Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19815/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA121302=32 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu ocull non ricorre, alla luce dell'imputazione (illecita detenzione di oltre 580 dosi medie di stupefacenti appartenenti alla tabella I), sicché il ricorso, peraltro del tutto generico, è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] DE wP°S11-4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2021 del GIP TRIBUNALE di ALESSANDRIA121302=32 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce, con un unico motivo, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, non essendosi riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup., in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619); Ritenuto che nel caso di specie questa situazione ictu ocull non ricorre, alla luce dell'imputazione (illecita detenzione di oltre 580 dosi medie di stupefacenti appartenenti alla tabella I), sicché il ricorso, peraltro del tutto generico, è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] DE wP°S11-4
Sentenza Cassazione n. 19815/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris