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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 16921/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione alla specifica motivazione resa in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, segnatamente, sulle ragioni della non minima offensività della deliberata condotta anche tenuto conto della personalità gravata del ricorrente; Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d. generiche, si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati a giudice di merito che ha ritenuto ostativa la negativa personalità del ricorrente desunta dal fatto e dai precedenti e in assenza di elementi favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angej,p Capozzi AngeJoostanzo [OSCURATO:PERSONA] Gggi 0,2 MA 2 - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono proposte per ragioni di fatto non consentite in relazione alla specifica motivazione resa in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, segnatamente, sulle ragioni della non minima offensività della deliberata condotta anche tenuto conto della personalità gravata del ricorrente; Ritenuto che quanto alle attenuanti c.d. generiche, si tratta di censure in fatto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati a giudice di merito che ha ritenuto ostativa la negativa personalità del ricorrente desunta dal fatto e dai precedenti e in assenza di elementi favorevoli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente Angej,p Capozzi AngeJoostanzo [OSCURATO:PERSONA] Gggi 0,2 MA 2 - [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16921/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris