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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 13752/2024

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10137/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 305/2018 depositata il21/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.– la professoressa [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe;

2. –il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca resisteva con controricorso;

3. – con atto depositato in data 28/02/2024 la professoressa Marchitiellodichiarava di rinunciare al ricorso per aver raggiunto l’età della pensione e, dunque, per sopravvenuta carenza di interesse , instando per la compensazione delle spesedi lite;

4. - la rinuncia è stata comunicata al controricorrente a cura della cancelleria in data 29/02/2024, ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Ritenuto che:

1. - l a rinuncia al ricorso per cassazione produce l ’ estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(così, fra molte Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140);

2. - in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente per effetto del raggiunto pensionamento, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti;

3. -in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(così, Cass. Sez. 3, 05/12/2023 , n. 34025 ) .

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese processuali fra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024. laPresi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10137/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexiesdel d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012; -ricorrente- contro Ministero dell’istruzione e del merito (già Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 305/2018 depositata il21/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.– la professoressa [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe; 2. –il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca resisteva con controricorso; 3. – con atto depositato in data 28/02/2024 la professoressa Marchitiellodichiarava di rinunciare al ricorso per aver raggiunto l’età della pensione e, dunque, per sopravvenuta carenza di interesse , instando per la compensazione delle spesedi lite; 4. - la rinuncia è stata comunicata al controricorrente a cura della cancelleria in data 29/02/2024, ai sensi dell’art. 390, terzo comma, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ritenuto che: 1. - l a rinuncia al ricorso per cassazione produce l ’ estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere “accettizio” per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio(così, fra molte Cass. Sez. 5, 28/05/2020, n. 10140); 2. - in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente per effetto del raggiunto pensionamento, può disporsi la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti; 3. -in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, in quanto tale misura si applica ai soli casi -tipici - del rigetto dell ’ impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(così, Cass. Sez. 3, 05/12/2023 , n. 34025 ) . P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa integralmente le spese processuali fra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024. laPresi
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