CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 22714/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 del Tribunale di Latina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti (il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.) che esula dal novero di quelli per i quali è previsto il ricorso per cassazione con riferimento alle sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO I