CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 42595/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Potenza letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione formulata dall'imputato nei confronti della d.ssa Bia per mancanza dei presupposti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato; considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato, che lo ha personalmente redatto, è inammissibile. Va quindi, dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 13 settembre 2023 Il consigliere e tensore esi