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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16176/2026

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sorveglianza di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina harigettato l’opposizione avverso il provvedimento del 16 agosto 2025 con il qualeera stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 24.000 irrogata aStefano Papa con la semilibertà sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato,era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi nonvi aveva provveduto, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblicoministero procedente; sicché era stata disposta la conversione non riscontrando,ai sensi dell’art. 103 della legge n. 689 del 1981, condizioni di assolutaimpossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale.L’ordinanza impugnata, quindi, pur a fronte di istanza di rateizzazione,reputata inammissibile (in quanto modalità di esecuzione del pagamento che,nella specie, non era stato effettuato, né offerto in forma rateale) e diconversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità e detenzionedomiciliare, ha confermato la disposta conversione nei termini di cui alprovvedimento opposto (v. p. 2).2.

Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivoricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv.

M. C. Panebianco,affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione.Il ricorrente osserva che è in corso di espiazione la pena di cui alprovvedimento SIEP n. 634/2024, reso dal Pubblico ministero presso il [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza di condanna del 7 ottobre 2024, divenutadefinitiva il 23 ottobre 2024, segnalando che il condannato si trova ristretto daoltre due anni, prima agli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casacircondariale di Messina, fino al 22 ottobre 2025, momento in cui è stataconcessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.Papa ha svolto attività lavorativa in carcere per quattro mesi, dal mese difebbraio fino al 23 ottobre 2025.

Questi è titolare di un autoveicolo targatoBY333ZS, per il quale, tuttavia, è stata denunciata la perdita di possesso,mentre l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] a lui intestata risulta venduta a [OSCURATO:PERSONA] il29 dicembre 2016, ancorché non si sia mai provveduto al formale passaggio diproprietà.

Si tratta di soggetto in atto privo di redditi, dunque impossibilitato adadempiere diversamente da come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza.Peraltro, si deduce che l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede che almancato pagamento della multa o dell'ammenda, nel termine indicato, segua laconversione in semilibertà sostitutiva nel caso in cui le condizioni economiche epatrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendano impossibile ilpagamento della multa o dell'ammenda segua la conversione nel lavoro dipubblica utilità sostitutiva ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzionedomiciliare sostitutiva.La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato è titolaredi reddito pari a euro 1.291,81 dall’altro, ha rilevato che l’esistenza di taledisponibilità economica viene desunta dalla titolarità di tre vetture, due dellequali non sono più nel possesso del ricorrente, peraltro, con immatricolazionerisalente.

Né il riferimento ai precedenti per reati in tema di stupefacenti èsufficiente a ritenere il possesso di proventi derivanti da attività illecita.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. P. Viola, ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1.

Nel regime vigente prima dell’entrata in vigore della cd. riformaCartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene dellamulta e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato siconvertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, diun anno e di sei mesi.

Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non siasuperiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta delcondannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le penepecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la duratacomplessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se lapena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quelladell'ammenda.

La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare inogni caso i sessanta giorni».L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancatopagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 delcodice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta laconversione nella semilibertà sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue a normadell'articolo 135 del codice penale.

In ogni caso la semilibertà sostitutiva non puòavere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa,e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», eall’art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannatoal momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa odell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedurapenale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nellavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nelladetenzione domiciliare sostitutiva.

Il ragguaglio si esegue in ogni caso a normadell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilitàsostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

In ogni caso il lavorodi pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possonoavere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e duratasuperiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]».

Il quadro ècompletato dall’art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che«L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a penapecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dallanotifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nellasemilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblicautilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essereeseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nelladetenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nellavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, aisensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689».Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell’insolvenza,disciplinato dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità,disciplinato dall’articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancatopagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perchénon giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria èconvertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102; quando, invece,l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizionieconomiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la penapecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se ilcondannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi delsuccessivo art. 103Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e quindianche se la condanna in esecuzione è divenuta definitiva prima della cd.

RiformaCartabia, si applica l’art. 103 nella formulazione vigente (le pene sostitutivehanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive dellapena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto,soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2,comma quarto, cod. pen., Sez.

U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv.202870 – 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. [OSCURATO:PERSONA],Sez. 5, n. 45583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tronco, Rv. 287354 – 01 e Sez. 5, n. 33149del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01).1.2.

Nel caso al vaglio, dunque, ciò che viene scrutinata e ritenuta dalMagistrato di sorveglianza è l’insolvenza del condannato e si ritiene esclusal’impossidenza per il fatto che questi è risultato titolare di tre veicoli; inoltre, sisegnala la titolarità di un reddito dichiarato pari ad euro 1.269,81, importoreputato insufficiente a sostenere i costi di gestione dei descritti tre veicoli e che,dunque, viene considerato non esclusivo ma senz’altro accompagnato da altriproventi derivati da attività illecita (si richiamano precedenti per spaccio distupefacenti).Sotto tale ultimo profilo, si osserva, però, che il ragionamento del Magistratodi sorveglianza viene contrastato con argomenti fondati, con i quali ilprovvedimento impugnato non si confronta compiutamente.Invero, si ha che uno dei tre veicoli è un motociclo, che per uno dei tremezzi è stata denunciata la perdita di possesso e che per l’autovettura modellosoggetto, risalente al 2016.Il ragionamento svolto e, in via astratta, plausibile, non tiene conto di taliemergenze documentali che, in concreto, incidono sulla linearità delle conclusionidel Magistrato di sorveglianza in sede di opposizione.

Va considerato, infatti, che,in quella sede, l’esistenza di disponibilità economica è stata desunta dallatitolarità dei veicoli sopra indicati, in considerazione, evidentemente, anche deicosti di gestione di questi.

Sicché, il conseguente ragionamento circa l’evidenteesistenza di ulteriori redditi provenienti dall’attività illecita di cessione di sostanzestupefacenti, per la quale il ricorrente ha riportato condanna, appare lacunoso enon completo a fronte di un’acclarata situazione di disagiate capacitàeconomiche (vista l’entità del tutto esigua del reddito risultante all’Anagrafetributaria).2.

Consegue l’annullamento della impugnata ordinanza perché, all’esito dinuovo esame, il Magistrato di sorveglianza, del tutto libero nell’esito, provveda acolmare il riscontrato difetto di motivazione.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistratodi sorveglianza di Messina.Così deciso, il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sorveglianza di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere B. [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. P. Viola, che haconcluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Magistrato di sorveglianza di Messina harigettato l’opposizione avverso il provvedimento del 16 agosto 2025 con il qualeera stata disposta la conversione della pena pecuniaria di euro 24.000 irrogata aStefano Papa con la semilibertà sostitutiva.[OSCURATO:PERSONA] dell’opposizione ha rilevato che, nei confronti del condannato,era stato emesso ordine di ingiunzione con avviso di pagamento e che questi nonvi aveva provveduto, decorso il termine di legge, come segnalato dal Pubblicoministero procedente; sicché era stata disposta la conversione non riscontrando,ai sensi dell’art. 103 della legge n. 689 del 1981, condizioni di assolutaimpossibilità ad effettuare il pagamento, anche in forma rateale.L’ordinanza impugnata, quindi, pur a fronte di istanza di rateizzazione,reputata inammissibile (in quanto modalità di esecuzione del pagamento che,nella specie, non era stato effettuato, né offerto in forma rateale) e diconversione della pena pecuniaria in lavoro di pubblica utilità e detenzionedomiciliare, ha confermato la disposta conversione nei termini di cui alprovvedimento opposto (v. p. 2).2. Avverso detto provvedimento il condannato ha proposto tempestivoricorso per cassazione, per il tramite del difensore, Avv. M. C. Panebianco,affidando l’impugnazione a un unico motivo con il quale denuncia violazione dilegge e vizio di motivazione.Il ricorrente osserva che è in corso di espiazione la pena di cui alprovvedimento SIEP n. 634/2024, reso dal Pubblico ministero presso il [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla sentenza di condanna del 7 ottobre 2024, divenutadefinitiva il 23 ottobre 2024, segnalando che il condannato si trova ristretto daoltre due anni, prima agli arresti domiciliari e, successivamente, presso la Casacircondariale di Messina, fino al 22 ottobre 2025, momento in cui è stataconcessa la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.Papa ha svolto attività lavorativa in carcere per quattro mesi, dal mese difebbraio fino al 23 ottobre 2025. Questi è titolare di un autoveicolo targatoBY333ZS, per il quale, tuttavia, è stata denunciata la perdita di possesso,mentre l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] a lui intestata risulta venduta a [OSCURATO:PERSONA] il29 dicembre 2016, ancorché non si sia mai provveduto al formale passaggio diproprietà. Si tratta di soggetto in atto privo di redditi, dunque impossibilitato adadempiere diversamente da come ritenuto dal Magistrato di sorveglianza.Peraltro, si deduce che l’art. 102 della legge n. 689 del 1981 prevede che almancato pagamento della multa o dell'ammenda, nel termine indicato, segua laconversione in semilibertà sostitutiva nel caso in cui le condizioni economiche epatrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendano impossibile ilpagamento della multa o dell'ammenda segua la conversione nel lavoro dipubblica utilità sostitutiva ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzionedomiciliare sostitutiva.La motivazione svolta, da un lato, ha evidenziato che il condannato è titolaredi reddito pari a euro 1.291,81 dall’altro, ha rilevato che l’esistenza di taledisponibilità economica viene desunta dalla titolarità di tre vetture, due dellequali non sono più nel possesso del ricorrente, peraltro, con immatricolazionerisalente. Né il riferimento ai precedenti per reati in tema di stupefacenti èsufficiente a ritenere il possesso di proventi derivanti da attività illecita.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, A. P. Viola, ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.1.1. Nel regime vigente prima dell’entrata in vigore della cd. riformaCartabia, la legge n. 689 del 1981 prevedeva all’art. 102 che «Le pene dellamulta e dell'ammenda non eseguite per insolvibilità del condannato siconvertono nella libertà controllata per un periodo massimo, rispettivamente, diun anno e di sei mesi. Nel caso in cui la pena pecuniaria da convertire non siasuperiore ad un milione, la stessa può essere convertita, a richiesta delcondannato, in lavoro sostitutivo [..]», e, all’art. 103, che «Quando le penepecuniarie debbono essere convertite per insolvibilità del condannato la duratacomplessiva della libertà controllata non può superare un anno e sei mesi, se lapena convertita è quella della multa, e nove mesi, se la pena convertita è quelladell'ammenda. La durata complessiva del lavoro sostitutivo non può superare inogni caso i sessanta giorni».L’attuale testo delle due disposizioni prevede all’art. 102 che «Il mancatopagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 delcodice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione ne comporta laconversione nella semilibertà sostitutiva. Il ragguaglio si esegue a normadell'articolo 135 del codice penale. In ogni caso la semilibertà sostitutiva non puòavere durata superiore a quattro anni, se la pena convertita è quella della multa,e durata superiore a due anni, se la pena convertita è quella dell'ammenda», eall’art. 103 che «Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannatoal momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa odell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedurapenale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nellavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nelladetenzione domiciliare sostitutiva. Il ragguaglio si esegue in ogni caso a normadell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilitàsostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavorodi pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possonoavere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e duratasuperiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda [..]». Il quadro ècompletato dall’art. 660 cod. proc. pen., il cui terzo comma prescrive che«L’ordine di esecuzione contiene altresì l’intimazione al condannato a penapecuniaria di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dallanotifica e l’avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nellasemilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblicautilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi degli articoli102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, quando deve essereeseguita una pena pecuniaria sostitutiva, nella semilibertà sostitutiva o nelladetenzione domiciliare sostitutiva, ovvero, in caso di accertata insolvibilità, nellavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva, aisensi dell’articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689».Il nuovo assetto normativo distingue, dunque, il caso dell’insolvenza,disciplinato dall’art. 102 della legge n. 689 del 1981, da quello della insolvibilità,disciplinato dall’articolo successivo: ed invero, nel caso in cui il mancatopagamento entro i termini di cui all’art. 660 cod. proc. pen. è colpevole, perchénon giustificato dallo stato di insolvibilità del condannato, la pena pecuniaria èconvertita nella semilibertà sostitutiva, ai sensi dell’art. 102; quando, invece,l’inadempimento è incolpevole, perché determinato dalle disagiate condizionieconomiche e patrimoniali del condannato al momento dell’esecuzione, la penapecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se ilcondannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi delsuccessivo art. 103Le norme in tema di sanzioni sostitutive sono di natura sostanziale e quindianche se la condanna in esecuzione è divenuta definitiva prima della cd. RiformaCartabia, si applica l’art. 103 nella formulazione vigente (le pene sostitutivehanno natura di vere e proprie pene e non di semplici modalità esecutive dellapena detentiva sostituita: le disposizioni che le contemplano sono, pertanto,soggette, in caso di successioni di leggi nel tempo, alla disciplina di cui all’art. 2,comma quarto, cod. pen., Sez. U, n. 11397 del 25/10/1995, Siciliano, Rv.202870 – 01, e, in relazione alle modifiche introdotte dalla cd. [OSCURATO:PERSONA],Sez. 5, n. 45583 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tronco, Rv. 287354 – 01 e Sez. 5, n. 33149del 07/06/2024, V., Rv. 286751 – 01).1.2. Nel caso al vaglio, dunque, ciò che viene scrutinata e ritenuta dalMagistrato di sorveglianza è l’insolvenza del condannato e si ritiene esclusal’impossidenza per il fatto che questi è risultato titolare di tre veicoli; inoltre, sisegnala la titolarità di un reddito dichiarato pari ad euro 1.269,81, importoreputato insufficiente a sostenere i costi di gestione dei descritti tre veicoli e che,dunque, viene considerato non esclusivo ma senz’altro accompagnato da altriproventi derivati da attività illecita (si richiamano precedenti per spaccio distupefacenti).Sotto tale ultimo profilo, si osserva, però, che il ragionamento del Magistratodi sorveglianza viene contrastato con argomenti fondati, con i quali ilprovvedimento impugnato non si confronta compiutamente.Invero, si ha che uno dei tre veicoli è un motociclo, che per uno dei tremezzi è stata denunciata la perdita di possesso e che per l’autovettura modellosoggetto, risalente al 2016.Il ragionamento svolto e, in via astratta, plausibile, non tiene conto di taliemergenze documentali che, in concreto, incidono sulla linearità delle conclusionidel Magistrato di sorveglianza in sede di opposizione. Va considerato, infatti, che,in quella sede, l’esistenza di disponibilità economica è stata desunta dallatitolarità dei veicoli sopra indicati, in considerazione, evidentemente, anche deicosti di gestione di questi. Sicché, il conseguente ragionamento circa l’evidenteesistenza di ulteriori redditi provenienti dall’attività illecita di cessione di sostanzestupefacenti, per la quale il ricorrente ha riportato condanna, appare lacunoso enon completo a fronte di un’acclarata situazione di disagiate capacitàeconomiche (vista l’entità del tutto esigua del reddito risultante all’Anagrafetributaria).2. Consegue l’annullamento della impugnata ordinanza perché, all’esito dinuovo esame, il Magistrato di sorveglianza, del tutto libero nell’esito, provveda acolmare il riscontrato difetto di motivazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistratodi sorveglianza di Messina.Così deciso, il 24 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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