy),
C‑428/14
,
EU:C:2016:27
, punto
82
e giurisprudenza ivi citata].
59
Infatti, per raggiungere tale obiettivo, è opportuno incentivare le imprese a cooperare il più rapidamente ed efficacemente possibile con la [OSCURATO:PERSONA] nei suoi lavori istruttori. Consentire la riclassificazione delle imprese che non sono state le più rapide a cooperare, a causa del mancato rispetto da parte di un’altra impresa delle condizioni di cui al punto 12 della comunicazione sul trattamento favorevole del 2006, comprometterebbe l’obiettivo di accelerare lo smantellamento delle intese perseguito da tale comunicazione.
60
Di conseguenza, occorre constatare che il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando, ai punti da 136 a 154 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva pretendere la forcella di riduzione dell’ammenda più elevata, vale a dire dal 30 al 50%, dal momento che, secondo la decisione controversa, essa era solo la seconda impresa ad aver fornito un valore aggiunto significativo, ai sensi del punto 26, primo comma, secondo trattino, della comunicazione sulla clemenza del 2006.
61
Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto infondato.
62
Poiché nessuno dei tre motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.
Sulle spese
63
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
64
[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA, la Fonderie et Manufacture de Métaux SA e la Harz-[OSCURATO:PERSONA] GmbH sono condannate alle spese.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.