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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31426/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 3 giugno 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato''alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente, assieme alle attenuanti generiche, alle aggravanti, e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della entità della pena base, è un motivo nuovo non dedotto con l'atto di appello e che, pertanto, incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e in ogni caso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; # [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha parzialmente riformato la sentenza del 3 giugno 2021 del Tribunale di Genova che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato e l'aveva condannato''alla pena di giustizia; in particolare, la Corte di appello ha applicato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. ritenuta equivalente, assieme alle attenuanti generiche, alle aggravanti, e ha ridotto la pena; - che il motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della entità della pena base, è un motivo nuovo non dedotto con l'atto di appello e che, pertanto, incorre nella sanzione dell'inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e in ogni caso la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 31426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris