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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 38685/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Catania ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 13 gennaio 2023, rigettando l'appello dell'indagato volto a ottenere la revoca della misura cautelare applicata nel procedimento n. 7259/2019 R.G.N.R. per decorrenza dei termini di custodia ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo come unico motivo — riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.2 proc. pen. — violazione della legge e vizio della motivazione nell'escludere la ricorrenza di una cosiddetta contestazione a catena nei confronti del ricorrente.

Si rileva che l'arresto in flagranza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA], colto nel detenere un ingente quantità di sostanze stupefacenti, avvenne a conclusione di intercettazioni di conversazioni effettuate per accertare l'esistenza di una società per delinquere finalizzata al traffico di droga nell'ambito del proc. n. 7254/2019 R.G.N.R. e che il procedimento relativo all'arresto è stato iscritto successivamente al ruolo con il numero 12762/2019.

Su queste basi si assume che i due procedimenti sono fra loro cronologicamente e logicamente collegati e si osserva che il Pubblico ministero procedente non poteva avere ignorato le attività di indagine (intercettazioni per le quale aveva chiesto l'autorizzazione al Giudice) che avevano condotto all'arresto del ricorrente quando chiese l'emissione della seconda misura cautelare nell'ambito del presente procedimento.

Si osserva che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 avvenne sulla base delle stesse indagini che hanno poi portato alla emissione della seconda ordinanza cautelare per il reato ex art. 74 d.P.R. n 309/1990 che è oggetto del secondo processo e si indica l'esistenza di una connessione qualificata fra i fatti oggetto dei due procedimenti.

Si adduce che la seconda ordinanza cautelare ha perso efficacia perché la decorrenza della misura cautelare applicata con ordinanza eseguita il 16/11/2021 va retrodatata alla data di esecuzione del primo provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la "anteriore desumibili", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va intesa nel senso che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso: il compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o l'elaborazione degli elementi probatori acquisiti che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464).

In altri termini, non basta la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma occorre una conoscenza effettiva che consenta al Pubblico Ministero di esprimere una meditata valutazione circa la gravità degli indizi che consenta, in 3 presenza di concrete esigenze cautelari, di richiedere e di adottare una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437).

In questa prospettiva, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577; Sez. 3, sent. n. 18671 del 15/01/2015, Manteilo, Rv. 263511).

2. Nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la retrodatazione derivante dalla cosiddetta contestazione a catena nel caso di ordinanza emessa in procedimenti diversi e in relazione a fatti diversi, seppure legati da connessione qualificata, opera a condizione che i fatti contestati con la seconda ordinanza fossero desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio intervenuto per i fatti contestati con la prima ordinanza.

Su questa base correttamente ha escluso che nella fattispecie ricorra tale evenienza perché al momento del rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti oggetto del procedimento n. 12762/2019 R.G.N.R., avvenuto nel novembre del 2019, le condotte oggetto del procedimento n. 7254/2019 R.GN.R. non erano ancora desumibili dagli atti perché la C.N.R. della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catania che tali condotte ha ricostruito fu approntata il 18/05/2020 e soltanto tale C.N.R. costituiva una compiuta base per la richiesta di misura cautelare non bastando a riguardo le mere richieste di intercettazione dirette dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari. 3- Pertanto il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con cui il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] chiede dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 maggio 2023 il Tribunale di Catania ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania il 13 gennaio 2023, rigettando l'appello dell'indagato volto a ottenere la revoca della misura cautelare applicata nel procedimento n. 7259/2019 R.G.N.R. per decorrenza dei termini di custodia ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo come unico motivo — riportato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come richiesto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod.2 proc. pen. — violazione della legge e vizio della motivazione nell'escludere la ricorrenza di una cosiddetta contestazione a catena nei confronti del ricorrente. Si rileva che l'arresto in flagranza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] di [OSCURATO:PERSONA], colto nel detenere un ingente quantità di sostanze stupefacenti, avvenne a conclusione di intercettazioni di conversazioni effettuate per accertare l'esistenza di una società per delinquere finalizzata al traffico di droga nell'ambito del proc. n. 7254/2019 R.G.N.R. e che il procedimento relativo all'arresto è stato iscritto successivamente al ruolo con il numero 12762/2019. Su queste basi si assume che i due procedimenti sono fra loro cronologicamente e logicamente collegati e si osserva che il Pubblico ministero procedente non poteva avere ignorato le attività di indagine (intercettazioni per le quale aveva chiesto l'autorizzazione al Giudice) che avevano condotto all'arresto del ricorrente quando chiese l'emissione della seconda misura cautelare nell'ambito del presente procedimento. Si osserva che l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato ex art. 73 d.P.R. n.309/1990 avvenne sulla base delle stesse indagini che hanno poi portato alla emissione della seconda ordinanza cautelare per il reato ex art. 74 d.P.R. n 309/1990 che è oggetto del secondo processo e si indica l'esistenza di una connessione qualificata fra i fatti oggetto dei due procedimenti. Si adduce che la seconda ordinanza cautelare ha perso efficacia perché la decorrenza della misura cautelare applicata con ordinanza eseguita il 16/11/2021 va retrodatata alla data di esecuzione del primo provvedimento cautelare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la "anteriore desumibili", dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, va intesa nel senso che, al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento, l'autorità giudiziaria sia in grado di desumere, e non solo di conoscere, la specifica idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare degli elementi relativi al reato sul quale si fonda l'adozione del successivo provvedimento cautelare per reato connesso: il compendio indiziario deve manifestare già la propria portata dimostrativa e non richiedere ulteriori indagini o l'elaborazione degli elementi probatori acquisiti che rendano necessaria la separazione o la distinta iscrizione delle notizie di reato connesso (Sez. 4, n. 16343 del 29/03/2023, D'Onofrio, Rv. 284464). In altri termini, non basta la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma occorre una conoscenza effettiva che consenta al Pubblico Ministero di esprimere una meditata valutazione circa la gravità degli indizi che consenta, in 3 presenza di concrete esigenze cautelari, di richiedere e di adottare una nuova misura cautelare (Sez. 3, n. 46158 del 04/02/2015, Mancini, Rv. 265437). In questa prospettiva, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva (Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577; Sez. 3, sent. n. 18671 del 15/01/2015, Manteilo, Rv. 263511). 2. Nel caso in esame il Tribunale ha osservato che la retrodatazione derivante dalla cosiddetta contestazione a catena nel caso di ordinanza emessa in procedimenti diversi e in relazione a fatti diversi, seppure legati da connessione qualificata, opera a condizione che i fatti contestati con la seconda ordinanza fossero desumibile dagli atti prima del rinvio a giudizio intervenuto per i fatti contestati con la prima ordinanza. Su questa base correttamente ha escluso che nella fattispecie ricorra tale evenienza perché al momento del rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti oggetto del procedimento n. 12762/2019 R.G.N.R., avvenuto nel novembre del 2019, le condotte oggetto del procedimento n. 7254/2019 R.GN.R. non erano ancora desumibili dagli atti perché la C.N.R. della [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Catania che tali condotte ha ricostruito fu approntata il 18/05/2020 e soltanto tale C.N.R. costituiva una compiuta base per la richiesta di misura cautelare non bastando a riguardo le mere richieste di intercettazione dirette dal Pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari. 3- Pertanto il ricorso risulta inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.
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