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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 21231/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11839-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 155/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 11839 sez.

ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO che con sentenza del 16 aprile 2020, la Cotte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lodi accoglieva, nei limiti della prescrizione decennale, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati nel periodo antecedente all'immissione in ruolo in virtù dei servizi pre ruolo prestati con la medesima progressione economica riconosciuta dai CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo indeterminato, di pari qualifica; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il diritto azionato soggetto alla prescrizione decennale, configurando la fattispecie, non come inadempimento dell'obbligo retributivo nascente dal contratto di lavoro, con riferimento al quale opera la prescrizione quinquennale, bensì come illecito conseguente alla violazione de principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CEE sul lavoro a tempo determinato; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Labruzzo; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero e l'Ufficio ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e 4, comma 43,

I. n. 183/2011, lamentano la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale per aver questa erroneamente attribuito natura risarcitoria al credito azionato, da qualificarsi, viceversa, quale credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale; che il motivo merita accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., 24.6.2020, n. 12443 e Cass. 28.5.2020, n, 10219) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento"; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diver

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11839-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - ricorrenti - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 155/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11839 sez. ML - ud. 20-01-2022 -2- RILEVATO che con sentenza del 16 aprile 2020, la Cotte d'Appello di Milano, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lodi accoglieva, nei limiti della prescrizione decennale, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia avente ad oggetto la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati nel periodo antecedente all'immissione in ruolo in virtù dei servizi pre ruolo prestati con la medesima progressione economica riconosciuta dai CCNL del comparto scuola al personale assunto a tempo indeterminato, di pari qualifica; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto il diritto azionato soggetto alla prescrizione decennale, configurando la fattispecie, non come inadempimento dell'obbligo retributivo nascente dal contratto di lavoro, con riferimento al quale opera la prescrizione quinquennale, bensì come illecito conseguente alla violazione de principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 99/70/CEE sul lavoro a tempo determinato; che per la cassazione di tale decisione ricorre il MIUR, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Labruzzo; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il Ministero e l'Ufficio ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e 4, comma 43, I. n. 183/2011, lamentano la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale per aver questa erroneamente attribuito natura risarcitoria al credito azionato, da qualificarsi, viceversa, quale credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale; che il motivo merita accoglimento alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass., 24.6.2020, n. 12443 e Cass. 28.5.2020, n, 10219) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui "nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948, nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento"; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Milano, in diver
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