CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17297/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
–contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore;- intimato -avverso la Sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 4667/2022, depositata il22/03/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi al Tribunale di Roma la sentenzan. 13670/2019 del Giudice di Pace di Roma, con la quale era stata rigettataNumero registro generale 24466/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 17297/2026Data pubblicazione 01/06/2026l’opposizione proposta avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] di Roma (prot. M-ITPR-RMUTG 00476544).L’appellante lamentava l’erroneità della sentenza deducendo lamancanza di motivazione e l’omessa pronuncia; riproponeva la censuraavanzata in primo grado avente ad oggetto l’erronea statuizione diinammissibilità per tardività del ricorso amministrativo pronunciatanell’ordinanza prefettizia opposta. Più precisamente, l’appellante deducevala tempestività del ricorso al [OSCURATO:PERSONA], presentato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], inragione della mancata notifica del verbale di accertamento, del qualeTamberi era venuto a conoscenza in modo casuale e fortuito in data05.10.2017.Il Tribunale di Roma, dichiarata la contumacia della Prefettura di Roma,rigettava il gravame, sostenendo che:- risulta agli atti prova della notifica del verbale di accertamento inquestione, avvenuta in data 31.07.2017 ai sensi dell’art. 140 c.p.c., condeposito presso la [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e spedizione, in paridata, della comunicazione di avvenuto deposito;- stante il disposto dell’art. 140 c.p.c. all’esito dell’intervento della CorteCostituzionale, la notifica risulta perfezionata per il destinatario decorsi diecigiorni dalla spedizione della predetta raccomandata informativa, sicché alladata del 30.10.2017, quando è stato presentato il ricorso al [OSCURATO:PERSONA], iltermine di 60 giorni era già spirato, come correttamente rilevatonell’ordinanza prefettizia opposta;- la circostanza che l’avviso di ricevimento della comunicazione diavvenuto deposito (prodotto in atti sub fascicolo di primo grado di parteopposta) sia stato sottoscritto solo in data 05.10.2017 dall’opponente nonrileva ai fini dell’individuazione della data di notifica e non incide, pertanto,sul computo del termine per la proposizione del ricorso amministrativo.Avverso la sentenza del Tribunale di Roma propone ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi e illustrandolo conmemoria.Resta intimata la Prefettura di Roma.Numero registro generale 24466/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 17297/2026Data pubblicazione 01/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per utilizzo diprove e documenti non risultanti in causa, in violazione degli artt. 115 e 116c.p.c., nonché 347 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c.).Sostiene il ricorrente che il Giudice di Pace aveva rigettato l’opposizioneall’ordinanza prefettizia con argomentazioni (riportate in ricorso)assolutamente inconferenti ed estranee rispetto ai motivi dedottidall’opponente. Pertanto, l’esame della questione riguardante la tardivitàdel ricorso amministrativo è stata affrontata per la prima volta dal giudicedell’appello in base alle risultanze del fascicolo di primo grado: tuttavia,stante la contumacia in appello della Prefettura, il fascicolo di parte di primogrado della stessa, dal quale il Tribunale ha dichiaratamente ricavato lanotifica del verbale ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non era stato riversato nelfascicolo d’appello e, pertanto, non faceva parte del relativo fascicoloprocessuale d’ufficio e, quindi, del materiale utilizzabile nel grado (nonessendo stato depositato dall’appellante, unica parte costituita). Tanto inviolazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.2. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazionedell’art. 101 c.p.c. e del contraddittorio (in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4) c.p.c.). Sostiene il ricorrente che il Tribunale, decidendo sull’esistenzadella notifica del verbale di contestazione, questione non affrontata dalGiudice di Pace e neanche sollecitata in sede di appello, avrebbe adottatouna sentenza «a sorpresa», non avendo provocato il contraddittorio alriguardo ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.c., assegnando termini permemorie sul punto, cosicché l’appellante non è stato posto in condizioned’interloquire sulla questione e di prendere posizione in merito ad essa,illustrando le ragioni per le quali la notifica del verbale era in realtàinesistente e comunque nulla.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.140 c.p.c. e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.). Ilricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoperfezionata la notifica del verbale di contestazione, laddove quest’ultimaNumero registro generale 24466/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 17297/2026deve, invece, considerarsi inesistente o comunque nulla per mancato invioData pubblicazione 01/06/2026della raccomandata informativa, non effettuato e se effettuato non affidatoa [OSCURATO:PERSONA], ma ad operatori privati non autorizzati alla data del 16agosto 2017, cioè prima del 10 settembre 2017, data di entrata in vigoredella novella di cui alla legge 124/2017; nonché per mancanza dell’avvisodi ricevimento, che non risulta prodotto e depositato, dal quale ricavare chela raccomandata informativa è stata ricevuta o comunque è giunta alrecapito del destinatario ed è stata, quindi, resa per lo stesso disponibile.4. Acquisito il fascicolo d’ufficio, rileva il Collegio che, in capo al Prefettodestinatario del ricorso proposto avverso il verbale recante sanzioneamministrativa, è riconosciuta come ammissibile e legittima l'ulteriorepossibilità - rispetto alle due opzioni testualmente previste dall’art. 204d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’): 1) nel caso diinfondatezza del ricorso, emettere ordinanza con la quale si ingiunge ilpagamento; 2) nel caso opposto di fondatezza, emettere ordinanza diarchiviazione del verbale - di dichiarare, con provvedimento motivato,l'inammissibilità del ricorso in opposizione, ad esempio per mancato rispettodel termine perentorio di presentazione, come nel caso di specie. In talcaso, equiparabile a quello della mancata proposizione del ricorso, ilverbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge n. 689 del1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimodella sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento, aisensi del comma 3 dell'art. 203 CdS (Sez. 2, Sentenza n. 29738 del26/10/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19509 del 18/09/2020).Sulla scia della giurisprudenza ora richiamata deve ora ribadirsi che,contro il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA], il quale abbia solo dichiaratoinammissibile il ricorso proposto dall’interessato ai sensi dell’art. 203 delCodice della strada, senza ingiungere il pagamento della sanzionepecuniaria, non è accordata «l’opposizione dinanzi all'autorità giudiziariaordinaria [...] regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre2011, n. 1150» (art. 22 della legge n. 689/1981).Numero registro generale 24466/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 17297/2026Invero, la tutela del trasgressore, in caso di errore del [OSCURATO:PERSONA] sullaData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]tardività del ricorso, è data dai rimedi oppositivi di cui agli artt. 615 e 617c.p.c. con i quali il trasgressore può dedurre, avverso la cartella dipagamento fondata sul verbale di accertamento, di aver tempestivamenteproposto ricorso al prefetto che lo ha erroneamente dichiarato tardivo. Talevizio della sequenza procedimentale essendosi formato successivamentealla notifica del verbale di accertamento ne determina la caducazione, nelcaso siano decorsi i termini per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione. Infatti,ai sensi dell’art. 204, comma 1-bis, CdS «I termini di cui ai commi 1-bis e2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e sicumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozionedell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stataadottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto». Ciò èconforme a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 22080 del2017. In tale prouncia la Corte ha precisato che il destinatario della cartelladi pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codicedella strada può esperire i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617cod. proc. civ. per dedurre tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitivitàdel verbale di accertamento nonché tutte le pretese di pagamentodell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione infatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale diaccertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe statapossibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmenteeseguita (Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 – 01,punto 8.1.).5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, cassa la sentenza impugnatasenza rinvio ex art. 382, ultimo comma, perché la causa non poteva essereproposta.Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio nonavendo controparte svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;Numero registro generale 24466/2022Numero sezionale 526/2026Numero di raccolta generale 17297/2026Data pubblicazione 01/06/2026cassa senza rinvio la sentenza impugnata.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 3 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco