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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30735/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27492-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 51 depositata il 18.2.2020 la Corte di appello di Torino, in parziale difformità rispetto alla pronuncia di prime cure, ha accertato l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal trattamento economico e contributivo per il periodo 21.4-7.7.2017 adottato dal datore di lavoro AMIAT-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e determinato da temporanea inidoneità alla mansione di autista addetto alla raccolta di rifiuti (COU- conducente operatore unico) in considerazione della possibilità dell’azienda di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il temporaneo stato di impossibilità alla guida (mansioni di NUP-netturbino);

2. propone ricorso avverso tale sentenza la società affidandosi adue motivi, illustrati da memoria, e il lavoratore resiste con controricorso;

3. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, 44 del CCNL imprese esercenti servizi ambientali (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo la Corte distrettuale affermato la possibilità di utilizzare il lavoratore sospeso in altre mansioni, nonostante produzione dei LUL e deposizioni testimoniali dai quali emergeva esclusivamente l’assunzione – nel periodo di sospen sione del trattamento economico del Demontis –di lavoratori provvisti di patente e da adibire alla guida (in quanto addetti alla mansione di COU) nonché acquisita prova testimoniale dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di una lavoratrice NUP-netturbino il cui posto non è stato sostituito.

2. Con il secondo motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo la Corte distrettuale trascurato che a fronte della cessazione della dipendente Arcuri, con mansioni di NUP-netturbino, nessuno è stato assunto nel periodo aprile-ottobre 2017 per coprire il posto lasciato libero dalla lavoratrice.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili.

4. In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nel primo motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti.

4.1. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718).

4.2. La sentenza in esame (pubblicata dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); l’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”.

4.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori.

4.4. La Corte territoriale, esaminando il materiale probatorio (di fonte documentale e testimoniale), ha rilevato che “la cessazione di un rapporto di lavoro relativo ad una specifica mansione (NUP) dimostra che, durante il periodo di sospensione dell’appellante (anzi già a partire da periodo di poco precedente ad essa), sarebbe stato possibile per il datore di lavoro assegnarlo a quel posto vacante, in mancanza di specifica allegazione e dimostrazione –non fornita da parte appellata, a ciò onerata – che detto posto fosse stato definitivamente soppresso”.

La Corte territoriale, alla luce degli elementi probatori acquisiti e con ineccepibile argomentazione logico-giuridica, non ha, dunque, ritenuto raccolta la prova della soppressione definitiva del posto di NUP-netturbino lasciato vacante dalla lavoratrice Arcuri, posto al quale poteva essere assegnato il Demontis.

5. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi aveva l’obbligo di reperire al lavoratore una mansione compatibile con la temporanea inidoneità ai compiti assegnati.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità2013); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo

13. Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27492-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 51/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 51 depositata il 18.2.2020 la Corte di appello di Torino, in parziale difformità rispetto alla pronuncia di prime cure, ha accertato l’illegittimità del provvedimento di sospensione dal trattamento economico e contributivo per il periodo 21.4-7.7.2017 adottato dal datore di lavoro AMIAT-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e determinato da temporanea inidoneità alla mansione di autista addetto alla raccolta di rifiuti (COU- conducente operatore unico) in considerazione della possibilità dell’azienda di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il temporaneo stato di impossibilità alla guida (mansioni di NUP-netturbino); 2. propone ricorso avverso tale sentenza la società affidandosi adue motivi, illustrati da memoria, e il lavoratore resiste con controricorso; 3. veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo del ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, 3 e 5 della legge n. 604 del 1966, 44 del CCNL imprese esercenti servizi ambientali (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo la Corte distrettuale affermato la possibilità di utilizzare il lavoratore sospeso in altre mansioni, nonostante produzione dei LUL e deposizioni testimoniali dai quali emergeva esclusivamente l’assunzione – nel periodo di sospen sione del trattamento economico del Demontis –di lavoratori provvisti di patente e da adibire alla guida (in quanto addetti alla mansione di COU) nonché acquisita prova testimoniale dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro di una lavoratrice NUP-netturbino il cui posto non è stato sostituito. 2. Con il secondo motivo si denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc.civ.) avendo la Corte distrettuale trascurato che a fronte della cessazione della dipendente Arcuri, con mansioni di NUP-netturbino, nessuno è stato assunto nel periodo aprile-ottobre 2017 per coprire il posto lasciato libero dalla lavoratrice. 3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili. 4. In linea generale, va osservato che, nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge contenuto nel primo motivo di ricorso, tutte le censure si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio acquisito, ai fini della ricostruzione dei fatti. 4.1. Al riguardo va ricordato che la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata non conferisce al Giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda processuale, bensì la sola facoltà di controllo della correttezza giuridica e della coerenza logica delle argomentazioni svolte dal Giudice del merito, non essendo consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una autonoma valutazione delle risultanze probatorie, sicché le censure concernenti il vizio di motivazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella accolta dal Giudice del merito (vedi, tra le tante: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486; Cass. 20 aprile 2011, n. 9043; Cass. 13 gennaio 2011, n. 313; Cass. 3 gennaio 2011, n. 37; Cass. 3 ottobre 2007, n. 20731; Cass. 21 agosto 2006, n. 18214; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3436; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718). 4.2. La sentenza in esame (pubblicata dopo l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) ricade sotto la vigenza della novella legislativa concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134); l’intervento di modifica, come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), comporta una ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto, che va circoscritto al “minimo costituzionale”, ossia al controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta)”. 4.3. Nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame e la motivazione non è assente o meramente apparente, né gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori. 4.4. La Corte territoriale, esaminando il materiale probatorio (di fonte documentale e testimoniale), ha rilevato che “la cessazione di un rapporto di lavoro relativo ad una specifica mansione (NUP) dimostra che, durante il periodo di sospensione dell’appellante (anzi già a partire da periodo di poco precedente ad essa), sarebbe stato possibile per il datore di lavoro assegnarlo a quel posto vacante, in mancanza di specifica allegazione e dimostrazione –non fornita da parte appellata, a ciò onerata – che detto posto fosse stato definitivamente soppresso”. La Corte territoriale, alla luce degli elementi probatori acquisiti e con ineccepibile argomentazione logico-giuridica, non ha, dunque, ritenuto raccolta la prova della soppressione definitiva del posto di NUP-netturbino lasciato vacante dalla lavoratrice Arcuri, posto al quale poteva essere assegnato il Demontis. 5. La violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), mentre nella sentenza impugnata non è in alcun modo ravvisabile un sovvertimento dell’onere probatorio, interamente gravante su chi aveva l’obbligo di reperire al lavoratore una mansione compatibile con la temporanea inidoneità ai compiti assegnati. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. 7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità2013); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 per spese ed Euro 1.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Ro
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