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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35349/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] a..

Cc.. seyek,Art22 indicata in iorafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri pronunciata in data 8 aprile 2024, ha sostituito la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno con la revoca della patente di guida, e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata prova circa la responsabilità penale a suo carico. 3.

Il motivo è generico nonché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pag. 2 e 3).

La Corte di appello, con argomentazioni coerenti e non illogiche, oltre che esaustive, richiama i vari elementi probatori a sostegno della pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato.

In particolare, al momento dell'intervento dei carabinieri sul luogo del sinistro, il [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto al lato della guida del veicolo che era posizionato al centro della strada ed i due accertamenti effettuati con l'alcoltest hanno dato esito positivo per un valore del tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/I (pag. 2 e 3).

Alla luce di quanto evidenziato e della circostanza che l'imputato non messo in dubbio la validità dello strumento utilizzato, la Corte, sulla base della logica valutazione del materiale probatorio esaminato, ha ritenuto dimostrata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto.

La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] a.. Cc.. seyek,Art22 indicata in iorafe, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri pronunciata in data 8 aprile 2024, ha sostituito la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno con la revoca della patente di guida, e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis D.Lvo. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando vizio di motivazione con riferimento alla mancata prova circa la responsabilità penale a suo carico. 3. Il motivo è generico nonché riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito (pag. 2 e 3). La Corte di appello, con argomentazioni coerenti e non illogiche, oltre che esaustive, richiama i vari elementi probatori a sostegno della pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato. In particolare, al momento dell'intervento dei carabinieri sul luogo del sinistro, il [OSCURATO:PERSONA] è stato rinvenuto al lato della guida del veicolo che era posizionato al centro della strada ed i due accertamenti effettuati con l'alcoltest hanno dato esito positivo per un valore del tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/I (pag. 2 e 3). Alla luce di quanto evidenziato e della circostanza che l'imputato non messo in dubbio la validità dello strumento utilizzato, la Corte, sulla base della logica valutazione del materiale probatorio esaminato, ha ritenuto dimostrata la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il reato a lui ascritto. La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento (Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716; Sez. 4, n. 24206 del 04/03/2015, Rv. 263725). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 35349/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris