CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 19922/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 9 gennaio 2024, con cui il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l'istanza di concessione della liberazione anticipata presentata da [OSCURATO:PERSONA] per i semestri compresi tra 1111 febbraio 2017 e 1'11 febbraio 2020. Ritenuto che il ricorso di Delle Chiaie, articolato in un'unica doglianza, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, evidenziando che il ricorrente, il 9 gennaio 2020, nel corso della sua detenzione, veniva trovato in possesso di un telefono cellulare che aveva occultato nella cavità anale. Ritenuto, dopo questo episodio, Delle Chiaie poneva in essere numerose infrazioni disciplinari, che laddove ripetute nel tempo, assumono una valenza altamente negativa, risultando espressive della scarsa partecipazione all'opera di rieducazione intramuraria del condannato, in quanto sintomatiche dell'assenza di effetti positivi sul percorso intrapreso durante l'esecuzione della pena (Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il