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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 36254/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19460-2021 proposto da: 1.1,[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][ .1',GRINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],I DI-1,1,A PRI ',VIDENZA SOC1,11T., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RONIA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'AVVOL \[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], I Fi .10 MVRITATO, I,\I\NUlIi Dl.

ROSI, CARLA D' ALOISIO, \\TO\ I [OSCURATO:PERSONA]; - COMM17.COMlitC - get avverso la sentenza n. 325/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],J1 CA1 AFIOR11. [OSCURATO:PERSONA]-II: I2avvocata [OSCURATO:PERSONA], con ricorso al Tribunale di Roma, aveva esposto che in data 6.7.2015 aveva ricevuto la nota dell'INPS dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata con decorrenza dal 1.1.2009, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 sollecitando il pagamento della somma di €.3.476,55; l'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo illegittima la pretesa aveva chiesto accertarsi l'insussistenza di tale obbligo e la prescrizione della pretesa C( ntributiva; Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'Appello di Roma rigettò a sua volta l' impugnazione avverso) tale sentenza, ritenendo sussistente l'obbligo e non prescritta l'obbligazione contributiva per effetto della dilazione prevista dal d.p.c.m. del 14 giugno 2009, al 6 luglio 2010; \vverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi e successive memoria; Resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 1,a proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al Aeree di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c.

CONSIDIRXID che: Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.): L. 335/95 e D.L. n. 98/2011, artt. 2 e 10 L. 576/80, art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, L. 247/12, art. 12 preleggi, sostenendo che la sentenza impugnata Ric. 2021 n. 19460 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -2- abbia illegittimamente riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata posto che la Cassa forense, ratione temporis, riconosceva la mera falcotatività dell'iscrizione alla medesima Cassa ; Il rnotive è infondato ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass.

SII n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021).

1. trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio) 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività Ric. 2021 n. 19460 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -3- di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000"; nell'intento) del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto) ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Vuro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchè anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativa mente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa SV( lta con i caratteri dell'abitualità; dinmente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di tale requisito) ben possono) rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno Ver.() che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto;. nel caso di specie, l'abitualità è stata accertata e comunque è stato accertata la produzione di un reddito di 7000 curo; con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 cpc): dell'art. 3 co. 9 L. n.335/95, art. 2935 c.c., art. 2941, n.8 c.c., art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, arti-. 1 e ss.

D.Lgs. n. 462/1997 in relazione al combinato disposto dell'art. 3 D.M. n. 282/95 e art. 17 DPR n. 435/2001, art.

Ric. 2021 n. 19460 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -4- 9967 c.c. art. 2935 c.c.; ci si duole della ricostruzione del quadro normativo relativo all'individuazione del termine di prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009; si deve precisare che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (si veda a riguardo Cass. n. 10273/2021) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono) i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, (;ass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è rnera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria.

Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati".

Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto) dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi": nel caso di specie, infatti, il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, C( mma 1, emanato giusta la previsione generale del citato D.Lgs. n.

Ric. 2021 n. 19460 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -5- 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo) decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b).

Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo) in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult.

Cass. n. 21472 del 2020).

Neppure rileva che l'odierna ricorrente rientri nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del citato D.P.C.N1., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla I,. n. 244 del 2007, art. 1, comma 96 e ss.; Ric. 2021 n. 19460 sez.

ML - ud. 29-09-2022 -6- in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; ,a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi ed Vuto 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma i quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19460-2021 proposto da: 1.1,[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA][ .1',GRINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA],I DI-1,1,A PRI ',VIDENZA SOC1,11T., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RONIA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'AVVOL \[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], I Fi .10 MVRITATO, I,\I\NUlIi Dl. ROSI, CARLA D' ALOISIO, \\TO\ I [OSCURATO:PERSONA]; - COMM17.COMlitC - get avverso la sentenza n. 325/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA],J1 CA1 AFIOR11. [OSCURATO:PERSONA]-II: I2avvocata [OSCURATO:PERSONA], con ricorso al Tribunale di Roma, aveva esposto che in data 6.7.2015 aveva ricevuto la nota dell'INPS dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale era stata comunicata l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata con decorrenza dal 1.1.2009, ai sensi dell'art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995 sollecitando il pagamento della somma di €.3.476,55; l'[OSCURATO:PERSONA], ritenendo illegittima la pretesa aveva chiesto accertarsi l'insussistenza di tale obbligo e la prescrizione della pretesa C( ntributiva; Il Tribunale rigettò la domanda e la Corte d'Appello di Roma rigettò a sua volta l' impugnazione avverso) tale sentenza, ritenendo sussistente l'obbligo e non prescritta l'obbligazione contributiva per effetto della dilazione prevista dal d.p.c.m. del 14 giugno 2009, al 6 luglio 2010; \vverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi e successive memoria; Resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso; 1,a proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al Aeree di fissazione dell'adunanza camerale ex art. 380 bis c.p.c. CONSIDIRXID che: Con il primo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.): L. 335/95 e D.L. n. 98/2011, artt. 2 e 10 L. 576/80, art. 6 del D.M. 2 maggio 1996, n. 281, L. 247/12, art. 12 preleggi, sostenendo che la sentenza impugnata Ric. 2021 n. 19460 sez. ML - ud. 29-09-2022 -2- abbia illegittimamente riconosciuto la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata posto che la Cassa forense, ratione temporis, riconosceva la mera falcotatività dell'iscrizione alla medesima Cassa ; Il rnotive è infondato ricostruendo la portata precettiva della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per come autenticamente interpretato dal D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), questa Corte, sulla scorta di Cass. SII n. 3240 del 2010, ha avuto modo di affermare più volte che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorchè non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la soglia monetaria indicata nel D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento (così, espressamente, Cass. n. 32167 del 2018, in motivazione, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 519 del 2019, 317 e 1827 del 2020, 477 e 478 del 2021). 1. trattasi di affermazione che discende agevolmente dalla lettura del combinato disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, entrambi cit., il primo dei quali, per quanto qui rileva, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui dell'art. 49, comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni", mentre il secondo, a decorrere dal 1 gennaio) 2004, estende tale obbligo anche ai "soggetti esercenti attività Ric. 2021 n. 19460 sez. ML - ud. 29-09-2022 -3- di lavoro autonomo occasionale (...) solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad Euro 5.000"; nell'intento) del legislatore, reso palese dalla lettera delle disposizioni citate, l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto) ad albo o elenco è collegata, infatti, all'esercizio abituale, ancorchè non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Vuro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinchè anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativa mente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa SV( lta con i caratteri dell'abitualità; dinmente è, insomma, il modo in cui è svolta l'attività libero- professionale, se in forma abituale o meno; e se nell'accertamento di fatto di tale requisito) ben possono) rilevare le presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA, dalle dichiarazioni rese ai fini fiscali o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, non è meno Ver.() che trattasi pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto;. nel caso di specie, l'abitualità è stata accertata e comunque è stato accertata la produzione di un reddito di 7000 curo; con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, co. 1, n. 3 cpc): dell'art. 3 co. 9 L. n.335/95, art. 2935 c.c., art. 2941, n.8 c.c., art. 55 R.D.L. n. 1827/1935, arti-. 1 e ss. D.Lgs. n. 462/1997 in relazione al combinato disposto dell'art. 3 D.M. n. 282/95 e art. 17 DPR n. 435/2001, art. Ric. 2021 n. 19460 sez. ML - ud. 29-09-2022 -4- 9967 c.c. art. 2935 c.c.; ci si duole della ricostruzione del quadro normativo relativo all'individuazione del termine di prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2009; si deve precisare che secondo l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità (si veda a riguardo Cass. n. 10273/2021) la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono) i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. n. 27950 del 2018, (;ass. n. 19403 del 2019, Cass. n. 1557 del 2020): l'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è rnera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Del pari va ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono "dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati". Viene quindi in rilievo il D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4, che ha previsto che "i versamenti a saldo e in acconto) dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi": nel caso di specie, infatti, il citato D.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, C( mma 1, emanato giusta la previsione generale del citato D.Lgs. n. Ric. 2021 n. 19460 sez. ML - ud. 29-09-2022 -5- 241 del 1997, art. 18, ha previsto, per quanto qui rileva, che "i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (...) entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo) decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze", debbano effettuare i versamenti "entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione" (lett. a) e "dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo" (lett. b). Segue da quanto sopra che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine prescrizionale dal 16.6.2010: detto termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo) in virtù della previsione del citato D.P.C.M., art. 1, comma 1, lett. a), irrilevante all'uopo restando invece la previsione di cui alla successiva lett. b), in considerazione della previsione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo, che palesa l'avvenuta scadenza del debito e la volontà di istituire una forma di agevolazione per il suo pagamento (così da ult. Cass. n. 21472 del 2020). Neppure rileva che l'odierna ricorrente rientri nel novero dei "contribuenti estranei (...) agli studi di settore, in quanto in regime dei c.d. minimi", atteso che, giusta la lettera del citato D.P.C.N1., art. 1, comma 1, il differimento del termine di pagamento concerneva tutti "contribuenti (...) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore" e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione, quale quello di cui alla I,. n. 244 del 2007, art. 1, comma 96 e ss.; Ric. 2021 n. 19460 sez. ML - ud. 29-09-2022 -6- in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo; ,a Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi ed Vuto 200,00 per esborsi, oltre spese generali 15 ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma i quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il
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