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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 aprile 2023

Cassazione n. 29161/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 aprile 1941 [OSCURATO:PERSONA], nato il 2 settembre 1969 Casteltermini avverso l'ordinanza del 5 agosto 2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; acquisita la memoria trasmessa dalla difesa mediante pec del 25 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile, perché estranea ai relativi presupposti legittimanti, l'istanza di revocazione ex art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proposto e terzo interessato attinti dalla confisca di prevenzione, fatta oggetto dell'evocato rimedio straordinario, resa dal Tribunale di Agrigento il 29 aprile 2013 e divenuta esecutiva in esito alla inammissibilità del ricorso di legittimità interposto avverso il decreto della Corte di appello di Palermo con il quale detta misura era stata confermata; rilevato che avverso al detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e il terzo interessato tramite il difensore, munito di apposita procura speciale, integrando le difese con memoria inviata mediante "pec" del 25 aprile 2023; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile per più concorrenti ragioni mentre le memorie depositate il giorno prima dell'udienza, senza il rispetto del termine di cui all'alt 611 cod. proc. pen., oltre a non incidere sulla anticipata valutazione pregiudiziale, non possono comunque essere considerate perché intempestive, non diversamente dalla documentazione allegata, peraltro di formazione antecedente alla data di interposizione del ricorso; ritenuto in particolare che, prescindendo dalla assenza di puntuali indicazioni dirette a precisare a quali vizi, tra quelli tipizzati dall'art. 606 cod. proc. pen. risulti nel caso riferita l'impugnazione, la stessa si rivela comunque all'evidenza generica - perché non precisa quale sia il portato delle nuove prove addotte a sostegno della richiesta articolata ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 28 citato, impedendo alla Corte di operare qualsivoglia verifica rispetto alla rilevanza in sé del ricorso- oltre che aspecifica, giacchè manca di confrontarsi criticamente con l'affermazione, resa dal provvedimento gravato, in forza del quale le allegazioni prodotte dovevano ritenersi prive del requisito della novità, perchè comunque deducibili nel corso del giudizio di merito senza che la relativa inerzia processuale sia stata in qualche modo giustificata dalla difesa (Sez.

U n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707); ritenuto, ancora che, come già stigmatizzato dalla Corte del merito, il ricorso, non diversamente dalla istanza di revocazione, rassegna - seguendo un percorso argomentativo non sempre immediatamente intellegibile- anche una serie di osservazioni critiche rivolte alla decisione che ebbe a confermare in appello la confisca oggetto di revocazione nonché alla stessa sentenza di legittimità che ne ha sancito la definitività (essenzialmente dirette a lamentare una asserita violazione del contraddittorio processuale inficiante la decisione di appello resa nel corso del giudizio di prevenzione e per tale via l'altrettanto indebito ampliamento del periodo di pericolosità sociale ascritto al proposto), all'evidenza estranee al rimedio straordinario nel caso attivato, che non può assumere i toni di una contestazione tardiva diretta mettere in discussione valutazioni ormai coperte da giudicato; ritenuto che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 26 aprile 1941 [OSCURATO:PERSONA], nato il 2 settembre 1969 Casteltermini avverso l'ordinanza del 5 agosto 2022 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; acquisita la memoria trasmessa dalla difesa mediante pec del 25 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile, perché estranea ai relativi presupposti legittimanti, l'istanza di revocazione ex art 28 d.lgs. n. 159 del 2011 proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente proposto e terzo interessato attinti dalla confisca di prevenzione, fatta oggetto dell'evocato rimedio straordinario, resa dal Tribunale di Agrigento il 29 aprile 2013 e divenuta esecutiva in esito alla inammissibilità del ricorso di legittimità interposto avverso il decreto della Corte di appello di Palermo con il quale detta misura era stata confermata; rilevato che avverso al detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e il terzo interessato tramite il difensore, munito di apposita procura speciale, integrando le difese con memoria inviata mediante "pec" del 25 aprile 2023; ritenuto che il ricorso va dichiarato inammissibile per più concorrenti ragioni mentre le memorie depositate il giorno prima dell'udienza, senza il rispetto del termine di cui all'alt 611 cod. proc. pen., oltre a non incidere sulla anticipata valutazione pregiudiziale, non possono comunque essere considerate perché intempestive, non diversamente dalla documentazione allegata, peraltro di formazione antecedente alla data di interposizione del ricorso; ritenuto in particolare che, prescindendo dalla assenza di puntuali indicazioni dirette a precisare a quali vizi, tra quelli tipizzati dall'art. 606 cod. proc. pen. risulti nel caso riferita l'impugnazione, la stessa si rivela comunque all'evidenza generica - perché non precisa quale sia il portato delle nuove prove addotte a sostegno della richiesta articolata ai sensi della lettera a), comma 1, dell'art. 28 citato, impedendo alla Corte di operare qualsivoglia verifica rispetto alla rilevanza in sé del ricorso- oltre che aspecifica, giacchè manca di confrontarsi criticamente con l'affermazione, resa dal provvedimento gravato, in forza del quale le allegazioni prodotte dovevano ritenersi prive del requisito della novità, perchè comunque deducibili nel corso del giudizio di merito senza che la relativa inerzia processuale sia stata in qualche modo giustificata dalla difesa (Sez. U n. 43668 del 26/05/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707); ritenuto, ancora che, come già stigmatizzato dalla Corte del merito, il ricorso, non diversamente dalla istanza di revocazione, rassegna - seguendo un percorso argomentativo non sempre immediatamente intellegibile- anche una serie di osservazioni critiche rivolte alla decisione che ebbe a confermare in appello la confisca oggetto di revocazione nonché alla stessa sentenza di legittimità che ne ha sancito la definitività (essenzialmente dirette a lamentare una asserita violazione del contraddittorio processuale inficiante la decisione di appello resa nel corso del giudizio di prevenzione e per tale via l'altrettanto indebito ampliamento del periodo di pericolosità sociale ascritto al proposto), all'evidenza estranee al rimedio straordinario nel caso attivato, che non può assumere i toni di una contestazione tardiva diretta mettere in discussione valutazioni ormai coperte da giudicato; ritenuto che alla rilevata inammissibilità conseguono le pronunce di cui all'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., definite nei termini di cui al dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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