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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 11062/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16281-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3055/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/11/2020;F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 11062/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.11.2020 che ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, che aveva accolto la domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria; - che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis; CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello; - che, in particolare, il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Interno non avesse espressamente impugnato nei motivi d’appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., la parte dell’ordinanza di primo grado nella quale era stata esposta la vicenda personale del ricorrente che doveva pertanto ritenersi acquisita ed incontestata;

2. che il motivo è inammissibile, in primo luogo, per difetto di autosufficienza; che, in particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 86 del 10/01/2012) che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; - che ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 11062/2022 dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro Data pubblicazione 05/04/2022 impianto specifico, i predetti motivi d’appello formulati dalla controparte; che nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non riportando nel ricorso, neppure in minima parte, qualche stralcio dei motivi d’appello sufficiente ad evidenziare la manchevolezza denunciata (vedi anche Cass. n. 9734/2004; Cass. n. 12664/2012); che, in ogni caso, il Ministero non aveva un interesse giuridicamente rilevante ad appellare la parte dell’ordinanza di primo grado relativa alla storia personale del ricorrente, essendo quest’ultimo risultato soccombente;

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 5, comma 6°, e 19 d.lgs n. 286/1998, 35 d.lgs n. 25/2008 e 19 d.lgs n. 150/2011; - che, in particolare, sostiene il ricorrente che il giudizio sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della protezione umanitaria è rimesso alla discrezionalità del Tribunale la cui valutazione può essere censurata unicamente per difetto di motivazione, con la conseguenza che la Corte d’Appello deve solo valutare la correttezza generale della motivazione impugnata e non può sostituirsi al Tribunale in giudizi che solo a quest’ultimo competono; che, nel caso di specie, la Corte d’Appello non è stata in grado di dimostrare la carenza di motivazione dell’ordinanza di primo grado;

4. che il motivo è inammissibile; che, infatti, il ricorrente, nel sostenere che la Corte d’Appello sarebbe abilitata a svolgere solo un controllo sulla correttezza della motivazione, confonde le funzioni della Corte d’Appello con quelle della Corte di Cassazione, essendo, invece, il giudice d’appello, nei limiti del devolutum, pienamente investito del merito delle questioni già decise dal giudice di primo grado;

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 5 comma 6° e 19 d.lgs n. 286/1998 sotto l’ulteriore profilo del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando che, al momento della proposizione del ricorso presso il Tribunale di Bologna, lo stesso era effettivamente impegnato in un rapporto di lavoro (come da documenti 4 e 5 allegati al ricorso per cassazione);F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 11062/2022 che, pertanto, il ricorrente aveva intrapreso un concreto percorso di integrazione Data pubblicazione 05/04/2022 nel nostro paese sia con lo svolgimento assiduo di attività lavorativa, sia con lo studio della lingua italiana;

6. che il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che a fronte del preciso rilievo della Corte d’Appello, secondo cui non era stata data dal richiedente alcuna prova di un rapporto di lavoro in corso, quest’ultimo non ha neppure dedotto di aver sottoposto ai giudici di merito la questione dello svolgimento da parte del medesimo di un’assidua attività lavorativa, essendosi limitato a depositare documenti (doc.4 e 5 allegati al ricorso per cassazione) di cui non ha neppure dedotto la precedente produzione nei precedenti gradi del giudizio, con conseguente inammissibilità ex art 372 cod. proc. civ.; che, il motivo è altresì inammissibile, contenendo censure di merito in ordine alla valutazione di fatto compiuta dalla Corte di Appello sul grado di integrazione del richiedente;

7. che con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 14, lett a) e b), d.lgs n. 251/07 in relazione alla valutazione di non credibilità del richiedente da parte della Corte d’Appello; che, in particolare, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe dovuto attivare il proprio dovere di cooperazione anche a prescindere dalla eventuale credibilità dell’interessato;

8. che il motivo è inammissibile, atteso che non avendo il ricorrente proposto appello incidentale avverso la statuizione della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria, su tale punto si è formato il giudicato interno; - che la soccombenza del ricorrente non comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali in considerazione dell’inammissibilità della costituzione tardiva del Ministero; P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 11062/2022 previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso Data pubblicazione 05/04/2022 art.13, ove dovuto.

Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16281-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 3055/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 26/11/2020;F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del Numero di raccolta generale 11062/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 18/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Pakistan, affidandolo a quattro motivi, ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 26.11.2020 che ha accolto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Interno avverso l’ordinanza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bologna, che aveva accolto la domanda diretta al riconoscimento della protezione umanitaria; - che il Ministero intimato si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello; - che, in particolare, il ricorrente lamenta che il Ministero dell’Interno non avesse espressamente impugnato nei motivi d’appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., la parte dell’ordinanza di primo grado nella quale era stata esposta la vicenda personale del ricorrente che doveva pertanto ritenersi acquisita ed incontestata; 2. che il motivo è inammissibile, in primo luogo, per difetto di autosufficienza; che, in particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 86 del 10/01/2012) che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito; - che ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla mancata declaratoria di nullità F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 11062/2022 dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro Data pubblicazione 05/04/2022 impianto specifico, i predetti motivi d’appello formulati dalla controparte; che nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto a tale onere di allegazione, non riportando nel ricorso, neppure in minima parte, qualche stralcio dei motivi d’appello sufficiente ad evidenziare la manchevolezza denunciata (vedi anche Cass. n. 9734/2004; Cass. n. 12664/2012); che, in ogni caso, il Ministero non aveva un interesse giuridicamente rilevante ad appellare la parte dell’ordinanza di primo grado relativa alla storia personale del ricorrente, essendo quest’ultimo risultato soccombente; 3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 5, comma 6°, e 19 d.lgs n. 286/1998, 35 d.lgs n. 25/2008 e 19 d.lgs n. 150/2011; - che, in particolare, sostiene il ricorrente che il giudizio sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento della protezione umanitaria è rimesso alla discrezionalità del Tribunale la cui valutazione può essere censurata unicamente per difetto di motivazione, con la conseguenza che la Corte d’Appello deve solo valutare la correttezza generale della motivazione impugnata e non può sostituirsi al Tribunale in giudizi che solo a quest’ultimo competono; che, nel caso di specie, la Corte d’Appello non è stata in grado di dimostrare la carenza di motivazione dell’ordinanza di primo grado; 4. che il motivo è inammissibile; che, infatti, il ricorrente, nel sostenere che la Corte d’Appello sarebbe abilitata a svolgere solo un controllo sulla correttezza della motivazione, confonde le funzioni della Corte d’Appello con quelle della Corte di Cassazione, essendo, invece, il giudice d’appello, nei limiti del devolutum, pienamente investito del merito delle questioni già decise dal giudice di primo grado; 5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 5 comma 6° e 19 d.lgs n. 286/1998 sotto l’ulteriore profilo del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando che, al momento della proposizione del ricorso presso il Tribunale di Bologna, lo stesso era effettivamente impegnato in un rapporto di lavoro (come da documenti 4 e 5 allegati al ricorso per cassazione);F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . 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Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 16281/2021 Numero sezionale 541/2022 Numero di raccolta generale 11062/2022 previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso Data pubblicazione 05/04/2022 art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m
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