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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31248/2026

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dal Tribunale di Messina;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina ha respintol’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con la quale laCorte di appello di Messina ha respinto la richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata alricorrente in relazione ai delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90.2.

Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 606, comma 1, lett. b),una violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 275, comma 3, 299 cod.proc. pen.

Il Tribunale ha rigettato l’appello cautelare fondando la decisione su treargomenti (l’esistenza di un giudicato cautelare; l’irrilevanza del decorso deltempo; l’insuperabilità della presunzione cautelare codificata dall’art. 275, comma3, cod. proc. pen.) che, però, risultano erroneamente invocati, sussistendo fattinuovi trascurati dal giudice di merito.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione del Tribunale è viziataperché svaluta – con motivazione illogica – gli elementi indicativi dell’avvio di unpercorso di risocializzazione da parte del ricorrente (che ha proposto un concordatoex art. 599-bis cod. proc. pen., dimostrando contegno processuale collaborativo;che si è sposato ed è in attesa di un figlio; che ha la possibilità di essere sottopostoad arresti domiciliari in luogo diverso da quello ove sono stati commessi i fatti;che ha la possibilità di esercitare regolare attività lavorativa).3.

Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato (difettando autenticielementi di novità sotto il profilo del quadro cautelare, valutato in modo nonmanifestamente illogico dal giudice di merito).4.

Il procedimento è stato deciso all’udienza del 15 luglio 2026, in camera diconsiglio.

Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile, sotto due profili.2.

Sotto un primo profilo, il ricorso risulta inammissibile in quanto presentatocon modalità non consentite dalla legge.

Come emerge dal messaggio di invio, ilricorso è stato presentato in data 11 maggio 2026, alle ore 12.04, a mezzo PEC.L'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc.pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso ladecisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologica capace diassicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione,nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc. pen.), illegislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scandito l’entratain vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti, condizionatadall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottare con decretodel Ministro della giustizia.Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio, occorreevidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone che continui atrovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3 e dell’art.582 cod. proc. pen. sino al 15° giorno successivo all’emanazione del decretoministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale,chiamato a delineare il perimetro temporale della normativa transitoria).

Ilsuccessivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitoriocon riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Vengono dunque in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3, Decreto delMinistro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificato dall’art.1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre 2025,n. 206).L’art. 3, comma 3-ter, prevede che «sino al 31 marzo 2026, negli ufficigiudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggettiabilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimentiregolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedurapenale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestroprobatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche».Ne discende che, a decorrere dal giorno 1 aprile 2026, le impugnazioni ex art.311, comma 3, cod. proc. pen. debbono essere proposte «esclusivamente» amezzo deposito sul portale telematico, a meno che non sia attestato – nelle formee nei modi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen. – un malfunzionamento deiservizi telematici.Tale malfunzionamento non è attestato nel caso di specie.La mancata osservanza delle modalità di deposito telematicodell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis – determina infattil’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dallegislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch’esso modificatodall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (in termini, Sez. 6, n. 23044 del09/06/2026, Sallja, non mass.).3.

Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile anche avendo riguardo almerito delle censure proposte dal ricorrente nei confronti dell’ordinanzaimpugnata.3.1.

Al riguardo, in premessa, deve essere ribadito che, in tema di misurecautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza delleesigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche normedi legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(tra le altre, Sez. 6, n. 28622 del 16/07/2026, Fresta, non mass.; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 02/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).3.2.

Tanto premesso, si osserva che le censure proposte nel ricorso sirisolvono in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze già valutatedal Tribunale del riesame.

Si tratta di operazione non consentita nel giudizio dilegittimità.I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo adoggetto la medesima questione (quella relativa alla persistenza delle esigenzecautelari, alla valutazione della loro intensità e alla scelta della misura cautelareda applicare), pur censurata sotto i due distinti profili della violazione di legge edel vizio di motivazione.3.3.

Va anzitutto evidenziato che il Tribunale di Messina – pur evocando (nonimpropriamente) il regime delle preclusioni connesso al c.d. giudicato cautelare –ha comunque offerto una motivazione che si confronta in concreto con gli elementi“di novità” dedotti con l’appello cautelare.Tanto premesso, il Tribunale della libertà di Messina ha ritenuto che lasussistenza e persistenza del pericolo di recidivanza specifica sia ricavabile (oltreche dalla gravità dei fatti contestati, desumibile dalla frequenza delle cessioni edall’eccezionale dato ponderale che ha caratterizzato le stesse) da altri graviprecedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale dell’imputato (tracui anche una precedente condanna per violazione dell’art. 416-bis cod. pen.).Il livello di pericolosità è stato, motivatamente, ritenuto incompatibile conmisure cautelari diverse da quella in atto, che non impedirebbero di conservare icontatti sussistenti con canali di approvvigionamento di droga di elevato spessore.Tali elementi sono stati ritenuti tali da giustificare l’attribuzione di rilievo alladoppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Con motivazione congrua e non manifestamente illogica, poi, il Tribunale haritenuto che il tempo decorso in stato di custodia cautelare non dimostri di per sél’affievolimento delle esigenze cautelari, in assenza di concreti elementi di presadi distacco da tali ambienti criminali con cui il ricorrente ha coltivato una durevolerelazione per un arco temporale esteso.Né la decisione di prestare il consenso ad un concordato ex art. 599-bis cod.proc. pen. ha rilievo sul quadro cautelare (trattandosi di scelta processuale chenon si riflette sulle esigenze cautelari).Secondo il Tribunale, le scelte familiari – il matrimonio e l’attesa di un figlio –non assumono decisivo rilievo sulle esigenze cautelari, considerata l’intensità dellestesse e la persistenza nel tempo dei tratti di pericolosità manifestati dall’imputatonel corso degli anni.Né – aggiunge il Tribunale – incidono sul quadro cautelare il fatto che gliarresti domiciliari dovrebbero essere applicati in Calabria e non a Messina (postoche, anche dalla Calabria, ove sottoposto ad arresti domiciliari, Cananzi potrebbecontinuare ad attendere alla sua attività di stabile fornitore di sostanzastupefacente del sodalizio siciliano).Né, infine, assume rilievo la possibilità di esercitare attività lavorativa, postoche – per rilasciare una autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degliarresti domiciliari per motivi di lavoro – occorrerebbe dimostrare la sussistenza deipresupposti previsti dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che, nel caso dispecie, non risultano sussistenti.3.4.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è congrua e non manifestamenteillogica.

Le censure rivolte ad essa reiterano gli argomenti già rigettati e sirisolvono in una richiesta di rivalutazione del merito della decisione che, comeanticipato (cfr. supra, considerato in diritto 3.1.), non è consentita in sede dilegittimità.4.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Messina;visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Messina ha respintol’appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza con la quale laCorte di appello di Messina ha respinto la richiesta di sostituzione della misuracautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, applicata alricorrente in relazione ai delitti previsti dagli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/90.2. Il ricorrente impugna l’ordinanza indicata in epigrafe, proponendo duemotivi di ricorso, qui sintetizzati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce ex art. 606, comma 1, lett. b),una violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 275, comma 3, 299 cod.proc. pen. Il Tribunale ha rigettato l’appello cautelare fondando la decisione su treargomenti (l’esistenza di un giudicato cautelare; l’irrilevanza del decorso deltempo; l’insuperabilità della presunzione cautelare codificata dall’art. 275, comma3, cod. proc. pen.) che, però, risultano erroneamente invocati, sussistendo fattinuovi trascurati dal giudice di merito.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del Tribunale è viziataperché svaluta – con motivazione illogica – gli elementi indicativi dell’avvio di unpercorso di risocializzazione da parte del ricorrente (che ha proposto un concordatoex art. 599-bis cod. proc. pen., dimostrando contegno processuale collaborativo;che si è sposato ed è in attesa di un figlio; che ha la possibilità di essere sottopostoad arresti domiciliari in luogo diverso da quello ove sono stati commessi i fatti;che ha la possibilità di esercitare regolare attività lavorativa).3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiarareinammissibile il ricorso, in quanto manifestamente infondato (difettando autenticielementi di novità sotto il profilo del quadro cautelare, valutato in modo nonmanifestamente illogico dal giudice di merito).4. Il procedimento è stato deciso all’udienza del 15 luglio 2026, in camera diconsiglio. Nessuna delle parti ha richiesto di partecipare all’udienza, ai sensidell’art. 127 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, sotto due profili.2. Sotto un primo profilo, il ricorso risulta inammissibile in quanto presentatocon modalità non consentite dalla legge. Come emerge dal messaggio di invio, ilricorso è stato presentato in data 11 maggio 2026, alle ore 12.04, a mezzo PEC.L'ordinario ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 311, comma 3, cod. proc.pen., deve essere depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso ladecisione, osservando le forme previste dall'art. 582 cod. proc. pen.L’art. 582, comma 1, cod. proc. pen. – come modificato dall’art. 33 del decretolegislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – dispone che «salvo che la legge dispongaaltrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalitàpreviste dall'articolo 111-bis nella cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato».L’art. 111-bis, comma 1, cod. proc. pen. – inserito nel corpo del codice di ritodall’art. 6, comma 1, lett. c), d. lgs. 150/2022 – dispone che «il deposito di atti,documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche,nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici».La modalità di deposito con modalità “esclusivamente” telematica è dunqueprescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (ex art. 582, comma 1,cod. proc. pen., con l’eccezione – non ricorrente nel caso in esame – contemplatadal successivo art. 582, comma 1-bis, cod. proc. pen.).Considerata la necessità di predisporre un’infrastruttura tecnologica capace diassicurare «la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione,nonché l'identità del mittente e del destinatario» (art. 111-bis cod. proc. pen.), illegislatore ha dettato una articolata disciplina transitoria, che ha scandito l’entratain vigore delle disposizioni in materia di deposito telematico degli atti, condizionatadall’entrata in vigore di norme di rango regolamentare, da adottare con decretodel Ministro della giustizia.Con riferimento alle norme che vengono in rilievo in questo giudizio, occorreevidenziare che l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 dispone che continui atrovare applicazione la previgente formulazione dell’art. 311, comma 3 e dell’art.582 cod. proc. pen. sino al 15° giorno successivo all’emanazione del decretoministeriale (o sino al diverso termine previsto da detto decreto ministeriale,chiamato a delineare il perimetro temporale della normativa transitoria). Ilsuccessivo comma 5 dell’art. 87 disegna analogo meccanismo di diritto transitoriocon riferimento agli artt. 111-bis e 175-bis cod. proc. pen..Vengono dunque in rilievo le disposizioni dettate dall’art. 3, Decreto delMinistro della giustizia 29 dicembre 2023, n. 217, incisivamente modificato dall’art.1 del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (e, poi, anche con D.M. 30 dicembre 2025,n. 206).L’art. 3, comma 3-ter, prevede che «sino al 31 marzo 2026, negli ufficigiudiziari penali indicati dal comma 1, lettera d), il deposito da parte dei soggettiabilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimentiregolati dal libro IV, titolo I, capo VI e titolo II, capo III del codice di procedurapenale, nonché in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestroprobatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche».Ne discende che, a decorrere dal giorno 1 aprile 2026, le impugnazioni ex art.311, comma 3, cod. proc. pen. debbono essere proposte «esclusivamente» amezzo deposito sul portale telematico, a meno che non sia attestato – nelle formee nei modi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen. – un malfunzionamento deiservizi telematici.Tale malfunzionamento non è attestato nel caso di specie.La mancata osservanza delle modalità di deposito telematicodell’impugnazione – fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis – determina infattil’inammissibilità dell’impugnazione, sanzione esplicitamente comminata dallegislatore con l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., anch’esso modificatodall’art. 33 del decreto legislativo n. 150, cit. (in termini, Sez. 6, n. 23044 del09/06/2026, Sallja, non mass.).3. Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile anche avendo riguardo almerito delle censure proposte dal ricorrente nei confronti dell’ordinanzaimpugnata.3.1. Al riguardo, in premessa, deve essere ribadito che, in tema di misurecautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza delleesigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche normedi legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma nonanche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che sirisolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito(tra le altre, Sez. 6, n. 28622 del 16/07/2026, Fresta, non mass.; Sez. 2, n. 31553del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa letturadegli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione èriservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio dilegittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997,Dessimone, Rv. 207944).3.2. Tanto premesso, si osserva che le censure proposte nel ricorso sirisolvono in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze già valutatedal Tribunale del riesame. Si tratta di operazione non consentita nel giudizio dilegittimità.I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, avendo adoggetto la medesima questione (quella relativa alla persistenza delle esigenzecautelari, alla valutazione della loro intensità e alla scelta della misura cautelareda applicare), pur censurata sotto i due distinti profili della violazione di legge edel vizio di motivazione.3.3. Va anzitutto evidenziato che il Tribunale di Messina – pur evocando (nonimpropriamente) il regime delle preclusioni connesso al c.d. giudicato cautelare –ha comunque offerto una motivazione che si confronta in concreto con gli elementi“di novità” dedotti con l’appello cautelare.Tanto premesso, il Tribunale della libertà di Messina ha ritenuto che lasussistenza e persistenza del pericolo di recidivanza specifica sia ricavabile (oltreche dalla gravità dei fatti contestati, desumibile dalla frequenza delle cessioni edall’eccezionale dato ponderale che ha caratterizzato le stesse) da altri graviprecedenti penali annotati sul certificato del casellario giudiziale dell’imputato (tracui anche una precedente condanna per violazione dell’art. 416-bis cod. pen.).Il livello di pericolosità è stato, motivatamente, ritenuto incompatibile conmisure cautelari diverse da quella in atto, che non impedirebbero di conservare icontatti sussistenti con canali di approvvigionamento di droga di elevato spessore.Tali elementi sono stati ritenuti tali da giustificare l’attribuzione di rilievo alladoppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.Con motivazione congrua e non manifestamente illogica, poi, il Tribunale haritenuto che il tempo decorso in stato di custodia cautelare non dimostri di per sél’affievolimento delle esigenze cautelari, in assenza di concreti elementi di presadi distacco da tali ambienti criminali con cui il ricorrente ha coltivato una durevolerelazione per un arco temporale esteso.Né la decisione di prestare il consenso ad un concordato ex art. 599-bis cod.proc. pen. ha rilievo sul quadro cautelare (trattandosi di scelta processuale chenon si riflette sulle esigenze cautelari).Secondo il Tribunale, le scelte familiari – il matrimonio e l’attesa di un figlio –non assumono decisivo rilievo sulle esigenze cautelari, considerata l’intensità dellestesse e la persistenza nel tempo dei tratti di pericolosità manifestati dall’imputatonel corso degli anni.Né – aggiunge il Tribunale – incidono sul quadro cautelare il fatto che gliarresti domiciliari dovrebbero essere applicati in Calabria e non a Messina (postoche, anche dalla Calabria, ove sottoposto ad arresti domiciliari, Cananzi potrebbecontinuare ad attendere alla sua attività di stabile fornitore di sostanzastupefacente del sodalizio siciliano).Né, infine, assume rilievo la possibilità di esercitare attività lavorativa, postoche – per rilasciare una autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di esecuzione degliarresti domiciliari per motivi di lavoro – occorrerebbe dimostrare la sussistenza deipresupposti previsti dall’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., che, nel caso dispecie, non risultano sussistenti.3.4. La motivazione dell’ordinanza impugnata è congrua e non manifestamenteillogica. Le censure rivolte ad essa reiterano gli argomenti già rigettati e sirisolvono in una richiesta di rivalutazione del merito della decisione che, comeanticipato (cfr. supra, considerato in diritto 3.1.), non è consentita in sede dilegittimità.4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.[OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve,altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, ditremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAndrea [OSCURATO:PERSONA]
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