CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026
Cassazione n. 13133/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Porzio;-controricorrente-avverso la sentenza n. 2540/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma il05/08/2024.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio diNumero registro generale 2521/2025Numero sezionale 412/2026Numero di raccolta generale 13133/2026Data pubblicazione 07/05/2026legittimità, che liquida in euro 2.950,00 per compensi ed euro 200,00 peresborsi, oltre spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.Così deciso in Roma, il 5 maggio 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Caterina Marotta