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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31298/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1972 avverso la sentenza del 11/12/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni quattro ed euro 60.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commessi in flagranza di reato in data 30 settembre 2024 e, fuori dalla flagranza, nel mese di settembre 2024.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in sede di applicazione di pena su richiesta delle parti.

Il ricorrente lamenta che l'accusa per il reato di cui al capo b) si fonda soltanto sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato e su quanto dichiarato in sede di udienza di convalida, su sommari e generici riferimenti a video e chat contenutinella comunicazione della notizia di reato, dove si precisa che il telefono è stato visionato sommariamente per impossibilità di un'analisi più esaustiva.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto relativamente ai capi d'imputazione ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444, comma 2 cod. proc pen.

Lamenta il ricorrente l'insussistenza delle circostanze aggravanti evidenziando che l'impossibilità di identificare i correi in quanto ignoti non consente di determinare il numero dei concorrenti mentre il numero di quattro persone trasportate dallo [OSCURATO:PERSONA] si pone sotto la soglia di quello determinato dal legislatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa Mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa).

Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole 2ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01).

3. Va, altresì, premesso che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 1, n. 15927 del 01/04/2015, Rv. 263082).

4. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto, nel caso di specie il Giudice ha motivato, seppure in modo semplificato, la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando le annotazioni di P.G., i verbali di arresto, di perquisizione e sequestro.

5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

5.1. Coerente con la ricostruzione che precede è la circostanza che sia sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice.

Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01).

5.2. Nel caso di specie il secondo motivo è del tutto inconferente citando il ricorrente, peraltro, erroneamente la lettera d) dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 286/1998 che non risulta contestata.

Nel capo di imputazione, infatti, vengono. contestate come aggravanti quelle dell'art. 12 comma 3 e 3 ter lett. b): nel fatto sono descritti il "numero dei correi pari ad almeno 3", che integra, dunque, l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. b); e il "fine di profitto", che integra il l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 ter lett. b).

36. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente pretenda, nei due motivi, solo formalmente intesi a contestare la qualificazione penalistica delle condotte, astrattamente ineccepibile, di rivisitare l'ossatura probatoria del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di compartecipazione criminosa, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede.

I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte.

7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato nel suo complesso inammissibile.

A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 aprile 1972 avverso la sentenza del 11/12/2025 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Trieste applicava, ex art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni quattro ed euro 60.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, commi 1, 3 e 3 ter lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commessi in flagranza di reato in data 30 settembre 2024 e, fuori dalla flagranza, nel mese di settembre 2024. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'interessato con atto a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], denunciando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in sede di applicazione di pena su richiesta delle parti. Il ricorrente lamenta che l'accusa per il reato di cui al capo b) si fonda soltanto sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato e su quanto dichiarato in sede di udienza di convalida, su sommari e generici riferimenti a video e chat contenutinella comunicazione della notizia di reato, dove si precisa che il telefono è stato visionato sommariamente per impossibilità di un'analisi più esaustiva. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto relativamente ai capi d'imputazione ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. e l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 444, comma 2 cod. proc pen. Lamenta il ricorrente l'insussistenza delle circostanze aggravanti evidenziando che l'impossibilità di identificare i correi in quanto ignoti non consente di determinare il numero dei concorrenti mentre il numero di quattro persone trasportate dallo [OSCURATO:PERSONA] si pone sotto la soglia di quello determinato dal legislatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, non è denunziabile in Cassazione, rispetto alla sentenza di patteggiamento, l'omessa o insufficiente valutazione, da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa, delle condizioni che, in tesi, avrebbero consentito di addivenire al proscioglimento in fatto ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., in quanto il citato comma 2-bis limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337-01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014-01), tra le quali in modo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema della penale responsabilità, avendo l'imputato, con l'accesso al rito speciale, rinunciato a contestare le premesse storiche dell'accusa Mossa nei suoi confronti (in termini, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Ayari, Rv. 264595-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, la motivazione della sentenza, in relazione alla mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art 129, comma 1, cod. proc. pen., può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre di superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione della richiesta stessa). Questa Corte ha già, del resto, ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in relazione tra l'altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo, in quanto la limitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole 2ipotesi ivi espressamente previste trova ragionevole giustificazione, nell'ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatore, nell'esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con la volontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell'assetto normativo disciplinante l'illecito penale oggetto di cognizione (Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, Ricciardi, Rv. 281182-01). 3. Va, altresì, premesso che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 1, n. 15927 del 01/04/2015, Rv. 263082). 4. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile, in quanto, nel caso di specie il Giudice ha motivato, seppure in modo semplificato, la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando le annotazioni di P.G., i verbali di arresto, di perquisizione e sequestro. 5. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. 5.1. Coerente con la ricostruzione che precede è la circostanza che sia sempre possibile ricorrere per cassazione deducendo, sulla base del menzionato art. 448, comma 2-bis, l'erronea qualificazione giuridica del fatto operata in sentenza, per essere il fatto stesso penalmente irrilevante, ovvero riconducibile a diversa fattispecie incriminatrice. Tale possibilità è però limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, mentre è inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619-01), o richiamino, quale necessario passaggio logico del loro riscontro, aspetti in fatto e probatori su cui non è possibile, per il rito adottato, prima ancora che per i limiti consustanziali al giudizio di legittimità, estendere il corrispondente sindacato (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01). 5.2. Nel caso di specie il secondo motivo è del tutto inconferente citando il ricorrente, peraltro, erroneamente la lettera d) dell'art. 12 comma 3 d.lgs. 286/1998 che non risulta contestata. Nel capo di imputazione, infatti, vengono. contestate come aggravanti quelle dell'art. 12 comma 3 e 3 ter lett. b): nel fatto sono descritti il "numero dei correi pari ad almeno 3", che integra, dunque, l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 lett. b); e il "fine di profitto", che integra il l'aggravante di cui all'art. 12 comma 3 ter lett. b). 36. Ciò posto, è evidente che l'odierno ricorrente pretenda, nei due motivi, solo formalmente intesi a contestare la qualificazione penalistica delle condotte, astrattamente ineccepibile, di rivisitare l'ossatura probatoria del procedimento aperto a suo carico e di ridiscutere così questioni di fatto, inerenti il ruolo da lui ricoperto nelle vicende oggetto dei capi d'imputazione e il suo significato in termini di compartecipazione criminosa, che, per le esposte ragioni, non possono essere dibattute in questa sede. I motivi valicano così il perimetro entro cui il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa Corte. 7. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato nel suo complesso inammissibile. A tale declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q. P.Q.M
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