CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20561/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 43340/2022 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Lanciano di condanna per il delitto di rissa; Rilevato che il motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per l'ipotesi aggravata di rissa - è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre il motivo in esame non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag.6); Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta la sussistenza della recidiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; il giudice di merito, infatti, ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata); Rilevato che i motivi del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppe di Rocco - con cui i ricorrenti contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del riconoscimento della circostanza aggravante di cui al comma secondo dell'art. 588 cod. pen. - sono versati in fatto e, come tali, non sono ammissibili nel giudizio di legittimità in quanto diretti ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto secondo canoni diversi da quelli seguiti dalla Corte di merito e confluiti in una motivazione non manifestamente illogica (cfr. i principi enunciati a proposito del motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del primo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]); rilevato, quanto alla denunzia di violazione dell'art. 111 Cost. di cui al terzo motivo di ricorso, che le Sezioni Unite, nella sentenza n. 29541 del 16/07/2020 (ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027, n.m. sul punto), hanno ribadito che non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione di norme della Costituzione (come già affermato da Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261551). A sostegno di questa conclusione, il massimo Consesso ha osservato che l'inosservanza di disposizioni della Costituzione, non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltanto costituire fondamento di questione di legittimità costituzionale. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle amme