CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 33895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 22296-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 3573 contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/03/2017 R.G.N. 432/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.g. n. 22296/2017 [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale per crediti contributivi dell'Inps notificata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la Corte che la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata e che, tuttavia, il credito azionato fosse soggetto a prescrizione quinquennale e non decennale, in base a Cass., sez. un., n.23397/16. Avverso tale statuizione, Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con procura in calce al ricorso notificato, mentre [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. In vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso dichiarando il sopravvenuto difetto d'interesse all'impugnazione in quanto la cartella è stata annullata dallo stesso ente, ai sensi dell'art.4 d.l. n.41/21 conv. in I. n.69/21. [OSCURATO:PERSONA]: Con i tre motivi di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2946 c.c. in riferimento agli artt. 10 ss. e 49 D.P.R. n.602/1973 e all'art.1230 c.c., violazione dell'art.2946 c.c., in relazione all'art.24 d. Igs. n.46/1999, violazione dell'art.2946 c.c., in relazione agli artt.19 s., d. Igs.n.112/1999 per avere la Corte di merito ritenuto la prescrizione quinquennale del credito anziché quella decennale. Tanto premesso, attesa la rinuncia all'impugnazione, va dichiarata l'estinzione del giudizio.R.g. n. 22296/2017 Nulla sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasto intimato e non avendo l'Inps svolto attività difensiva. Trattandosi di rinuncia per motivi sopravvenuti non si applica l'art.13, co.1 quater d. Igs. n.115/02 (Cass.14782/18). p.q.m. la Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Roma, deciso all'adunanza camerale del 25.10.22 Il presidente 11, [OSCURATO:PERSONA] Funzion2r1 De'l'-'rr-'»^J.0 cria oggi,