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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2023

ECLI:EU:T:2023:796
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62014TO0488(02)_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (cause riunite T-488/14 e T-489/14) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di alcuni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di “tax lease”) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero parziale – Parziale disparizione dell’oggetto della controversia – Non luogo a procedere parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto»

1. Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione – Interesse ad agire – Annullamento parziale dell'atto impugnato nell'ambito di un altro ricorso proposto contro tale atto – Ricorso che mira sia all’annullamento delle parti annullate dell'atto impugnato sia all'annullamento delle parti non annullate – Ricorso che conserva il suo oggetto solo con riferimento alle parti non annullate (Artt. 263 e 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 131) (v. punti 22-48)

2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Selettività complessiva del regime dedotta dagli effetti dell'autorizzazione dell'ammortamento anticipato sul beneficio delle altre misure istituite – Ammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 54-59)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione relativa a un regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della decisione – Insussistenza di un requisito di motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati (Art. 107, § 1, 296 TFUE) (v. punti 63, 64) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi nei limiti in cui sono rivolti contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, denominato anche «regime spagnolo di tax lease», nella parte in cui designa i gruppi di interesse economico e i loro investitori come i soli beneficiari dell’aiuto di cui a tale decisione, e l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, nella parte in cui ordina al Regno di Spagna di recuperare l’intero importo dell’aiuto di cui a tale decisione presso gli investitori dei gruppi di interesse economico che ne hanno beneficiato. 2) I ricorsi sono respinti quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 282 del 25.08.2014 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62014TO0488(02)_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 6 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (cause riunite T-488/14 e T-489/14) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità spagnole a favore di alcuni gruppi di interesse economico (GIE) e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi (regime spagnolo di “tax lease”) – Decisione che dichiara l’aiuto in parte incompatibile con il mercato interno e che ordina il suo recupero parziale – Parziale disparizione dell’oggetto della controversia – Non luogo a procedere parziale – Ricorso in parte manifestamente infondato in diritto» 1. Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione – Interesse ad agire – Annullamento parziale dell'atto impugnato nell'ambito di un altro ricorso proposto contro tale atto – Ricorso che mira sia all’annullamento delle parti annullate dell'atto impugnato sia all'annullamento delle parti non annullate – Ricorso che conserva il suo oggetto solo con riferimento alle parti non annullate (Artt. 263 e 277 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 131) (v. punti 22-48) 2. Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Carattere selettivo della misura – Misure fiscali a favore di taluni gruppi di interesse economico e dei loro investitori – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Selettività complessiva del regime dedotta dagli effetti dell'autorizzazione dell'ammortamento anticipato sul beneficio delle altre misure istituite – Ammissibilità (Art. 107, § 1, TFUE) (v. punti 54-59) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato – Decisione relativa a un regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria per l’acquisto di navi – Necessità di esporre i fatti e le considerazioni giuridiche di primaria importanza nell’economia della decisione – Insussistenza di un requisito di motivazione specifica per ogni singolo elemento dedotto dagli interessati (Art. 107, § 1, 296 TFUE) (v. punti 63, 64) Dispositivo 1) Non vi è più luogo a statuire sui ricorsi nei limiti in cui sono rivolti contro l’articolo 1 della decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione – Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria, denominato anche «regime spagnolo di tax lease», nella parte in cui designa i gruppi di interesse economico e i loro investitori come i soli beneficiari dell’aiuto di cui a tale decisione, e l’articolo 4, paragrafo 1, di detta decisione, nella parte in cui ordina al Regno di Spagna di recuperare l’intero importo dell’aiuto di cui a tale decisione presso gli investitori dei gruppi di interesse economico che ne hanno beneficiato. 2) I ricorsi sono respinti quanto al resto. 3) Ciascuna parte si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 282 del 25.08.2014 .
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