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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19229/2026

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nzo Papadia-ricorrente principale -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente -nonché daBellini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DepaloNunzia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VolpeGaetano, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e GianluigiGiannuzzi Cardone-ricorrenti incidentali-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-resistente con mandato-Numero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1871/2021 depositata il02/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame proposto dall’Agenziadelle entrate e rigettato la domanda originariamente proposta da alcunidipendenti, inquadrati nella II area funzionale, fascia F1 e F2, per ottenereil riconoscimento delle differenze retributive asseritamente spettanti per losvolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla fascia F3.2.

La Corte territoriale ha ritenuto che, in base all’art. 17 del c.c.n.l. delpersonale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, applicabilealla fattispecie, le aree funzionali corrispondano a competenze omogeneeper lo svolgimento di una diversificata gamma di attività, che, in ossequioal principio di flessibilità, ogni dipendente, anche ai sensi di quanto dispostodall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a svolgere.2.1.

I giudici d’appello hanno evidenziato che il medesimo principio sirinviene anche nel c.c.n.l. integrativo del 18 dicembre 2006, che, inriferimento ai profili professionali di “operatore” e “assistente”, richiamaespressamente il principio di flessibilità.2.2.

Tale lettura – sempre ad avviso della Corte barese – trova confermaanche dai criteri individuati dalla contrattazione collettiva per laprogressione economica di dipendenti ricompresi nelle medesime aree,progressione che viene correlata al diverso grado di abilità professionaleacquisito nello svolgimento delle funzioni e non già all’espletamento dimansioni o profili qualitativamente diversi, come disposto dall’art. 82 delc.c.n.l. comparto agenzie fiscali oltre che dall’art. 83, comma 6, delmedesimo contratto, tanto che, nelle more del giudizio, quasi tutti gliappellanti avevano conseguito l’invocata progressione economica nellafascia F3 pur proseguendo a svolgere le medesime mansioni.Numero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/20263.

Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, notificato indata 24 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo,cui oppone difese l’Agenzia delle entrate con controricorso.4.

Avverso la medesima pronuncia ricorrono anche gli altri dipendentigià appellati, siccome indicati in epigrafe, con atto notificato il 26 gennaio2022, articolando due motivi, illustrati da memoria.

Rispetto al successivoricorso, l’Agenzia delle entrate si è limitata depositare atto di costituzioneal solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA]Loliva, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n 4 c.p.c. peromessa motivazione, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non averela Corte d’appello considerato che la dipendente, sin dalla sua assegnazioneal [OSCURATO:PERSONA] di Bari (CAM), svolgeva le funzioni, fra quelle rientrantinella seconda area, di maggior responsabilità e competenza, in tal modomaturando il diritto alla fascia F3 rivendicata; a conforto della doglianza sievidenzia che il riconoscimento della fascia superiore era intervenuto mediotempore, senza nessun fatto nuovo e senza mutamento di mansioni oriqualificazione o altro, come del resto annotato nella stessa sentenzaimpugnata.1.1.

La censura, nei termini formulati, è inammissibile.Infatti, la Corte territoriale ha espressamente argomentato in ordine allemansioni svolte dalla dipendente, comunque ricomprese nella seconda area,adducendone l’irrilevanza ai fini del riconoscimento della fascia superiorerivendicata, correlato piuttosto al diverso grado di abilità professionaleacquisito nello svolgimento delle funzioni, tanto che, come pure sottolineatodalla ricorrente, il passaggio alla fascia superiore era avvenuto nelle moredel giudizio e senza mutamento di mansioni.

Pertanto, da un lato, non èconfigurabile nella specie il denunziato vizio di omessa motivazione, che,Numero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., presupponeche un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma siaaffetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si siatradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazioneapparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili (così in particolare, Cass. Sez. 5,23/10/2024, n. 27551), e, dall’altro, viene a mancare ex se la decisivitàrichiesta per l’ammissibilità del denunciato omesso esame (fra molte, Cass.Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961).2.

Con il primo motivo il ricorso successivo, da qualificare comeincidentale, perché notificato successivamente (così, Cass. Sez. 3,31/03/2026, n. 7759, secondo cui solo in caso di notificazioni avvenute inpari data, assume rilevanza quella relativa al deposito di ciascun ricorso, aifini della distinzione tra ricorso principale, depositato per primo, e ricorsoincidentale, depositato successivamente), si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. del comparto agenzie fiscali(quadriennio normativo 2002/2005) e dell’art. 14 del c.c.n.i. 2002-2005 esuo allegato A, direttamente o comunque in relazione agli artt. 1362, 1363e ss. c.c., nonché dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 36Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

La doglianza si incentra sullosvolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni di assistente, incontestatee già valorizzate dal primo giudice per giustificare l’attribuzione della fasciaCorte territoriale si riferisca esclusivamente all’ipotesi di accessodall’esterno all’area, non applicabile nella specie.2.1.

Il motivo è infondato.I giudici d’appello si sono attenuti al consolidato indirizzo di questa Cortein ordine alla classificazione del personale per aree omogenee.In particolare, in relazione al c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per ilpersonale non dirigenziale del comparto Ministeri, si è detto che lo stessoNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri diflessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelliomogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall’altro, sullasostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livellodi professionalità connesso all’espletamento delle mansioni proprie delprofilo, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimentoconseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; ilpredetto sistema, in cui tutte le mansioni all’interno dell’area sonoconsiderate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore dilavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione(così Cass. Sez.

L, 16/12/2019, n. 33141; in senso analogo, con riferimentoal c.c.n.l. del 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto entipubblici non economici, Cass. Sez.

L, 06/10/2020, n. 21485).

Nello stessosenso, è stato anche chiarito che, nell’impiego pubblico contrattualizzato,l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratticollettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle qualirientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo unaprecedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nellemedesime aree - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievoprofessionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nelprevigente regime, mansioni considerate superiori a quelle diinquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamentoretributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza dellanuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedenteinquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area- compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizionemeramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione,senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitoriodella contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo deirapporti di lavoro quale definito da quest’ultima possa essere sindacato oNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sullaprevigente disciplina (Cass. Sez.

L, 14/11/2019, n. 29624).Sotto questo profilo, è stato pure evidenziato che la tornata contrattuale2006/2009 ha anticipato la riscrittura dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, dal momento che la versione novellatadella citata disposizione fa esclusivo riferimento all’area e consideraqualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quellaottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all’art. 35, comma1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma,conseguente allo “sviluppo professionale”, cosicché viene assegnato rilievosolo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento allaclassificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che ilgiudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nelpubblico impiego l’art. 2103 c.c. (fra molte, Cass. Sez.

L, 08/04/2022, n.11503).Infine, questa Corte, in fattispecie analoghe, ha altresì superato i dubbidi costituzionalità del nuovo sistema di classificazione, in quanto funzionaleal perseguimento del principio del buon andamento dell’azioneamministrativa, ex art.97, comma primo, Cost., attraverso la massimaflessibilità nella gestione delle risorse umane con il superamentodell’eccessiva parcellizzazione del regime antecedente al c.c.n.l. del 2007,in ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze ecapacità richieste per l’inquadramento in ciascuna area (v., in particolare,Cass.

Sez.

L, 04/10/2024, n. 26084, la cui motivazione deve intendersi quirichiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).2.2.

Nella specie, con riferimento al c.c.n.l. del personale delle Agenziefiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, l’art. 16, comma 3, prevede che ilnuovo modello di classificazione del personale si basa, fra l’altro, sullaNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026flessibilità nella gestione delle risorse umane in considerazione dell’effettivosviluppo professionale.L’art. 17 prevede la classificazione del personale in tre aree, ciascunacorrispondente a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacitànecessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivitàlavorative, secondo quanto previsto nell’allegato A.Si precisa, quindi, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerateequivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cuiespletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.L’art. 20 stabilisce, infine, che il personale in servizio alla data di entratain vigore del c.c.n.l. è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione inmodo automatico mediante il riconoscimento – all’interno di ciascuna area– della posizione già conseguita nell’ordinamento di provenienza e con lacollocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella B.2.3.

Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente rigettato ladomanda fondata proprio sull’assunto che le mansioni svolte dai ricorrentifossero superiori e, come tali, rientranti nella fascia F3.Né può essere considerata nella presente sede l’argomentazionedifensiva intesa ad adombrare una nuova e diversa valutazione delladomanda, come rivendicazione di un diverso inquadramento rispetto aquello ricevuto nel momento del passaggio alla nuova classificazione,trattandosi di pretesa involgente differenti elementi di fatto rispetto aldedotto svolgimento di mansioni superiori, senza che sia stata neppureadeguatamente denunziata nella presente sede di legittimità l’eventualeerronea valutazione in proposito del giudice di merito.3.

Con il secondo mezzo il ricorso incidentale denuncia l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

Si assume che la Corteterritoriale abbia omesso di considerare che la domanda era fondata ancheNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026sul contratto integrativo, che prevede l’inquadramento iniziale nellaposizione F3 degli assistenti addetti al CAM.3.1.

La censura, siccome formulata, presenta diversi profili diinammissibilità.In primo luogo, non si lamenta l’omesso esame di un fatto storico, qualevizio denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì l’erroneaindividuazione della causa petendi, che risulterebbe fondata sullacontrattazione integrativa.In ogni caso, la doglianza è comunque inammissibile, in quanto non èsindacabile in cassazione, sotto questo profilo, la contrattazione diversa daquella nazionale.

In particolare, l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consentedi denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione deicontratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del medesimo decreto, esclusiquelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzatoesclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazionee dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e noncontraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazioneil quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o dellacontrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l’interpretazioneche il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa,sollecitando una diversa lettura di quella offerta dal giudice di merito senzaindicare in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss.c.c. violati (in tal senso, fra altre, Cass. Sez.

L, 26/07/2025, n. 21480).Peraltro, l’interpretazione del c.c.n.i. prospettata dai ricorrentiequivarrebbe a privare di significato quanto stabilito dal c.c.n.l., palesando,anche sotto questo aspetto, l’infondatezza della pretesa, atteso che lacontrattazione integrativa non potrebbe mai legittimamente disporre indifformità da quanto previsto da quella stipulata a livello nazionale (in talsenso, fra altre, Cass. Sez.

L, 06/07/2022, n. 21316, secondo cui,nell’impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livelloNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economicoulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale,dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti daquest’ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole deicontratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico dimigliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contrattocollettivo nazionale sono nulle per violazione dell’art. 1419, comma 2, c.c.).4.

In definitiva, va dichiarato inammissibile il ricorso principale erespinto quello incidentale.5.

Va, tuttavia, disposta la condanna alle spese unicamente dellaricorrente principale, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, attesoche l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva rispetto al ricorsoincidentale.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e deiricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo Papadia-ricorrente principale -controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente -nonché daBellini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DepaloNunzia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VolpeGaetano, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA] e GianluigiGiannuzzi Cardone-ricorrenti incidentali-controAgenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato-resistente con mandato-Numero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 1871/2021 depositata il02/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame proposto dall’Agenziadelle entrate e rigettato la domanda originariamente proposta da alcunidipendenti, inquadrati nella II area funzionale, fascia F1 e F2, per ottenereil riconoscimento delle differenze retributive asseritamente spettanti per losvolgimento delle mansioni superiori corrispondenti alla fascia F3.2. La Corte territoriale ha ritenuto che, in base all’art. 17 del c.c.n.l. delpersonale delle Agenzie fiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, applicabilealla fattispecie, le aree funzionali corrispondano a competenze omogeneeper lo svolgimento di una diversificata gamma di attività, che, in ossequioal principio di flessibilità, ogni dipendente, anche ai sensi di quanto dispostodall’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a svolgere.2.1. I giudici d’appello hanno evidenziato che il medesimo principio sirinviene anche nel c.c.n.l. integrativo del 18 dicembre 2006, che, inriferimento ai profili professionali di “operatore” e “assistente”, richiamaespressamente il principio di flessibilità.2.2. Tale lettura – sempre ad avviso della Corte barese – trova confermaanche dai criteri individuati dalla contrattazione collettiva per laprogressione economica di dipendenti ricompresi nelle medesime aree,progressione che viene correlata al diverso grado di abilità professionaleacquisito nello svolgimento delle funzioni e non già all’espletamento dimansioni o profili qualitativamente diversi, come disposto dall’art. 82 delc.c.n.l. comparto agenzie fiscali oltre che dall’art. 83, comma 6, delmedesimo contratto, tanto che, nelle more del giudizio, quasi tutti gliappellanti avevano conseguito l’invocata progressione economica nellafascia F3 pur proseguendo a svolgere le medesime mansioni.Numero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/20263. Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, notificato indata 24 gennaio 2022, [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo,cui oppone difese l’Agenzia delle entrate con controricorso.4. Avverso la medesima pronuncia ricorrono anche gli altri dipendentigià appellati, siccome indicati in epigrafe, con atto notificato il 26 gennaio2022, articolando due motivi, illustrati da memoria. Rispetto al successivoricorso, l’Agenzia delle entrate si è limitata depositare atto di costituzioneal solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo il ricorso principale, proposto da [OSCURATO:PERSONA]Loliva, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n 4 c.p.c. peromessa motivazione, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per non averela Corte d’appello considerato che la dipendente, sin dalla sua assegnazioneal [OSCURATO:PERSONA] di Bari (CAM), svolgeva le funzioni, fra quelle rientrantinella seconda area, di maggior responsabilità e competenza, in tal modomaturando il diritto alla fascia F3 rivendicata; a conforto della doglianza sievidenzia che il riconoscimento della fascia superiore era intervenuto mediotempore, senza nessun fatto nuovo e senza mutamento di mansioni oriqualificazione o altro, come del resto annotato nella stessa sentenzaimpugnata.1.1. La censura, nei termini formulati, è inammissibile.Infatti, la Corte territoriale ha espressamente argomentato in ordine allemansioni svolte dalla dipendente, comunque ricomprese nella seconda area,adducendone l’irrilevanza ai fini del riconoscimento della fascia superiorerivendicata, correlato piuttosto al diverso grado di abilità professionaleacquisito nello svolgimento delle funzioni, tanto che, come pure sottolineatodalla ricorrente, il passaggio alla fascia superiore era avvenuto nelle moredel giudizio e senza mutamento di mansioni. Pertanto, da un lato, non èconfigurabile nella specie il denunziato vizio di omessa motivazione, che,Numero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., presupponeche un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma siaaffetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si siatradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazioneapparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili (così in particolare, Cass. Sez. 5,23/10/2024, n. 27551), e, dall’altro, viene a mancare ex se la decisivitàrichiesta per l’ammissibilità del denunciato omesso esame (fra molte, Cass.Sez. 2, 06/02/2025, n. 2961).2. Con il primo motivo il ricorso successivo, da qualificare comeincidentale, perché notificato successivamente (così, Cass. Sez. 3,31/03/2026, n. 7759, secondo cui solo in caso di notificazioni avvenute inpari data, assume rilevanza quella relativa al deposito di ciascun ricorso, aifini della distinzione tra ricorso principale, depositato per primo, e ricorsoincidentale, depositato successivamente), si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 17 e 18 del c.c.n.l. del comparto agenzie fiscali(quadriennio normativo 2002/2005) e dell’art. 14 del c.c.n.i. 2002-2005 esuo allegato A, direttamente o comunque in relazione agli artt. 1362, 1363e ss. c.c., nonché dell’art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dell’art. 36Cost. (ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.). La doglianza si incentra sullosvolgimento da parte dei ricorrenti delle mansioni di assistente, incontestatee già valorizzate dal primo giudice per giustificare l’attribuzione della fasciaCorte territoriale si riferisca esclusivamente all’ipotesi di accessodall’esterno all’area, non applicabile nella specie.2.1. Il motivo è infondato.I giudici d’appello si sono attenuti al consolidato indirizzo di questa Cortein ordine alla classificazione del personale per aree omogenee.In particolare, in relazione al c.c.n.l. del 14 settembre 2007 per ilpersonale non dirigenziale del comparto Ministeri, si è detto che lo stessoNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026ha previsto un nuovo sistema di classificazione improntato a criteri diflessibilità, fondato, da un lato, sulla previsione di aree esprimenti livelliomogenei di competenze, conoscenze e capacità e, dall’altro, sullasostituzione delle posizioni economiche, che esprimevano un diverso livellodi professionalità connesso all’espletamento delle mansioni proprie delprofilo, con le fasce retributive, volte a compensare l’arricchimentoconseguito dal dipendente nello svolgimento della propria attività; ilpredetto sistema, in cui tutte le mansioni all’interno dell’area sonoconsiderate professionalmente equivalenti e sono esigibili dal datore dilavoro ex art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, è di immediata applicazione(così Cass. Sez. L, 16/12/2019, n. 33141; in senso analogo, con riferimentoal c.c.n.l. del 1.10.2007 per il personale non dirigenziale del comparto entipubblici non economici, Cass. Sez. L, 06/10/2020, n. 21485). Nello stessosenso, è stato anche chiarito che, nell’impiego pubblico contrattualizzato,l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratticollettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle qualirientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo unaprecedente classificazione, tali diverse attività - poi ricomprese nellemedesime aree - fossero da considerare come mansioni di diverso rilievoprofessionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nelprevigente regime, mansioni considerate superiori a quelle diinquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamentoretributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza dellanuova contrattazione - in cui sia le mansioni di cui al precedenteinquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area- compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizionemeramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione,senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitoriodella contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo deirapporti di lavoro quale definito da quest’ultima possa essere sindacato oNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sullaprevigente disciplina (Cass. Sez. L, 14/11/2019, n. 29624).Sotto questo profilo, è stato pure evidenziato che la tornata contrattuale2006/2009 ha anticipato la riscrittura dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001operata dal d.lgs. n. 150 del 2009, dal momento che la versione novellatadella citata disposizione fa esclusivo riferimento all’area e consideraqualifica superiore acquisita dopo l’originario inquadramento solo quellaottenuta a seguito del superamento delle procedure di cui all’art. 35, comma1, lett. a), non già quella, valorizzata dal testo originario della norma,conseguente allo “sviluppo professionale”, cosicché viene assegnato rilievosolo al criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento allaclassificazione prevista in astratto dai contratti collettivi,indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che ilgiudice possa sindacarne la natura equivalente, inapplicabile essendo nelpubblico impiego l’art. 2103 c.c. (fra molte, Cass. Sez. L, 08/04/2022, n.11503).Infine, questa Corte, in fattispecie analoghe, ha altresì superato i dubbidi costituzionalità del nuovo sistema di classificazione, in quanto funzionaleal perseguimento del principio del buon andamento dell’azioneamministrativa, ex art.97, comma primo, Cost., attraverso la massimaflessibilità nella gestione delle risorse umane con il superamentodell’eccessiva parcellizzazione del regime antecedente al c.c.n.l. del 2007,in ragione dell’affermata omogeneità delle competenze, conoscenze ecapacità richieste per l’inquadramento in ciascuna area (v., in particolare,Cass. Sez. L, 04/10/2024, n. 26084, la cui motivazione deve intendersi quirichiamata ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).2.2. Nella specie, con riferimento al c.c.n.l. del personale delle Agenziefiscali sottoscritto il 28 maggio 2004, l’art. 16, comma 3, prevede che ilnuovo modello di classificazione del personale si basa, fra l’altro, sullaNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026flessibilità nella gestione delle risorse umane in considerazione dell’effettivosviluppo professionale.L’art. 17 prevede la classificazione del personale in tre aree, ciascunacorrispondente a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacitànecessarie per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attivitàlavorative, secondo quanto previsto nell’allegato A.Si precisa, quindi, che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001,ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerateequivalenti all’interno della medesima area, fatte salve quelle per il cuiespletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.L’art. 20 stabilisce, infine, che il personale in servizio alla data di entratain vigore del c.c.n.l. è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione inmodo automatico mediante il riconoscimento – all’interno di ciascuna area– della posizione già conseguita nell’ordinamento di provenienza e con lacollocazione nella fascia retributiva corrispondente secondo la tabella B.2.3. Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente rigettato ladomanda fondata proprio sull’assunto che le mansioni svolte dai ricorrentifossero superiori e, come tali, rientranti nella fascia F3.Né può essere considerata nella presente sede l’argomentazionedifensiva intesa ad adombrare una nuova e diversa valutazione delladomanda, come rivendicazione di un diverso inquadramento rispetto aquello ricevuto nel momento del passaggio alla nuova classificazione,trattandosi di pretesa involgente differenti elementi di fatto rispetto aldedotto svolgimento di mansioni superiori, senza che sia stata neppureadeguatamente denunziata nella presente sede di legittimità l’eventualeerronea valutazione in proposito del giudice di merito.3. Con il secondo mezzo il ricorso incidentale denuncia l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Si assume che la Corteterritoriale abbia omesso di considerare che la domanda era fondata ancheNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026sul contratto integrativo, che prevede l’inquadramento iniziale nellaposizione F3 degli assistenti addetti al CAM.3.1. La censura, siccome formulata, presenta diversi profili diinammissibilità.In primo luogo, non si lamenta l’omesso esame di un fatto storico, qualevizio denunciabile ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., bensì l’erroneaindividuazione della causa petendi, che risulterebbe fondata sullacontrattazione integrativa.In ogni caso, la doglianza è comunque inammissibile, in quanto non èsindacabile in cassazione, sotto questo profilo, la contrattazione diversa daquella nazionale. In particolare, l’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 consentedi denunciare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione deicontratti ed accordi nazionali di cui all’art. 40 del medesimo decreto, esclusiquelli integrativi, rispetto ai quali il controllo di legittimità è finalizzatoesclusivamente alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazionee dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione sufficiente e noncontraddittoria, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazioneil quale, senza lamentare il mancato rispetto di norme imperative o dellacontrattazione collettiva nazionale, censuri in via diretta l’interpretazioneche il giudice di merito abbia dato della contrattazione integrativa,sollecitando una diversa lettura di quella offerta dal giudice di merito senzaindicare in maniera specifica i criteri interpretativi di cui agli artt. 1362 ss.c.c. violati (in tal senso, fra altre, Cass. Sez. L, 26/07/2025, n. 21480).Peraltro, l’interpretazione del c.c.n.i. prospettata dai ricorrentiequivarrebbe a privare di significato quanto stabilito dal c.c.n.l., palesando,anche sotto questo aspetto, l’infondatezza della pretesa, atteso che lacontrattazione integrativa non potrebbe mai legittimamente disporre indifformità da quanto previsto da quella stipulata a livello nazionale (in talsenso, fra altre, Cass. Sez. L, 06/07/2022, n. 21316, secondo cui,nell’impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livelloNumero registro generale 2767/2022Numero sezionale 2489/2026Numero di raccolta generale 19229/2026Data pubblicazione 11/06/2026aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economicoulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale,dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti daquest’ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole deicontratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico dimigliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contrattocollettivo nazionale sono nulle per violazione dell’art. 1419, comma 2, c.c.).4. In definitiva, va dichiarato inammissibile il ricorso principale erespinto quello incidentale.5. Va, tuttavia, disposta la condanna alle spese unicamente dellaricorrente principale, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, attesoche l’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva rispetto al ricorsoincidentale. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorsoincidentale.Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e deiricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/05/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19229/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris