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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2021

Cassazione n. 00357/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI IVREAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea impugna l'ordinanza emessa in data 31 marzo 2021 dal Tribunale di Ivrea di parziale non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 382 cod. proc. pen. sullo stato di quasi flagranza quanto al reato di cui al reato di danneggiamento aggravato di cui al capo c), ascritto al VULLO.

Denunzia, altresì, violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., in relazione alla fattispecie ex artt. 582-585, comma 1, cod. pen. quanto al reato di cui al capo b) ascritto a LOVAGLIO e a DINU.2.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e, di conseguenza, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito

2. Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930).

Al fine poi di consentire l'esercizio del potere di convalida è sufficiente che la polizia giudiziaria ponga in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., essendo peraltro sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999).

Va inoltre ricordato che, in tema di arresto in flagranza, la c.d.

"quasi flagranza" - sulla cui esclusione verte la decisione di parziale non convalida dell'arresto oggetto dell'impugnazione in esame - ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria non solo sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato ma anche del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; collegamento che può essere accertato, purché avvenga senza soluzione di continuità, anche sulla base delle prime, contestuali ed immediate attività investigative (quali ad esempio perquisizioni, assunzione di dichiarazioni dall'indagato, dalla persona offesa o da persone informate dei fatti) effettuate dalla polizia giudiziaria operante (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri, dopo che un giovane era stato sorpreso in possesso di stupefacente mentre usciva da un'azienda agricola, nel corso della susseguente perquisizione di tale azienda, avessero proceduto all'arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del suo titolare che aveva tentato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente; Sez. 2, Sentenza n. 37303 del 14/06/2019, Rv. 276823 - 01, in un caso in cui l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga; Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 13/12/2019, Rv. 278798 - 01, in un caso relativo ad arresto di persona trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta poco prima da un frutteto; Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019, Rv. 278295 - 01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto in quasi flagranza per lesioni personali, perpetrate dal marito in danno della moglie, operato, oltre che sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del referto, anche grazie a quanto percepito dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, essendosi la vittima chiusa a chiave nella camera da letto mentre l'indagato, completamente nudo, inveiva contro di lei).

Di recente, questa Sezione ha affermato che, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d.

"quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, Sentenza n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210 - 01, in un caso in cui è stato ritenuto legittimo l'arresto per il reato di furto, eseguito in "quasi flagranza" sulla base del comportamento dell'indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tentava di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espositivi di esercizi commerciali della zona).

Orbene, nel caso in esame, il giudice ha escluso la sussistenza della "quasi flagranza", tanto per il reato sub A) quanto per il reato sub C), unicamente sulla base della significanza indiziaria delle tracce di reato nella loro esclusiva materialità.

Deve, allora, ritenersi sussistente la violazione di legge denunziata in relazione all'art. 382 cod.proc.pen., avendo il giudice omesso di verificare se il complesso degli elementi immediatamente e contestualmente raccolti dalla polizia Giudiziaria (come evidenziati nel ricorso: la successione temporale delle richieste di intervento, il rinvenimento del machete, le spontanee dichiarazioni raccolte sul posto) rivelasse il collegamento ragionevolissimo degli stessi con i reati ipotizzati e con i singoli indiziati, nella prospettiva dello scrutinio giudiziale sull'arresto, che - come si è detto- è limitato ad un controllo di mera ragionevolezza e non deve essere esteso invece alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità.

P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI IVREAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea impugna l'ordinanza emessa in data 31 marzo 2021 dal Tribunale di Ivrea di parziale non convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione all'art. 382 cod. proc. pen. sullo stato di quasi flagranza quanto al reato di cui al reato di danneggiamento aggravato di cui al capo c), ascritto al VULLO. Denunzia, altresì, violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen., in relazione alla fattispecie ex artt. 582-585, comma 1, cod. pen. quanto al reato di cui al capo b) ascritto a LOVAGLIO e a DINU.2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, di conseguenza, va annullato senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito 2. Il giudice della convalida dell'arresto in flagranza deve operare con giudizio "ex ante", avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha provveduto (ex multis, Sez. 6, Sentenza n. 18196 del 13/04/2016, Rv. 266930). Al fine poi di consentire l'esercizio del potere di convalida è sufficiente che la polizia giudiziaria ponga in condizione il giudice di verificare se l'atto, in relazione alle concrete circostanze di fatto quali si presentino alla polizia stessa, esprima una ragionevole valutazione dei presupposti indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., essendo peraltro sufficiente che le ragioni dell'arresto emergano dal contesto descrittivo del relativo verbale o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (Sez. 3, n. 35304 del 11/05/2016, Rv. 267999). Va inoltre ricordato che, in tema di arresto in flagranza, la c.d. "quasi flagranza" - sulla cui esclusione verte la decisione di parziale non convalida dell'arresto oggetto dell'impugnazione in esame - ricorre quando l'arresto è operato dalla polizia giudiziaria non solo sulla base della immediata ed autonoma percezione delle tracce del reato ma anche del loro collegamento inequivocabile con l'indiziato; collegamento che può essere accertato, purché avvenga senza soluzione di continuità, anche sulla base delle prime, contestuali ed immediate attività investigative (quali ad esempio perquisizioni, assunzione di dichiarazioni dall'indagato, dalla persona offesa o da persone informate dei fatti) effettuate dalla polizia giudiziaria operante (ex multis, Sez. 4, Sentenza n. 38404 del 19/06/2019, Rv. 277187 - 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente i carabinieri, dopo che un giovane era stato sorpreso in possesso di stupefacente mentre usciva da un'azienda agricola, nel corso della susseguente perquisizione di tale azienda, avessero proceduto all'arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del suo titolare che aveva tentato di disfarsi di un involucro contenente sostanza stupefacente; Sez. 2, Sentenza n. 37303 del 14/06/2019, Rv. 276823 - 01, in un caso in cui l'autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto, congiuntamente al ritrovamento della borsa della persona offesa abbandonata sulla via di fuga; Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 13/12/2019, Rv. 278798 - 01, in un caso relativo ad arresto di persona trovata in possesso di un grosso quantitativo di frutta, per sua stessa ammissione sottratta poco prima da un frutteto; Sez. 5, Sentenza n. 3719 del 28/11/2019, Rv. 278295 - 01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto legittimo l'arresto in quasi flagranza per lesioni personali, perpetrate dal marito in danno della moglie, operato, oltre che sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del referto, anche grazie a quanto percepito dalla polizia giudiziaria al momento dell'intervento, essendosi la vittima chiusa a chiave nella camera da letto mentre l'indagato, completamente nudo, inveiva contro di lei). Di recente, questa Sezione ha affermato che, in tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della c.d. "quasi flagranza", la nozione di tracce del reato non va considerata in senso solo letterale, ma può comprendere anche l'atteggiamento assunto dall'autore del fatto o dalla persona offesa ove costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore dell'avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto all'intervento della polizia giudiziaria (Sez. 5, Sentenza n. 21494 del 25/02/2021, Rv. 281210 - 01, in un caso in cui è stato ritenuto legittimo l'arresto per il reato di furto, eseguito in "quasi flagranza" sulla base del comportamento dell'indagato che, alla vista di agenti di polizia municipale, tentava di fuggire liberandosi di confezioni di merce, poi risultata sottratta poco prima da banchi espositivi di esercizi commerciali della zona). Orbene, nel caso in esame, il giudice ha escluso la sussistenza della "quasi flagranza", tanto per il reato sub A) quanto per il reato sub C), unicamente sulla base della significanza indiziaria delle tracce di reato nella loro esclusiva materialità. Deve, allora, ritenersi sussistente la violazione di legge denunziata in relazione all'art. 382 cod.proc.pen., avendo il giudice omesso di verificare se il complesso degli elementi immediatamente e contestualmente raccolti dalla polizia Giudiziaria (come evidenziati nel ricorso: la successione temporale delle richieste di intervento, il rinvenimento del machete, le spontanee dichiarazioni raccolte sul posto) rivelasse il collegamento ragionevolissimo degli stessi con i reati ipotizzati e con i singoli indiziati, nella prospettiva dello scrutinio giudiziale sull'arresto, che - come si è detto- è limitato ad un controllo di mera ragionevolezza e non deve essere esteso invece alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l'arresto è stato legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, il
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