Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21836/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale per carenza di idoneità minatoria della condotta; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha rilevato che l'imputato, per sottrarsi agli operanti, ha percorso in auto un tratto di più di duecentocinquanta metri contro mano, mettendo deliberatamente in pericolo la vita dei passanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA], deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen., nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto sussistente il contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale per carenza di idoneità minatoria della condotta; Rilevato che il motivo proposto è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata, che risulta sorretto da una sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle deduzioni difensive; Considerato, in particolare, che la Corte di appello ha rilevato che l'imputato, per sottrarsi agli operanti, ha percorso in auto un tratto di più di duecentocinquanta metri contro mano, mettendo deliberatamente in pericolo la vita dei passanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 apr
Sentenza Cassazione n. 21836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris