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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08203/2022

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o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3571 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale dei Parioli n. 54; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6002/25/18, depositata in data 18 giugno 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2745/30/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale assunto socio e amministratore di fatto della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito da partecipazione, ai fini Irpef, per l'anno 2009; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7

I. n. 212/2000 nonché dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento in questione per difetto di motivazione, ancorché l'atto impositivo fosse stato motivato per relationem con riferimento agli esiti della verifica della G.d.F. di cui al p.v.c. del 18 giugno 2014, espressamente in esso richiamato nonché previamente notificato al contribuente, quale assunto socio occulto, unitamente all'avviso emesso nei confronti della società di fatto; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2247 c.c. per avere la CTR ritenuto gli elementi presuntivi della evasione fiscale emersi in sede di verifica della G.d.f. privi di riscontro ancorché, a fronte delle prove presuntive offerte dall'Amministrazione doveva ricadere sul contribuente l'onere della prova contraria; -la causa non può accedere all'esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare "ex officio", in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio; - involgendo la presente controversia la configurabilità o meno in capo al contribuente della qualità di socio di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della pretesa tributaria dell'Ufficio, che da tale presupposto scaturisce, i due gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, anche di fatto (individuati nel verbale della G.d.F. del 18 luglio 2014: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] v. pag. 8 del controricorso); - al riguardo va ribadito l'indirizzo della Corte secondo cui ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991) anche dei soci di fatto (Cass. 4062 del 2015; Cass. n. 15934 del 2021); e ciò in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005); - per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto, concernendo gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, configura un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio di merito (sia in primo che in secondo grado), celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass.

SS.

UU. 14815 del 2008; Sez. 6-5, n. 7789 del 20/04/2016, 30826 del 2017, n. 14387 del 2014; conf.

Cass. n. 15566 del 2016 e n. 8094 del 2017; n. 15934 del 2021); - solo ove l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un'identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la "ratio" del litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 26648 del 10/11/2017); -nella specie, non risulta che l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società, senza che nei gradi di merito fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché deve concludersi che l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; -pertanto, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 4 Lin- dei 1992, art. 14, e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; P.Q.

M. La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 3571 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, Viale dei Parioli n. 54; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6002/25/18, depositata in data 18 giugno 2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 2745/30/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale assunto socio e amministratore di fatto della società di fatto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], maggior reddito da partecipazione, ai fini Irpef, per l'anno 2009; - il contribuente resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212/2000 nonché dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973, per avere la CTR annullato l'avviso di accertamento in questione per difetto di motivazione, ancorché l'atto impositivo fosse stato motivato per relationem con riferimento agli esiti della verifica della G.d.F. di cui al p.v.c. del 18 giugno 2014, espressamente in esso richiamato nonché previamente notificato al contribuente, quale assunto socio occulto, unitamente all'avviso emesso nei confronti della società di fatto; -con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2247 c.c. per avere la CTR ritenuto gli elementi presuntivi della evasione fiscale emersi in sede di verifica della G.d.f. privi di riscontro ancorché, a fronte delle prove presuntive offerte dall'Amministrazione doveva ricadere sul contribuente l'onere della prova contraria; -la causa non può accedere all'esame del merito dei motivi dedotti con il ricorso dovendo la Corte rilevare "ex officio", in via pregiudiziale, la nullità insanabile dei giudizi di merito in quanto affetti dal vizio di violazione del contraddittorio; - involgendo la presente controversia la configurabilità o meno in capo al contribuente della qualità di socio di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ai fini della pretesa tributaria dell'Ufficio, che da tale presupposto scaturisce, i due gradi di giudizio di merito avrebbero dovuto celebrarsi con la partecipazione necessaria della società e degli altri soci, anche di fatto (individuati nel verbale della G.d.F. del 18 luglio 2014: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] v. pag. 8 del controricorso); - al riguardo va ribadito l'indirizzo della Corte secondo cui ogni controversia che riguardi la composizione stessa del gruppo sociale comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti (Cass. n. 14387 del 2014, n. 5119 del 2004, n. 4226 del 1991) anche dei soci di fatto (Cass. 4062 del 2015; Cass. n. 15934 del 2021); e ciò in quanto, come ha precisato la Corte, il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. n. 121 del 2005); - per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto, concernendo gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, configura un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione del contraddittorio, essendo il giudizio di merito (sia in primo che in secondo grado), celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (in termini Cass. SS. UU. 14815 del 2008; Sez. 6-5, n. 7789 del 20/04/2016, 30826 del 2017, n. 14387 del 2014; conf. Cass. n. 15566 del 2016 e n. 8094 del 2017; n. 15934 del 2021); - solo ove l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società e, nei gradi di merito, i giudizi relativi, celebratisi separatamente, siano stati esaminati dallo stesso giudice in maniera strettamente coordinata, e decisi con un'identica motivazione, sì da potersi escludere ogni rischio di contrasto tra giudicati, la Corte di cassazione, dinanzi alla quale per la prima volta sia stata sollevata la questione della violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, può legittimamente disporre la riunione dei procedimenti, per connessione oggettiva ex art. 274 c.p.c., piuttosto che l'annullamento delle sentenze di merito, dovendo ritenersi rispettata la "ratio" del litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 26648 del 10/11/2017); -nella specie, non risulta che l'avviso di accertamento sia stato impugnato autonomamente da tutti i soci e dalla società, senza che nei gradi di merito fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sicché deve concludersi che l'intero rapporto processuale si è sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; -pertanto, constatato il difetto d'integrità del contraddittorio, va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi del d.lgs. n. 546 4 Lin- dei 1992, art. 14, e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità; P.Q. M. La Corte pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo
Sentenza Cassazione n. 08203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris