Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 38178/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2973/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],quale garante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA],presso la C ancelleria c ivile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale rilasciata in calce al controricorso. -controricorrente - Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -2- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 2093/2020, pubblicata in data 11 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'11 novembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di garante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 2017, che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 100.000,00, nei limiti della fideiussione prestata, a fronte del saldo passivo relativo a due mutui ipotecari non rimborsati, il primo di euro 1.300.000,00 e il secondo di euro 500.000,00.

La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, condividendo la motivazione addotta dal primo giudice, posto che era necessario comparare dati omogenei, di talché il TEG doveva essere rapportato alle operazioni di credito per categorie omogenee espresse nel TEGM, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 e dell'art. 1 del D.M. 17 settembre 2018, che individuava tali operazioni, tenuto conto della natura e dell'oggetto, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, con la conseguenza che al TEGM cosi determinato andava comparato il TEG, nel quale non erano comprese le imposte e le tasse, presenti nel TAEG; corretta era, poi, la formula del TEG, dettata dalle istruzioni della Banca d'Italia, non essendo vincolante l'art. 44 cod. pen.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata anche la seconda censura, affermando l'autonomia e la non cumulabilità degli interessi di mora e di Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -3- quelli corrispettivi, nonchéla terza censura sul rilievo che non si verteva in tema di contratti di investimento e che non potevano trovare accoglimento le norme del T .U.F. sugli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari. [OSCURATO:PERSONA], quale garante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società cessionaria del credito vantato dalla Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha depositato controricorso.

Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 644 cod. pen., degli artt. 1284 e 1815 cod. civ. e dell'art. 117 TUB, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato sia il giudice di primo grado, che la Corte d'appello sulla discrasia tra il tasso corrispettivo dichiarato e quello effettivamente applicato; nel ritenere che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non era consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine delsuperamento del detto tasso e che gli interessi moratori dovevano essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà a prescindere dalla loro concreta applicazione; sulla clausola di estinzione anticipata che doveva essere ritenuta nulla,perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 125 sexies del TUB, e il cui costo di estinzione doveva essere necessariamente computato nel riscontro della usurarietà.

Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -4-

2. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 2 della legge n. 108/1996, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato il giudice di primo grado e la Corte d'appello nella valutazione della perizia econometrica allegata nel procedimento di primo grado, essendo le istruzioni della Banca d'Italia non vincolanti e talvolta in contrasto con le norme vigenti. 3.Il terzo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1176, secondo comma, 1228, 1341 e 1342 cod. civ., nonché dell'art. 117 T.U.B., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo il giudice di primo grado e la Corte d'appello errato nel soffermarsi sulla qualificazione della clausola floor come derivato, senza approfondire la questione relativa agli obblighi e agli oneri di informazione che incombevano sulla banca, anche ai sensi del T.U.B., nonché la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art.1853 cod. civ., avendo la Corte errato a richiamare la norma di cui all'art. 1853 cod. civ., considerato che l'assenza di esigibilità rendeva illegittima l'operata compensazione mediante regolamento in conto corrente effettuata dalla Banca. 3.1 I motivi vanno trattati unitariamente, e si rivelano tutti inammissibili.

Ed invero, in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -5- sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745).

E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758).

Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846),onere che, nel caso in esame, non è stato assolto.

Le censure, peraltro, non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato, ribadendo le medesime doglianze introdotte con i motivi di appello e prescindendo del tutto dalle argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado nel provvedimento impugnato. 3 In proposito, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi statuiti da questa Corte, affermando la validità del cosiddetto principio di simmetria, pure ribadito dalle Sezioni Unite, con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, richiamata anche dai giudici di secondo grado, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -6- trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione e precisando che, in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessicorrispettivi e di interessi moratori.

Anche di recente, questa Corte ha stabilito che, ai fini dell'usura bancaria, è necessario procedere al calcolo separato della incidenza degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 4 novembre 2021, n. 31615).

Né a ciò è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degliinteressi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia".

Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassiconvenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il «tasso soglia di mora» del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 (Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286).

La Corte ha, dunque, operato una valutazione che non è censurabile quale violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -7- E' sufficiente, al riguardo, rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cassazione, 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382).

Ed ancora, sulla valutazione delle prove, le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno affermato che «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Cass., Sez.

U., 30 settembre 2020, n. 20867).

Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -8- Il motivo di censura riguardante la clausola di estinzione anticipata (che doveva essere ritenuta nulla perchécontraria alla norma imperativa di cui all'art. 125 sexies del T.U.B. e il cui costo di estinzione doveva essere necessariamente computato nel riscontro della usurarietà) è, invece, inammissibile per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712).

La doglianza sulla « clausola floor », poi, trascura del tutto di censurare l'iter argomentativo della Corte di merito, laddove essa ha escluso che fosse ravvisabile una violazione delle norme sulla trasparenza e degli obblighi di informazione, non vertendosi in tema di contratti di investimento e non potendo trovare, dunque, applicazione le norme del T.U.F. sugli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari. 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle Ric. 2021n. 2973sez.

M1 - ud. 18 - 10-2022 -9- spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicatoin dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00,per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2973/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA],quale garante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso per cassazione. -ricorrente - e [OSCURATO:SOCIETA]e per essa, quale mandataria, la [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA],presso la C ancelleria c ivile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale rilasciata in calce al controricorso. -controricorrente - Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -2- avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, n. 2093/2020, pubblicata in data 11 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza dell'11 novembre 2020, la Corte d'appello di Firenze ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di garante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Livorno del 2017, che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 100.000,00, nei limiti della fideiussione prestata, a fronte del saldo passivo relativo a due mutui ipotecari non rimborsati, il primo di euro 1.300.000,00 e il secondo di euro 500.000,00. La Corte territoriale ha ritenuto infondato il primo motivo di gravame, condividendo la motivazione addotta dal primo giudice, posto che era necessario comparare dati omogenei, di talché il TEG doveva essere rapportato alle operazioni di credito per categorie omogenee espresse nel TEGM, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 108/1996 e dell'art. 1 del D.M. 17 settembre 2018, che individuava tali operazioni, tenuto conto della natura e dell'oggetto, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, con la conseguenza che al TEGM cosi determinato andava comparato il TEG, nel quale non erano comprese le imposte e le tasse, presenti nel TAEG; corretta era, poi, la formula del TEG, dettata dalle istruzioni della Banca d'Italia, non essendo vincolante l'art. 44 cod. pen. I giudici di secondo grado hanno ritenuto infondata anche la seconda censura, affermando l'autonomia e la non cumulabilità degli interessi di mora e di Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -3- quelli corrispettivi, nonchéla terza censura sul rilievo che non si verteva in tema di contratti di investimento e che non potevano trovare accoglimento le norme del T .U.F. sugli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari. [OSCURATO:PERSONA], quale garante della società immobiliare [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., società cessionaria del credito vantato dalla Cassa di Risparmio di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA].r.l., ha depositato controricorso. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del giorno 18 ottobre 2022 ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 644 cod. pen., degli artt. 1284 e 1815 cod. civ. e dell'art. 117 TUB, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato sia il giudice di primo grado, che la Corte d'appello sulla discrasia tra il tasso corrispettivo dichiarato e quello effettivamente applicato; nel ritenere che il tasso soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non era consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine delsuperamento del detto tasso e che gli interessi moratori dovevano essere presi in considerazione ai fini della valutazione dell'usurarietà a prescindere dalla loro concreta applicazione; sulla clausola di estinzione anticipata che doveva essere ritenuta nulla,perché contraria alla norma imperativa di cui all'art. 125 sexies del TUB, e il cui costo di estinzione doveva essere necessariamente computato nel riscontro della usurarietà. Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -4- 2. Il secondo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 644 cod. pen. e dell'art. 2 della legge n. 108/1996, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo errato il giudice di primo grado e la Corte d'appello nella valutazione della perizia econometrica allegata nel procedimento di primo grado, essendo le istruzioni della Banca d'Italia non vincolanti e talvolta in contrasto con le norme vigenti. 3.Il terzo mezzo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., degli artt. 1176, secondo comma, 1228, 1341 e 1342 cod. civ., nonché dell'art. 117 T.U.B., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo il giudice di primo grado e la Corte d'appello errato nel soffermarsi sulla qualificazione della clausola floor come derivato, senza approfondire la questione relativa agli obblighi e agli oneri di informazione che incombevano sulla banca, anche ai sensi del T.U.B., nonché la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell'art.1853 cod. civ., avendo la Corte errato a richiamare la norma di cui all'art. 1853 cod. civ., considerato che l'assenza di esigibilità rendeva illegittima l'operata compensazione mediante regolamento in conto corrente effettuata dalla Banca. 3.1 I motivi vanno trattati unitariamente, e si rivelano tutti inammissibili. Ed invero, in tema diricorso per cassazione, l'onere di specificità deimotivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -5- sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745). E', infatti, inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., 4 aprile 2017, n. 8758). Inoltre, il ricorrente che intende censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve indicare nel ricorso, a pena di inammissibilità, anche i riferimenti di carattere fattuale in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione denunciata (Cass. 13 maggio 2016, n. 9888; Cass., 24 luglio 2014, n. 16872; Cass., 4 aprile 2006, n. 7846),onere che, nel caso in esame, non è stato assolto. Le censure, peraltro, non si confrontano con il contenuto del provvedimento impugnato, ribadendo le medesime doglianze introdotte con i motivi di appello e prescindendo del tutto dalle argomentazioni svolte dai giudici di secondo grado nel provvedimento impugnato. 3 In proposito, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi statuiti da questa Corte, affermando la validità del cosiddetto principio di simmetria, pure ribadito dalle Sezioni Unite, con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597, richiamata anche dai giudici di secondo grado, secondo cui deve esservi simmetria tra il tasso effettivo globale medio rilevato Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -6- trimestralmente a norma dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996 e il tasso effettivo globale della singola operazione e precisando che, in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessicorrispettivi e di interessi moratori. Anche di recente, questa Corte ha stabilito che, ai fini dell'usura bancaria, è necessario procedere al calcolo separato della incidenza degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 4 novembre 2021, n. 31615). Né a ciò è di ostacolo la circostanza che le istruzioni della Banca d'Italia non prevedano l'inclusione degliinteressi di mora nella rilevazione del T.E.G.M. (tasso effettivo globale medio), che costituisce la base sulla quale determinare il "tasso soglia". Poiché la Banca d'Italia provvede comunque alla rilevazione della media dei tassiconvenzionali di mora (solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), è infatti possibile individuare il «tasso soglia di mora» del semestre di riferimento, applicando a tale valore la maggiorazione prevista dall' art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 (Cass., 17 ottobre 2019, n. 26286). La Corte ha, dunque, operato una valutazione che non è censurabile quale violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -7- E' sufficiente, al riguardo, rammentare che, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all'apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (Cassazione, 28 febbraio 2018, n. 4699; Cass., 11 ottobre 2016, n. 20382). Ed ancora, sulla valutazione delle prove, le Sezioni Unite di questa Corte, di recente, hanno affermato che «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione» (Cass., Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867). Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -8- Il motivo di censura riguardante la clausola di estinzione anticipata (che doveva essere ritenuta nulla perchécontraria alla norma imperativa di cui all'art. 125 sexies del T.U.B. e il cui costo di estinzione doveva essere necessariamente computato nel riscontro della usurarietà) è, invece, inammissibile per la novità della questione dedotta, che non risulta dal provvedimento impugnato, rilevandosi, sul punto, il ricorso privo di autosufficienza perché non rispettoso del noto principio secondo cui «qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 13 agosto 2018, n. 20712). La doglianza sulla « clausola floor », poi, trascura del tutto di censurare l'iter argomentativo della Corte di merito, laddove essa ha escluso che fosse ravvisabile una violazione delle norme sulla trasparenza e degli obblighi di informazione, non vertendosi in tema di contratti di investimento e non potendo trovare, dunque, applicazione le norme del T.U.F. sugli obblighi informativi facenti capo agli intermediari finanziari. 4.Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle Ric. 2021n. 2973sez. M1 - ud. 18 - 10-2022 -9- spese processuali, sostenute dalla società controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicatoin dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00,per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della
Decreto Cassazione n. 38178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris