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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19531/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità.

A tal fine, giova in diritto evidenziare che il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti (Sez. 5, n. 48247 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277428).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'imputato, unitamente ad altri soggetti, aveva istigato a commettere reati elevando, in occasione di una festa patronale, un manichino si) cui era stata apposto un cappello di quelli in forza alle Forze dell'ordine, con la scritta «così devono morire i pentiti abbruciati».

Secondo il giudice di merito, tale condotta ha perfezionato il reato in esame, poiché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, l'imputato non poteva non aver colto il senso della scritta, posto che lo stesso, avendo frequentato i figli di soggetti apicali dell'associazione di tipo mafioso presente sul territorio, ne conosceva le dinamiche criminali.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

La Corte di appello ha evidenziato che la condotta posta in essere dall'imputato risultava caratterizzata dalla volontà di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso operante sul territorio di Castellammare di Stabia e radicata nel territorio del rione Savorito, in cui risiedeva lo stesso imputato, posto che questi non poteva ignorare la contiguità e i rapporti famigliari che legavano il correo, [OSCURATO:PERSONA], a soggetti al vertice del c.d. clan D'Alessandro.

La condotta, pertanto, era stata realizzata al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità. A tal fine, giova in diritto evidenziare che il delitto di istigazione a delinquere, previsto dall'art. 414 cod. pen., è reato di pericolo concreto e non presunto e richiede di conseguenza per la sua configurazione un comportamento che sia ritenuto concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti (Sez. 5, n. 48247 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277428). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'imputato, unitamente ad altri soggetti, aveva istigato a commettere reati elevando, in occasione di una festa patronale, un manichino si) cui era stata apposto un cappello di quelli in forza alle Forze dell'ordine, con la scritta «così devono morire i pentiti abbruciati». Secondo il giudice di merito, tale condotta ha perfezionato il reato in esame, poiché, contrariamente a quanto rilevato dalla difesa, l'imputato non poteva non aver colto il senso della scritta, posto che lo stesso, avendo frequentato i figli di soggetti apicali dell'associazione di tipo mafioso presente sul territorio, ne conosceva le dinamiche criminali. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha evidenziato che la condotta posta in essere dall'imputato risultava caratterizzata dalla volontà di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso operante sul territorio di Castellammare di Stabia e radicata nel territorio del rione Savorito, in cui risiedeva lo stesso imputato, posto che questi non poteva ignorare la contiguità e i rapporti famigliari che legavano il correo, [OSCURATO:PERSONA], a soggetti al vertice del c.d. clan D'Alessandro. La condotta, pertanto, era stata realizzata al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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