CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 13700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13803/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato in Messina, viale Cadorna 14 , presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliat i in ROMA , V ia NOMENTANA 251, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce alcontroricorso, -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], MUNAO' ARMANDO, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], MUNAO' AURELIO, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], MUNAO' MAURIZIO, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] e MUNAO' BARBARA, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Messina, viale Trapani n. 6/A presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 72/2018 depositata il05/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Messina la declaratoria di intervenuta usucapione di una striscia di terreno di 270 mq facente parte della particella 362 del foglio 63 del NCT del Comune di Messina, delimitata dal confine naturale costituito da un modesto terrazzo in pietrame a secco dall'esistenza ultradecennale, ed evocava in giudizio a tale scopo il 21.3.2007 gli intestatari catastali della striscia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], esponendo che aveva posseduto il bene, mediante la piantagione di alberi e piantine, la concimazione e potatura degli stessi, la raccolta dei frutti e facendo tutto il necessario per la coltivazione di un terreno agricolo. Si costituivano nel giudizio di primo grado i convenuti, sollecitando il rigetto delle domande avversarie per assenza di coltivazioni nella parte confinante col Rizzo, e comunque chiamavano in giudizio, in funzione di manleva, i loro danti causa [OSCURATO:PERSONA] (alla quale subentravano dopo la morte gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano nel giudizio di primo grado anche i chiamati in causa, che eccepivano che il terreno oggetto di causa era di natura rocciosa e per tale motivo non poteva essere stato coltivato dal Rizzo. Nel corso del giudizio il Rizzo in data 14.6.2007 depositava ricorso per denuncia di nuova opera, lamentando che i convenuti Caselli-[OSCURATO:PERSONA] avrebbero intrapreso la costruzione di un fabbricato a distanza irregolare dalla striscia di terreno oggetto della sua domanda di usucapione, ma il 30.7.2008 il ricorso veniva dichiarato inammissibile per mancata prova del possesso della striscia di terreno da parte del Rizzo. Espletata CTU nel giudizio di merito dall'agronomo [OSCURATO:PERSONA] sui confini catastali dei terreni, sull'individuazione della striscia di terreno che il Rizzo intendeva usucapire e sullo stato dei luoghi, ed acquisiti chiarimenti, il Tribunale di Messina, essendo emerso dai rilievi che negli ultimi anni non vi erano state piante di interesse agrario nella striscia in questione, non ammetteva la prova testimoniale richiesta dal Rizzo, e con la sentenza n. 1028/2016 del 14 aprile 2016 respingeva la domanda di usucapione del Rizzo, respingeva la domanda riconvenzionale di risarcimento danni fatta dai Caselli - [OSCURATO:PERSONA] per il riversamento di terreno asseritamente effettuato dal Rizzo sulla striscia controversa, ma in realtà per l'impossibilità di costruire in attesa della definizione del giudizio, e condannava il Rizzo al pagamento delle spese processuali in favore delle altre parti processuali. A seguito di rituale impugnazione del Rizzo e di costituzione in secondo grado di tutti gli appellati, con la sentenza n. 72/2018 del 25.1/5.2.2018, non notificata, la Corte d’appello di Messina rigettava il gravame, tranne che per la parte attinente alle spese del primo grado, di cui disponeva una compensazioneper metà con condanna del Rizzo al pagamento della residua metà nei confronti dei Caselli – [OSCURATO:PERSONA], e per il secondo grado, compensava per 2/3 le spese processuali per tale rapporto processuale con condanna del Rizzo al pagamento del terzo residuo, ecompensava per metà le spese processuali per il rapporto processuale con gli appellati Mormile e Munaò con condanna del Rizzo al pagamento della residua metà. Il giudice di secondo grado riteneva che vari elementi smentissero la tesi dell’appellante, fra cui le foto allegate dai convenuti che dimostravano l'assenza di colture arboree sulla striscia oggetto di causa tra il 2002 ed il 2007, la CTU espletata sui luoghi di causa e la destinazione catastale che deponevano nel senso di una natura rocciosa del terreno, destinabile a pascolo e non alla coltivazione di alberi da frutto anche per il modesto strato di terreno presente, il rinvenimento sul posto solo di ceppaie di olivastro a germinazione spontanea e di ceppaie di carrubo e la presenza di 70 piantine di pino già avvizzite nella sola zona a confine risalenti a tre, o quattro anni prima dell'accesso del CTU, e che pertanto mancasse la prova del possesso pubblico, ininterrotto e pacifico della porzione, attraverso la sua coltivazione da parte del Rizzo. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Si sono ritualmente costituiti con controricorso, da un lato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], e dall’altro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali ultimi, al pari di [OSCURATO:PERSONA], hanno anche depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce “la violazione o falsa applicazione di norme di legge circa il punto decisivo della controversia, assunto dai giudici di merito”, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe risolto la controversia adottando il parere e quindi le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, nonostante l’insufficienza dell’elaborato peritale, segnato da carenze, omissioni e giudizi personali non sostenibili da un punto di vista tecnico e smentiti dalle osservazioni dei periti di parte. Il motivo è inammissibile sotto molteplici profili. Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giova osservare che il motivo non attinge alcuna specifica violazione di legge, tanto che neppure il ricorrente è in grado di precisarla. Ove in base al contenuto dei successivi rilievi si volesse ipotizzare un’asserita carenza di motivazione, si dovrebbe rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6 della Costituzione, individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. ord. 3.3.2022 n. 7090; Cass. n. 23940 del 12 ottobre 2017; Cass. n. 7090 del 3 marzo 2022; Cass. n. 22598 del 25 settembre 2018). Nel caso in esame, invece, la Corte d'Appello di Messina, come sopra riportato, ha fornito una chiara e coerente motivazione, basandosi sia sulle foto prodotte dai convenuti, sia sulle risultanze della CTU e del catasto, ancorando il proprio convincimento a risultanze oggettive ritenute di maggiore affidabilità, peraltro confermando sui fatti principali le rationes decidendi già fatte proprie dal Tribunale di Messina, e non é certo questa la sede per richiedere una diversa valutazione in fatto delle risultanze istruttorie, tanto più che almeno per il ricorso per violazione dell'art. 360 n. 5) c.p.c. sussiste anche la specifica inammissibilità ex art. 348 ter comma 4° c.p.c. per doppia pronuncia in fatto conforme nei precedenti due gradi di giudizio. Ricorre infatti l'ipotesi di “doppiaconforme”, ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado sia interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass.n.7724 del 9 marzo 2022; Cass. n. 15777 del 17 maggio 2022; Cass. sez. lav. n. 24395 del 3 novembre 2020). A ciò va aggiunta la considerazione che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulentetecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulentitecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulentetecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. n. 33742 del 16 novembre 2022; Cass. n. 1515 del 2.2.2015; Cass. n. 10688 del 24.4.2008; Cass. n. 8355 del 3.4.2007). Con riguardo all’asserita violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., inoltre, in tema di giudizio dicassazione, il motivo di ricorso deve riguardare unfatto storico considerato nella sua ogget tiva esistenza, senza che possano considerarsi tali le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n.10525 del 31 marzo 2022; Cass. n. 20718 del 13 agosto 2018; Cass. n. 17761 dell’8 settembre 2016). Orbene, nella nozione di fatto storico non è inquadrabile la consulenza tecnicad'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa si muove nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass. n. 8584 del 16 marzo 2022). In conclusione é inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito (Cass. sez. un. n. 34476 del 27 dicembre 2019). Col secondo motivo di ricorso il Rizzo denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto per omesso esame di un punto decisivo della controversia riguardante l’onere della prova, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello di Messina non avrebbe considerato le sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento cautelare di denuncia di nuova opera svoltosi in corso di causa, che egli avrebbe vanamente richiesto di confermare tramite prova testimoniale nel giudizio di merito, ma anche tale motivo è inammissibile. Premesso che il motivo di ricorso pecca di difetto di autosufficienza in quanto non sono stati trascritti i capitoli di prova testimoniale dei quali sarebbe stata chiesta dal Rizzo l'ammissione nei giudizi di merito di primo e di secondo grado e neppure é stato indicato in quale sede processuale specifica la richiesta sarebbe stata avanzata per la prima volta, non essendo sufficiente l'indicazione dei temi di prova o delle circostanze oggetto di prova (vedi in tal senso Cass.30.7.2010 n. 17915; Cass. 19.3.2007 n. 6440; Cass. 1.8.2001 n. 10493), dalla sentenza impugnata emerge implicitamente che si é preferito privilegiare rispetto al peso delle sommarie informazioni rese nel procedimento di denuncia di nuova opera in corso di causa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ritrascritte alle pagine 17 e 18 del ricorso), meno affidabili, le risultanze oggettive delle foto relative allo stato della striscia di terreno oggetto di causa nel periodo 2002-2007 prodotte dai convenuti, della CTU espletata, della natura rocciosa del terreno, inadatta alla coltivazione di piante da frutto, confermata dalla destinazione catastale a pascolo e della presenza solo di piante di pino sul confine ormai avvizzite risalenti solo al 2006-2007 e di ceppaie di olivastro, pianta spontanea, e di carrubo, palesemente non oggetto di attività di coltivazione recente. Le sentenze della Suprema Corte invocate dal ricorrente, che avevano affermato che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia poteva costituire vizio di omesso esame di un punto decisivo della controversia se le risultanze processuali non esaminate erano tali da invalidare con un giudizio di certezza e non di mera probabilità l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento era fondato, di talché la ratio decidendi veniva a trovarsi priva di base (Cass. 12.6.2007 n. 13766; Cass. 21.4.2006 n. 9368), erano sentenze pronunciate in procedimenti in cui ancora l'art. 360 n. 5) c.p.c. prevedeva il ricorso in cassazione “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio”, ma alle sentenze come quella impugnata in questa sede, pubblicate oltre trenta giorni dopo l'entrata in vigore della L. 7.8.2012 n. 134, in base all'art. 54 comma 1 lett. b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, che con quella legge é stato convertito, va applicato l'art. 360 n. 5) c.p.c., nuova formulazione, secondo il quale può essere censurato in cassazione “l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che é stato oggetto di discussione tra le parti”, e nella specie il ricorrente non ha individuato alcun fatto specifico che non sia stato esaminato, né lo stesso risulta univocamente ricavabile dalle sommarie informazioni ritrascritte nel ricorso. Richiamato il profilo di inammissibilità già trattato nell'esaminare il precedente motivo a proposito dell’art. 360 n. 5 c.p.c., va doverosamente aggiunto che il ricorrente si limita in definitiva a proporre una differente lettura delle vicende storiche, senza tener conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. un. n. 24148 del 25 ottobre 2013). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite dei due gruppi di controricorrenti, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 1.400,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, ed a favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 2.000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% Dà atto che sussistono i presupposti process