CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CA ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 26/05/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Roma del 10/12/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui agli articoli 73, comma 4, e 80, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo articolato in più censure, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis, 99, 133 e 133-bis c.p.. 3. Il ricorso è inammissibile. Gli operanti hanno rinvenuto stupefacente di tipo hashish corrispondente a oltre 50 Kg. di principio attivo, da cui potevano ricavarsi oltre 2 milioni di dosi singole. A fronti di tale «eccezionale gravità» (così l’ultima pagina della sentenza), il trattamento sanzionatorio è stato decisamente benevolo e la sua conferma non necessita di particolare motivazione, che vada oltre l’oggettiva consistenza quantitativa dello stupefacente sequestrato. Dal casellario emergono poi ben cinque condanne di cui due,.l per reati specifici, l’ultimo dei quali del 2021, elementi che, secondo la non illogica valutazione della Corte territoriale, indicano la intenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] di perseverare in «un percorso delinquenziale che non intende interrompere», circostanza che non consente di escludere la recidiva contestata. La violazione dell’articolo 133-bis c.p., poi, dall’incontestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), non aveva neppure costituito motivo di impugnazione, con conseguente tardività della deduzione. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen