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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2024

ECLI:EU:T:2024:305
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0755_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 maggio 2024 – TG/Commissione (causa T‑755/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – Articolo 72 dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche – Rifiuto di riconoscimento dell’esistenza di una malattia grave – Criteri – Parere del consulente medico – Esame concreto e circostanziato – Responsabilità»

1. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Obbligo di esaminare lo stato di salute della persona interessata – Esame concreto e circostanziato – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 72; regime applicabile agli altri agenti, artt. 28 e 95; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20, § 6) (v. punti 24‑32)

2. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Carattere cumulativo – Necessità di una valutazione globale da parte del medico di fiducia – Possibilità di limitarsi all’esame di un solo criterio – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 72) (v. punti 41‑43)

3. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Diniego di riconoscimento – Sindacato giurisdizionale – Limite – Rimessa in discussione di valutazioni mediche espresse regolarmente (Statuto dei funzionari, art. 72, § 1) (v. punto 48)

4. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Possibilità di completare la motivazione della decisione impugnata (Statuto dei funzionari, art. 90, § 2) (v. punti 56‑58) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) TG è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 24 del 23.1.2023 .

62022TJ0755_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’8 maggio 2024 – TG/Commissione (causa T‑755/22) ( 1 ) «Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Previdenza sociale – Articolo 72 dello Statuto – Disposizioni generali di esecuzione relative al rimborso delle spese mediche – Rifiuto di riconoscimento dell’esistenza di una malattia grave – Criteri – Parere del consulente medico – Esame concreto e circostanziato – Responsabilità» 1. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Obbligo di esaminare lo stato di salute della persona interessata – Esame concreto e circostanziato – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limiti (Statuto dei funzionari, art. 72; regime applicabile agli altri agenti, artt. 28 e 95; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, art. 20, § 6) (v. punti 24‑32) 2. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Determinazione – Criteri – Carattere cumulativo – Necessità di una valutazione globale da parte del medico di fiducia – Possibilità di limitarsi all’esame di un solo criterio – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 72) (v. punti 41‑43) 3. Funzionari – Sicurezza sociale – Assicurazione malattia – Malattia grave – Diniego di riconoscimento – Sindacato giurisdizionale – Limite – Rimessa in discussione di valutazioni mediche espresse regolarmente (Statuto dei funzionari, art. 72, § 1) (v. punto 48) 4. Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Possibilità di completare la motivazione della decisione impugnata (Statuto dei funzionari, art. 90, § 2) (v. punti 56‑58) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) TG è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 24 del 23.1.2023 .
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