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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02310/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BONGIOVANNI Vincenzo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Enna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett. c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000 di ammenda.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato in ragione della inutilizzabilità dell'esame alcolimetrico non correttamente proceduto dall'avviso al conducente di farsi assistere all'esame (il motivo pare inammissibile perché nel verbale si dava atto dell'avviso che prece- deva e prove; il ricorrente non contesta l'avviso ma assume che fu tardivo per- ché l'accertamento dell'ebbrezza era intervenuto prima ancora (h.2010 e le pro- ve sono successive) Con un secondo motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e vizio motivazionale per essere stato negato il beneficio in ragione della natura del reato e del peri- colo per l'offesa derivante dalla circolazione stradale.

3. Preliminarmente va dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescri- zione, maturata in data 30 'Ottobre 2020 ai sensi degli art.157 e 161 cod.proc.pen., tenuto altresì conto dei periodi di sospensione del dibattimento per impedimento della parte.

Sotto diverso profilo le doglianze prospettate non si presentano inammissibili so- prattutto con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., ma sono espressione di difese tecniche degne di considerazione e motivato confronto.

4. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BONGIOVANNI Vincenzo ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che confermava la decisione del Tribunale di Enna che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett. c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000 di ammenda. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla sussistenza del reato in ragione della inutilizzabilità dell'esame alcolimetrico non correttamente proceduto dall'avviso al conducente di farsi assistere all'esame (il motivo pare inammissibile perché nel verbale si dava atto dell'avviso che prece- deva e prove; il ricorrente non contesta l'avviso ma assume che fu tardivo per- ché l'accertamento dell'ebbrezza era intervenuto prima ancora (h.2010 e le pro- ve sono successive) Con un secondo motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e vizio motivazionale per essere stato negato il beneficio in ragione della natura del reato e del peri- colo per l'offesa derivante dalla circolazione stradale. 3. Preliminarmente va dichiarata la estinzione del reato per intervenuta prescri- zione, maturata in data 30 'Ottobre 2020 ai sensi degli art.157 e 161 cod.proc.pen., tenuto altresì conto dei periodi di sospensione del dibattimento per impedimento della parte. Sotto diverso profilo le doglianze prospettate non si presentano inammissibili so- prattutto con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., ma sono espressione di difese tecniche degne di considerazione e motivato confronto. 4. Deve pertanto essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris