CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 maggio 2025
Cassazione n. 34283/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] Ord. n.sez.13288/2025 CC - 25/09/2025 R.G.N. 19086/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Brescia; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 34283/2025 Roma, lì, 20/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l’ordinanza emessa in data 06 maggio 2025 con cui il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale a lei applicata in data 21 settembre 2023, per avere ella riportato una denuncia per furto, a seguito della quale è stata anche sottoposta alla misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo il giudice che l'esito della consulenza antropologica effettuata dalla difesa, che valuta come non identificabile la donna quale una delle tre ladre, non sia tale da escludere la sua partecipazione al furto, stante anche la pendenza a suo carico di un diverso procedimento per un furto commesso pochi giorni dopo la concessione della misura alternativa; rilevato che, con memoria depositata in data 12/09/2025, la ricorrente ha revocato il proprio ricorso depositando copia del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza, in data 08 luglio 2025, ha revocato l’ordinanza impugnata, valutando plausibile la sua affermazione di non essere l’autrice del furto in questione, per avere un’altra donna confessato la propria responsabilità per tale delitto; ritenuto pertanto che il ricorso proposto sia divenuto inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la revoca del provvedimento impugnato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso stesso, fa venire meno l’interesse della ricorrente ad una decisione nel presente procedimento, avendo ella già ottenuto una decisione di accoglimento delle proprie doglianze; ritenuto che la declaratoria di inammissibilità per la causa indicata escluda la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., trattandosi di una carenza di interesse sopravvenuta, non imputabile a sua colpa, avendo questa Corte stabilito che «In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza» (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549); P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]