CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21383/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
propost i da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i per procura alle liti in calce a l ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso il suo studio in Roma, viale G. Mazzini n. 131. Ricorrenti e [OSCURATO:SOCIETA].,con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti allegata al controricorso e ricorso incidentale da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n. 118. Controricorrente-Ricorrente incidentale e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratrice della comunione dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a per procura alle liti allegata al ricorso da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], R.G. N. 4396/2019.elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle Milizie n. 34. Ricorrenteincidentale e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratrice giudiziaria dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n.1866/2018 della Corte di appello di Genova, depositata il 6. 12. 2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25. 6. 2024dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Uditele conclusioni del P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorsoprincipale e il rigetto degli altri motivi e degli altri ricorsi. Udite le difese svolte dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti principali [OSCURATO:PERSONA] e Perosino, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice della comunione dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la controricorrente e ricorrente incidentale società [OSCURATO:SOCIETA]. Fatti di causa Con atto di citazione del 1992 la [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di lire 272.800.000 aRicci Fulvio, a titolo di saldo del prezzo d i acquisto della su a quota della [OSCURATO:PERSONA] Minerali di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.. A fondamento dell’opposizione la società, per quanto ancora rileva, eccepì l’integrale compensazione del credito ingiunto con i maggiori crediti da essa vantati nei confronti dell’altra parte e chiese,in via riconvenzionale, la condanna al pagamento del residuo credito di lire 24.158.118. R.G. N. 4396/2019.Nel corso del giudizio, a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA], si costituirono gli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto dell’opposizione, e [OSCURATO:PERSONA], che invece ne chiese l’accoglimento. L’opposizione venne accolta dal Tribunale di Massa e quindi respinta in sede di appello, con sentenza del n. 1203 del 2013 dalla Corte distrettualedi Genova, che ritenne non provati i crediti eccepiti in compensazione dalla società opponente. Proposto ricorso per cassazioneda parte della società [OSCURATO:SOCIETA] , con sentenza n. 16062 del 2016 questa Corte cassò la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte di appello di provenienza, accogliendo il motivo di ricorso che contestava la mancata considerazione, ai fini dell’accertamento del controcredito,del libro giornale prodotto dalla opponente. Riassunto il giudizio da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e De trovato Fulvia, eredi di [OSCURATO:PERSONA],e di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima in proprio e quale amministratrice della eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA], amministratrice giudiziaria della predetta eredità, e di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1866 del 2018 la Corte di appello di Genova, quale giudice di rinvio, revocò il decreto ingiuntivoe dichiarò, operata la compensazione, che il debito della opponente ammontava ad euro 52.502,09, rigettandone la domanda riconvenzionale; condannòquindi i [OSCURATO:PERSONA] e Perosino al pagamento in favore della società [OSCURATO:SOCIETA] somma di euro 548.686,86, pari alla differenza tra l’importo del credito loro riconosciuto e quanto a loro versato dalla controparte in esecuzione della sentenza di appello. A sostegno delle conclusioni accolte la Corte territoriale affermò che tutta la documentazione prodotta successivamente alla sentenza impugnata, compresa quella allegata con il ricorso per cassazione e con l’atto di riassunzione, era inammissibile perché nuova; che il controcredito opposto dalla opponente [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione risultava provato, nella misura ivi indicata, per effetto del riconoscimento operato da [OSCURATO:PERSONA] in sede di approvazione della delibera di fusione adottata dall’assemblea straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA]in data 22. 7. 1986, a cui egli aveva partecipato e con c ui era stata disposta la R.G. N. 4396/2019.incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]., risultando dalla allegata situazione patrimoniale di quest’ultima, alla data del 30. 6. 1986, approvata con la deliberazione citata, che la s.a.s. era creditrice nei confronti del Ricci della somma complessiva di lire 292.243.323; che la [OSCURATO:SOCIETA] , per effetto della fusione, era subentrata nei rapporti attivi e passivi della società incorporata; che, a fronte di tale riconoscimento, la parte opposta non aveva provato l’estinzione del debito; che dall’ammontare dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ricci, come risultanti dalla situazione patrimoniale di detta società al 30. 6. 1986, andavano detratte le poste passive risultanti dal libro giornale della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]., prodotti da quest’ultima, che ne aveva fatto pertanto proprie le risultanze, da cui risultavano a debito della [OSCURATO:SOCIETA]. verso il Ricci gli importi di lire 7.104.412 e di lire 39.773.022, con l’effetto di determinareil credito, previa compensazione, in lire 2 50.477.595; che, con riferimento al credito vantato dalRicci in via monitoria, pari, con l’aggiunta degli interessi, all’importo di lire 274.315.835, previa compensazione dei rispettivi crediti delle parti, andava riconosciuto ai suoi eredi un credito residuo di lire 23.838.240; che, per l’effetto, la domanda riconvenzionale avanzata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. andava rigettata; che, avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. versato a ll’eredità beneficiata in data 5. 11. 2013, in esecuzione della sentenza di appello, la somma di euro 630.846,22, detratto l’importo dovuto alla controparte, comprensivo di rivalutazione ed interessi, gli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dovevano essere condannati alla restituzione della somma di euro 548.686,86, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo, nonché alla restituzione delle somme ricevute a titolo di refusione delle spese di giudizio; che, attesa la complessità della causa, anche istruttoria, sussistevano giusti motivi di compensazione delle spese di lite tra la società [OSCURATO:SOCIETA] e i convenuti e che andavano altresì compensate le spese tra la suddetta società e [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di rappresentante della eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA]. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato l’1. 2. 2019, hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi R.G. N. 4396/2019.Con atto notificato l’11. 2. 2019Perosino Raffaella ha proposto autonomo ricorso nella sua qualità di amministratrice della comunione dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha notificato controricorsoe ricorso incidentale, articolato su sette motivi, a cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] replicato con controricorso. La predetta società ha altresì notificato distinto controricorso nei confronti del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella già menzionata qualità. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amministratrice giudiziaria dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], non hanno svolto attività difensiva. Il P.M. e le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1.Il primo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c e dell’art. 2900 c.c., assumendo che la Corte di appello, nel prendere in considerazione e fondare la sua decisione sulla delibera con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva approvato la fusione per incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla allegata situazione patrimoniale di quest’ultima, ha travalicato i limiti di cognizione fissati dalla sentenza n. 16062 del 2016 di questa Corte, che, attese le ragioni di cassazione della sentenza impugnata, le aveva affidato il solo compito di rinnovare l’esame delle scritture contabili erroneamente omesso dal giudice di appello. La valutazione demandata al giudice di rinvio avrebbe dovuto pertanto reputarsi ristretta alla considerazione delle risultanze del libro giornale e non poteva estendersi ad una rivalutazione dell’intero materiale probatorio e, in particolare, della relazione di stima e della situa zione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA]. allegate alla delibera di fusione per incorporazione adottata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., che non po tevano considerarsi scritture contabili ed il cui esame, essendo estraneo allo specifico capo cassato, doveva ormai considerarsi precluso. 1.2. Il motivo, come dedotto dal Procuratore Generale, è infondato. La sentenza di questa Corte n. 16062 del 2016 ha accolto il terzo motivo di ricorso avanzato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] , che lamentava il mancato R.G. N. 4396/2019.riconoscimento, da parte del giudice di appello, della efficacia probatoria del libro giornale della società, rilevando che la valutazione condotta al riguardo non aveva tenuto conto del dato che “ il documento prodotto si riferiva a periodo in cui non era stato ancora soppresso l’obbligo di vidimazione già previsto dall’art.2115 c.c., modificato solo nel 2001 “ ( laddove il numero dell’articolo risulta affetto da evidente errore, intendendo la pronuncia riferirsi all’art. 2215 c.c. ). Ha quindi rinviatola causa alla Corte di appello per una nuova valutazione, alla luce del criterio indicato, del suddetto documento contabile. Ciò posto, la censura è infondata in quanto la cassazione con rinvio motivata dall’omesso esame di un documento o mezzo di prova non comporta il dovere del giudice di fondare la sua decisione su di esso ma solo di esaminarlo, lasciandone integro il potere di valutarne la rilevanza probatoria in concreto ( Cass. n. 15797 del 2005). Inoltre, dovendo il giudice, ai fini della formazione del proprio convincimento, valutare le risultanze istruttorie nella loro molteplicità, la pronuncia di cassazione sul punto non esclude affatto,ma anzi presuppone che il giudice di rinvio debba valutare l’elemento di prova omesso insieme agli altri e possa quindi fondare la sua decisione di merito anche sugli altri e diversi mezzi di prova. L’art. 384 c.p.c. vincola il giudice a seguire il principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità e ad attenersi ai presupposti di fattodella relativa pronuncia, ma non gli impedisce di procedere ad una nuova valutazione degli elementi probatori già acquisiti, con la stessa ampiezza dei poteri del giudice che ha emesso la sentenzacassata. Non condivisibile si presenta pertanto la stessa prospettiva da cui muove il ricorso, che vale a dire nella specie la pronuncia della cassazione abbia isolato e circoscritto un singolo e specifico capo della sentenza( inerente alla valutazione del libro giornale ), lasciando intangibile tutto il resto, laddove può parlarsi di capo di sentenza soltanto in presenza di affermazioni del giudice che risolvano una questione avente una propria individualità ed autonomia, idonea al passaggio in giudicato, così da integrare una decisione del tutto indipendente( Cass. n. 20951 del 2022; Cass. n. 40276 del 2021; Cass. n. 21566 del 2017 ), non anche con riferimento ad argomentazioni funzionali alla valutazione della rilevanza dei singoli mezzi di prova. R.G. N. 4396/2019.Nello specifico, il capo della sentenza investito dalla cassazione riguardava l’accertamento del controcredito opposto dalla società Iglom in compensazione e, fermo restando l’obbligo di valutare il documento contabile alla luce del criterio legale affermato, lasciava integre,in tale ambito, le facoltà del giudice di rinvio di decidere la causa. 2.1. Il secondo motivo del ricorso principale denuncia violazione degli artt. 2710 e 2709 c.c., lamentando che la sentenza impugnata, al fine di poter procedere al loro esame, abbia reputato la relazione di stima e la situazione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] allegate alla delibera di fusione della [OSCURATO:SOCIETA], alla stregua di documenti contabili, attribuendogli valore di prova legale contro l’imprenditore. Si assume in contrario che i documenti così valorizzati non hanno natura contabile e che il Ricci aveva agito a tutela del proprio credito al pagamento del prezzo di cessione della propria quota sociale della [OSCURATO:SOCIETA] non azionando diritti derivanti da rapporti imprenditoriali. 2.2. Il motivo, nella parte in cui non debba reputarsi a s sorbito dalle considerazioni svolte nell’esaminare il motivo precedente, è inammissibile. La ragione è che le censure non investono l’effettiva ratio d ella decisione impugnata, che non ha affatto motivato l’accoglimento della eccezione di compensazione sollevata dalla società opponente sulla base del rilievo che il suo controcredito era provato dalla situazione patrimoniale della [OSCURATO:SOCIETA] allegata alla delibera di fusione, ma ha affermato che, in relazione alle voci che attestavano la presenza di crediti della suddetta società nei confronti del Ricci, vi era stato un riconoscimento da parte di quest’ultimo, per avere egli partecipato, s’intende approvandola, alla assemblea straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA] che aveva disposto la fusione per incorporazione della omonima s.a.s., deliberazione a sua volta fondata sulla stima della società incorporata e sulla sua situazione patrimoniale. Ratio che invece, merita aggiungere, è aggredita dal motivo successivo. 3.1.Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., censurando la sentenza impugnato per avere ritenuto che la partecipazione del Ricci all’assemblea straordinaria della [OSCURATO:SOCIETA], che aveva approvato la fusioneper incorporazione della [OSCURATO:SOCIETA] sulla base della R.G. N. 4396/2019.sua stima e della situazione patrimoniale, da cui risultavano l’esistenza di suoi crediti verso il Ricci, integrasse un riconoscimento d i debito da parte di quest’ultimo. Si deduce che la Corte di merito non ha valutato che [OSCURATO:PERSONA] non era intervenuto all’assemblea di persona, ma era rappresentato dal figlio [OSCURATO:PERSONA], il quale, essendo rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] prima e di [OSCURATO:SOCIETA]. poi, versava in un evidente conflitto di interessi con il rappresentato. I ricorrenti assumono,inoltre, che la questione di un asserito riconoscimento del debito era del tutto nuova e che, comunque, la conclusione a cui è giunto il giudice a quoè errata, sia per l’insussistenza di un rapporto di inferenza tra l’approvazione del progetto di fusione ed il riconoscimento di un debito, che per la ragione che esso richiede una dichiarazione espressa di volontà del debitore indirizzata al creditore, tenuto conto che creditore era la [OSCURATO:SOCIETA]. e l’assemblea era invece della [OSCURATO:SOCIETA].. Non è senza rilievo poi che l’atto di cessione delle quote per cui è causa venne sottoscritto lo stesso giorno della assemblea e che in esso fosse previsto il versamento dei ratei del prezzo, che non sarebbe stato convenuto in caso di presenza di crediti reciproci. Sotto altro profilo, si lamenta che la Corte di appello non abbia anche verificato che i crediti opposti in compensazione non risultavano né dai libri né dai bilanci della [OSCURATO:SOCIETA] motivo è infondato. La Corte genovese ha ritenuto che l’adesione in assemblea manifestata dal Ricci alla incorporazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] integrasse il riconoscimento dei suoi debiti verso la società incorporata risultanti dalla sua situazione patrimoniale allegata alla proposta di fusione. Con una prima censura i ricorrenti deducono che la questione del riconoscimento di debito è questione nuova, sollevata direttamente dalla Corte territoriale in sede di rinvio, senza che su essa si sia formato un contraddittorio. L’obiezione va disattesa,in quanto dalla esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata risulta che fin dall’atto di opposizione a decreto ingiuntivo la [OSCURATO:SOCIETA] aveva opposto in compensazione il proprio controcredito, mentre non è in contestazione la produzione in giudizio dei R.G. N. 4396/2019.documenti attinenti all’atto di fusione, sicché deve ritenersi che la loro valutazione in termini di riconoscimento di debito rientri nella potere dovere del giudice di valutazione della prova e di qualificazione giuridica dei fatti accertati. Tanto precisato, va anche chiarito che, in ragione dell’oggetto del giudizio di legittimità, il ricorso per cassazione non investe questa Corte del potere di riformulare la valutazione fatta dal giudice in termini di riconoscimento del debito,atteso che l ’ indagine circa il significato del comportamento della parte integra un’operazioneriservata dalla legge al giudice di merito ( Cass. n. 20422 del 2019; Cass. n. 1653 del 1975 ), ma quello, diverso, di controllare la rispondenzadel giudizio formulato, sotto i profili della completezza e congruità, agli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dall’art. 1988 c.c.. Ciò premesso, si ritiene che l’accertamento condotto sul punto dalla sentenza impugnata si sottragga ai vizi di violazione di legge sollevati. L’operazione di fusione in materia di società trovava regolamentazione, all’epoca in cui essa fu posta in essere( 1986 ), nell’art. 2502 c.c., il quale prevedeva che la fusione dovesse essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipava e che alla delibera assembleare dovesse essere allegata e depositata la situazione patrimoniale dellesocietà. Essa costituiva, ai sensi dell’art. 2423 c.c., un bilancio straordinario, redatto secondo le regole proprie di questo, ed aveva la finalità non solo direndere edotti i creditori, ma anche di informare i soci delle condizioni delle società coinvolte ne lla fusione. In particolare, con riferimento all’ipotesi che qui interessa della fusione per incorporazione, le risultanze della situazione patrimoniale della società che viene acquisita costituiscono all’evidenza il presupposto di fatto, in termini di convenienza, della decisione dell’assemblea di procedere alla fusione.In questi termini può dirsi che la relativa deliberazione contiene anche il giudizio di positivo riscontro e di accettazione della situazione patrimoniale allegata, essendo la sua presenza una condizione legale dell’operazione di fusione e non potendo quest’ultima all’evidenza prescinderne. Ciò posto, il ragionamento svolto dalla Corte di appello secondo cui l’adesione del Ricci alla delibera di fusione dell’assemblea equivaleva anche ad accettazione della allegata situazione patrimoniale della società incorporata non appare né R.G. N. 4396/2019.illogico né incongruo, essendovi tra i due termini una relazione obiettiva di inferenza. La conclusione accolta dalla Corte di appello è contrastatadal ricorso e anche dal Procuratore Generale nella memoria depositata, in forza del rilievo che l’approvazione della situazione patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuta solo ai fini della fusione, e che pertanto l’adesione del Ricci alla relativa delibera non poteva ritenersi, in quanto tale, dichiarazione di volontà di riconoscere il debito, non potendosi assimilare gli effetti di tale voto a quelli di una manifestazione negoziale del tutto diversa. L’argomento non è condivisibile. In primo luogo perché l’allegazione della situazione patrimoniale della società incorporataalla delibera di fusione porta ragionevolmente a ritenere , per le considerazioni già svolte, che la relativa deliberazione si sia fondata su di essa, cioè sulle sue risultanze quali dati rappres en tativ i de l patrimonio sociale , composto da beni, debiti e crediti. Il voto favorevole alla fusione deve pertanto reputarsi formato su di essa e sulla sua approvazione. Nel caso di specie è un dato pacifico che [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato alla delibera di fusione adottata alla assemblea straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. del 22. 7. 1986 e che esso era socio di [OSCURATO:SOCIETA]., cioè della società incorporata nei cui confronti dalla situazione patrimoniale egli risultava debitore. In tale contesto, la questione centrale non sembra quella di delimitare la veste in forza della quale il Ricci ha partecipato all’assemblea né l’atto verso il quale egli ha manifestato la propria volontà di adesione , che indubbiamente era quello della fusione, quanto di verificare se con tale adesione egli aveva di fatto riconosciuto il proprio debito verso la società incorporata, trasmesso, per effetto della fusione, alla società incorporante. La Corte di appello ha dato al quesito risposta positiva e, ferma l’insindacabilità nel merito, in sede di legittimità, della valutazione, può rilevarsi che le critiche svolte dal ricorso di violazione dei presupposti in presenza dei quali può ravvisarsi il riconoscimento di un debito, ai sensi dell’art. 1988 c.c., non appaiono in linea con l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che, riconducendo la figura in discorso ad una dichiarazione di scienza, ha affermato R.G. N. 4396/2019.che il riconoscimento del diritto non deve necessariamente concretarsi in un atto negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore ( Cass. n. 2758 del 2020; Cass. n. 7820 del 2017; Cass. n. 5982 del 2007 ). Sotto il medesimo profilo, va anche richiamato l’orientamento di questa Corte, citato dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Italia, secondo cui la delibera di approvazione delbilancio, resa dall'assemblea ordinaria con le prescritte maggioranze, ha efficacia vincolante nei confronti di tutti isoci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi che risultino indicati con chiarezza in detto bilancio, tenuto anche conto che la regola dettata dall'art. 2709 cod. civ., secondo cui i libri e le scritturecontabili - e quindi anche il bilancio - dell'impresa soggetta a registrazione fanno prova contro l'imprenditore e non a suo favore, non è invocabile nei rapporti fra società e socio, che sono retti dal principio della vincolatività delle deliberazioni assembleari. Tale principio, valevole anche con riguardo ai soci dissenzienti che non abbiano provveduto ad impugnare la deliberazione nei modi e nei termini prescritti, a maggior ragione è destinato a valere nei confronti del socioche abbia concorso con il proprio voto favorevole all'approvazione di quella deliberazione: sicché soltanto facendone pronunciare l'annullamento o facendone accertare la nullità detto socio può sottrarsi al vincolo da essa derivante ( Cass. n. 15394 del 2013; Cass. n. 22475 del 2006; Cass. n. 21831 del 2005 ). In tale contesto non assume autonoma rilevanza la circostanza che [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla stessa sentenza impugnata, sia stato rappresentato in assemblea a mezzo del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] né l’eventuale conflitto di interesse tra i due, che avrebbe dovuto essere fatto valere in via autonoma con l’apposita azione di annullamento, con conseguente consolidazione, in sua assenza, degli effetti dell’atto. Merita aggiungere che la conclusione accolta dalla sentenza impugnata risulta rafforzatasul piano fattuale dal rilievo, pure evidenziato, che il medesimo Ricci era socio della [OSCURATO:SOCIETA] che egli, nello stesso giorno della delibera di R.G. N. 4396/2019.fusione, aveva ceduto alla [OSCURATO:SOCIETA]. la sua quota di partecipazionedella suddetta società,convenendo il prezzo di lire 336.000.000 . Ora , poiché deve presumersi che il prezzo di vendita delle quote sociali venga determinato dalle parti valutando il patrimonio della società, da cui evidentemente non può prescindere, appare ragionevole ritenere che il Ricci abbia tenuto conto ed accettato, in sede di assemblea e poi in occasione della cessione, idati della situazione patrimonialedella [OSCURATO:SOCIETA] . 4.1. Il quarto motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 1243 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere operato la compensazione dei crediti pur essendo il controcredito vantato dalla società [OSCURATO:SOCIETA] contestato e di non facile e pronta liquidazione.Assumono in particolare i ricorrenti che, secondo l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 23225 del 2016, la compensazione giudiziale non può operare se il controcredito è contestato in altro o nel medesimo giudizio. 4.2. Il motivo è infondato. Diversamente da quanto dedotto dal ricorso, la compensazione giudiziale opera anche nel caso in cui il controcredito sia contestato, se, come avvenuto nel caso di specie, la contestazione è avanzata nel medesimo giudizio introdotto dall’altro creditore ed il giudice, in quanto richiesto, ne accerti l’esistenza. La citata sentenza delle Sezioni Unite n. 23225 del 2016 precisa al riguardo che “ La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo“ . Una soluzione diversa, del resto, come esattamente dedotto dal Procuratore Generale,comporterebbe la sostanziale disapplicazionedell’art. 1243, comma 2, c.c.. 5.1. Passando all’esame del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , il primo motivo denuncia violazione dell’art. 2709 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenutoutilizzabili, al fine dell’accertamento delle posizioni creditorie delle parti, i libri giornali della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] ma non anche in favore della odierna ricorrente, sul R.G. N. 4396/2019.presupposto che essi non fossero vidimati e bollati. Si assume che, così decidendo, la Corte di appello ha violato il principio che vieta di scindere il contenuto delle scritture contabili. 5.2. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto che, ai fini dell’accertamento dei debiti di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., dovessetenersi conto solo della situazione patrimoniale della suddetta società approvata con l’atto di fusione del 22. 7. 1986, non anche del libro giornale della s.a.s. prodotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto privo di bollatura e vidimazione , aggiungendo tuttavia che tale documento possedeva valenza probatoria, in ordine alla registrazione delle poste passive in favore del Ricci, neiconfronti della società, che con la sua produzione in giudizio, ne aveva fatto proprie e quindi riconosciuto le risultanze contabili. Ciò posto la censura di violazione dell’art. 2709 c.c. è infondata ed anche inammissibile. Sotto il primo profilo perché, come dedotto dal Procuratore Generale, il principio della inscindibilità del contenuto è espresso dalla disposizione di legge richiamata per l’ipotesi in cui la scrittura contabile sia fatta valere contro l’imprenditore, mentre nel caso di specie la odierna ricorrente incidentale intende farla valere come prova dei propri crediti vantati, cioè in proprio favore. Sotto altro profilo il motivo è anche inammissibile perché non deduce né argomenta sulla decisività dell’errore, omettendo del tutto di indicare quali ulteriori poste creditorie, se il libro giornale fosse stato valutato come prova, le sarebbero state riconosciute rispetto a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale esaminata a tal fine e l’ammontare delle stesse. 6.1. Il secondo motivo del ricorso incidentale reitera la denuncia di violazione dell’art. 2709 c.c. in relazione ai libri inventari della LOM di [OSCURATO:PERSONA], che la Corte ha ritenuto di non dover prendere in considerazione per l’assenza di bollatura e vidimazione, senza considerare che, a prescindere da tali adempimenti, essi costituivano mezzi di prova a carico del Ricci, quale imprenditore, e per l’effetto nei confronti dei suoi eredi. 6.2. Il mezzo, oltre che generico, è infondato. R.G. N. 4396/2019.La Corte di appello nel ritenere non utilizzabile i predetti libri in quanto privi di vidimazione si è infatti adeguata al principio espresso da questa Corte con l’ordinanza n. 16062 del 2016 emessa nel corso del giudizio, laddove ha ritenuto l’applicabilità nel caso di specie, ratione temporis, dell’art. 2215 c.c., nella versione che prevedeva tale adempimento prima dell’uso. 7.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale , che denuncia violazione degli artt.2215, 2697, 2710 e 2711 c.c. e 116, 198 e 394 c.p.c.ed omesso esame di fatto decisivo, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto inutilizzabili, al fine di provare gli ulteriori crediti della IglomItalia, gli stati patrimoniali della Lom di [OSCURATO:PERSONA], giudicando la loro produzione inammissibile perché avvenuta solo nel giudiziodi rinvio, sul presupposto che tali documenti erano nuovi in quanto in precedenza erano stati prodotti in copia. Si assume al riguardo che la documentazione prodotta non poteva considerarsi nuova rispetto a quella depositata in precedenza, che l’eventuale ritardo era giustificato per trovarsi i predetti documenti depositati presso il tribunale di Massa e che, comunque, la loro esibizione poteva essere disposta anche d’ufficio. 7.3. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha ritenuto inammissibile la produzione degli stati patrimoniali della ditta Lom di [OSCURATO:PERSONA], che erano stati prodotti con il ricorso per cassazione e poi riprodotti nel giudizio di riassunzione, rilevando che non si trattava di documentazione sopravvenuta, risultando già depositata in altro giudizio davanti al Tribunale di Massa. Ha aggiunto che la documentazione era altresì nuova rispetto a quella già depositata, non potendosi aderire alla tesi della parte secondo cui essi sarebbero stati meri estratti dai documenti già esaminati dal consulente tecnico d’ufficio. La statuizione impugnata è correttae si fonda, oltre che sulla lettera della legge, che, configurando il giudizio di rinvio come giudizio ad istruttoria sostanzialmente chiusa, vieta l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione dinuovi documenti ( art. 394 c.p.c. ) ( Cass. n. 27736 del 2022; Cass. n. 26108 del 2018; Cass. n. 19424 del 2015 ),su un apprezzamento dei fatti non censurabile in sede di giudizio di legittimità, nonché sull’evidenza logica e fattuale che le situazioni patrimoniali sono documenti contabili dotati di propria R.G. N. 4396/2019.autonomia e, pur dovendo per la loro redazione tenersiconto dei dati contabili risultanti dai libri e registri, non possono considerarsi meri estratti degli stessi. 8.1. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt. 2697, 2729, 2730 e 2733 c.c. e 116 e 394 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, lamentando che la Corte di appello non abbia riconosciuto i crediti ulteriori vantati dalla società [OSCURATO:SOCIETA], non valorizzando la circostanza che né [OSCURATO:PERSONA] né i suoi eredi, costituiti in giudizio, avessero mai contestato i crediti eccepiti e le registrazioni contabili prodotte in giudizio. La sentenza impugnata ha affermato che la documentazione prodotta dalla odierna ricorrente nel giudizio di rinvio era preclusa dal rilievo di inammissibilità contenuto nella ordinanza n. 16062 del 2016 della Corte di Cassazione, che invece si era limitata ad affermare che erroneamente la sentenza cassata aveva escluso il rilievo probatorio delle scritture contabili reputandole non soggette all’obbligo di bollatura evidimazione. Si assume in contrario che la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere provata, quanto meno a livello presuntivo, la regolarità della documentazione prodotta, stante la non contestazione delle controparti e la circostanza che essa era stata esaminata dalconsulente tecnico d’ufficio. 8.2. Il motivo è infondato ed in parte inammissibile. Quanto al principio di non contestazione, la decisione della Corte di appello,che lo ha ritenuto non applicabile nel giudizio de quo , iniziato nel 1992, appare conforme all’orientamento di questa Corte, espressamente richiamato, secondo cui n ei giudizi instaurati con rito ordinario anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato il primo comma dell'art.167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, affinché il fatto allegato da una parte possa considerarsi pacifico, sì da poter fondare la decisione ancorché non provato, non è sufficiente la mancata contestazione, occorrendo che la controparte ammetta il fatto esplicitamente o che imposti il sistema difensivo su circostanze e argomentazioni logicamente incompatibili con la sua negazione( Cass. n. 8591 del 2014; Cass. n. 20211 del 2012; Cass. n. 10815 del 2004 ). Sotto altro profilo il motivo è inammissibiledal momento che esso lamenta, così comedel resto i motivi preced en ti, il mancato esame delle scritture contabili R.G. N. 4396/2019.prodotte dalla parte sulla base dell’assunto che esse dimostrerebbero crediti ulteriori della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Ricci e, quindi, dei suoi eredi, ma senza rappresentarne il contenuto, indicare le registrazioni da cui risulterebbero le presunte poste attive né il titolo né, soprattutto, il loro ammontare. La ricorrente lamenta in sostanza il mancato riconoscimento di un credito risultante dalle scritture contabili lasciandone l’ammontare del tutto indeterminato. Le doglianze peccano quindi del necessario requisito della decisività, in quanto la denunzia in sede di giudizio di cassazione del vizio di omesso esame, da parte del giudicedi merito, dei mezzi di prova, perché ritenuti non utilizzabili o per altro motivo, presuppone sempre la specificazione del fatto in ess i rappresentato, dovendo la cassazione della sentenza fondarsi sulla valutazione della loro possibile rilevanza ai fini della decisione, cioè su ragioni concrete e non astratte. 9.1. Il quinto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, per non avere la Corte di appello preso in esame le tre relazioni depositate dal consulente tecnico d’ufficiosulla base del riscontro delle scritture contabili, in particolare la prima, da cui risultava che la Iglom era creditrice, alla data del 30. 12. 1986, nei confronti della ditta Lom di [OSCURATO:PERSONA] per anticipi sugli utili e prestiti della somma di lire 290.250 . 617 e la seconda che quantificava alla stessa data il credito in lire 250.477.595. L’ammontare dei crediti accertati in favore della [OSCURATO:SOCIETA] era pertanto tale da azzerare per compensazione il credito vantato dal Ricci per il trasferimento della sua partecipazione sociale. Si assume inoltre che dalle risultanze della consulenza tecnica emergeva la prova diretta della sussistenza della pretesa creditoria azionata. 9.2. Il motivo è inammissibilee per il resto infondato. La censura contesta il mancato apprezzamento delle relazioni del consulente tecnico d’ufficio, riportandone le conclusioni e precisando che il consulente, sulla base dei documenti esaminati, aveva quantificato i crediti della [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla stessa data del 31. 12. 1986, nella somma, nella prima relazione, di lire 290.250.617 e, nella terza, in quella diversa di lire 250.477.595. Il richiamo alle relazioni tecniche però si limita a riportare il R.G. N. 4396/2019.quadro delle rispettive conclusioni, senza illustrare le ragioni della diversa quantificazione ed i motivi per cui l’una dovrebbe essere preferita o prevalere sull’altra. Il motivo si appalesa generico ed indeterminato in ordine a quanto rappresentato ed aquanto richiesto. La censura trova comunque diretta smentita nella sentenza impugnata, avendo la Corte di appello fondato il suo accertamento proprio sulle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Nell specifico la Corte haindicato il debito di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:SOCIETA]. nella somma suindicata di lire 250.477.595, pari alla differenza tra l’importo lordo di 297.355.029 ed i crediti dello stesso Ricci verso la società, pari a lire 7.104.412 e a lire 39.773.022, maturato quest’ultimo importo a titolo di utilida corrispondere risultanti dal libro giornale della società. Il quinto motivo è pertanto anche infondato. 10.1. Il sesto motivo del ricorso incidentale denuncia violazione dell’art. 2909 c.c. ed omesso esame di fatto decisivo, assumendo, in relazione al quarto motivo del ricorso principale, che la compensazione dei ris petti v i debiti delle parti era vincolante per effetto del rinvio seguito alla cassazione della sentenza di appello e che comunque tra le parti era stata concordata una compensazione volontaria. 10.2. Il settimo motivo del ricorso incidentale denuncia violazione degli artt.1241, 1242, 1243, 2697 e 2729 c.c. e 116 e 394 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, assumendo, in relazione al quarto motivo del ricorso principale, che sussistevano nel caso di specie gli elementi per affermare la compensazione su base volontaria. 10.3. Il sesto e settimo motivo, che appaiono chiaramente condizionati all’accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, che ha contestato l’operatività della compensazione giudiziale, si dichiarano assorbiti, essendo stato il motivo della controparte respinto. 11.1. Passando ora all’esame del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratrice della comunione ereditaria beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], ricorso da considerarsi incidentale essendo stato depositato in data successiva al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edella stessa [OSCURATO:PERSONA] , quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., R.G. N. 4396/2019.censurando il capo della sentenza che ha disposto la compensazione delle spese di lite tra la odierna ricorrente e la società IglomItalia. Si assume al riguardo che con tale statuizione la Corte di appello ha violato il principio disoccombenza, avendo essa stessa riconosciuto che la Perosino, nella spiegata qualità, difettava di legittimazione passiva, dovendo ogni pretesa al riguardo essere fatta valere dalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti degli eredi, non della comunione. La sua chiamata in causa, nel giudizio di riassunzione seguito alla cassazione della sentenza di appello, era pertanto ingiustificata e la Iglom avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese di lite in favoredella comunione. Del resto la Corte di appello ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , precedente amministratrice della comunione, chiamata anch’essa con l’atto di riassunzione del giudizio seguito alla pronuncia di cassazione, nei cui riguardi ha pure dichiarato il difetto di legittimazione passiva, che versava nella stessa situazione della attuale ricorrente, adottando soluzioni diverse, con riguardo alle spese, a fronte di posizioni processuali identiche. Si aggiunge chela decisione impugnata nemmeno poteva essere giustificata alla luce della disciplina anteriore, vigente all’epoca della introduzione del giudizio, che consentiva la compensazione delle spese per giusti motivi, in quanto, essendo stata la Perosinocitata per la prima volta , nella indicata qualità, nel 2016 con l’atto di riassunzione, doveva trovare applicazione l’art. 92 c.p.c. nella sua versione attuale, che consente la compensazione solo in presenza di situazioni particolari. 11.2. Il motivo è fondato. La Corte di appello, pur dando atto che la Perosino, nella veste di amministratrice della comunione beneficiatadi [OSCURATO:PERSONA], non avrebbe potuto essere citata in giudizio, ha giustificato la compensazione delle spese sul rilievo che la sua chiamata nel processo trovava causa nelle difese svolte dalla stessa Perosino, che aveva negato alla [OSCURATO:SOCIETA] qualsiasi ragione di credito e rappresentato presunte irregolarità da parte della Marrazzo, precedente amministratrice della comunione, circa l’avvenuto deposito sul conto corrente alla stessa intestato delle somme versate dalla IglomItalia in esecuzione della sentenza di appello. R.G. N. 4396/2019.L’argomento è confutato dalla attuale ricorrente, che lamenta una indebita sovrapposizione tra la posizione della Perosino come erede e la posizione dalla stessa assunta come amministratrice della comunione. La critica appare condivisibile, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto tenere distinte le due posizioni, con conseguente impossibilità di imputare la condotta processuale posta in essere dalla Perosino quale erede e, in tale veste convenuta, alla comunione ereditaria chiamata in giudizio , a cui carico incombeva l’anticipazione delle spese di lite. 12.1. Con il secondo motivo di ricorso la Perosino, nell ’ indicata qualità di amministratrice della comunione, denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 e 92 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 83 stesso codice, assumendo che la Corte di appello avrebbe dovuto condannare la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese, in applicazione del principio di soccombenza, anche per la ragione che la sua citazione nel giudizio di riassunzione non era sorrettada una valida procura alle liti, non contemplando quella rilasciata dalla società la facoltà della sua chiamata in causa. Tale questione era stata ritualmente sollevata in giudizio ma su di essa la Corte di appello non si era pronunciata, ritenendola superata dal rilevato difetto della sua legittimazione passiva rispetto alla domanda di restituzione. 12.2. Il motivo, nella misura in cui non si ritenga assorbito dall’accoglimento del motivo precedente, è infondato, in quanto il giudice, nel regolare le spese di giudizio, deve tener conto dell’esito della decisione alla luce delle ragioni accolte, e nonè tenuto, a tale solo fine, ad esaminare le ragioni dichiarate assorbite. 13.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere respinto la domanda di condanna della IglomItalia al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, senza considerare che essa era rimasta soccombente ed aveva agito con colpa grave, atteso il difetto di una procura alle liti che potesse giustificare la sua chiamata in causa. 13.2. Il motivo va dichiarato inammissibile, avendo la Corte di appello esaminato e quindi respinto la richiesta, escludendo che la domanda della [OSCURATO:SOCIETA] fosse R.G. N. 4396/2019.stata proposta con mala fede o colpa grave, con valutazioni di fatto non censurabili in sede di giudizio di legittimità. 14. In conclusione,va accolto il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], rigettatiil secondo ed il terzo, rigettato il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quello incidentale proposto dalla IglomItalia. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accoltoe, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di rinvio, che si liquidano in euro 17.628,00, oltre accessori di legge e spese generali. Quanto alle spese del presente giudizio, quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, seguono la soccombenza della Iglom s,p.a., mentre tra le altre parti, attesa la reciproca soccombenza, si dichiarano compensate. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale IglomItalia, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] quale amministratrice della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], rigetta gli altri, rigetta il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in euro 17.628,00, oltre accessori di legge e spese generali. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della comunione ereditaria di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, R.G. N. 4396/2019.oltre accessori di legge e spese generali. Compensa le spese tra i ricorrenti principali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente incidentale Ig