CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15392/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] – CONAI, in persona del legale rappresen-tante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mosco unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA]. Naz. [OSCURATO:PERSONA], il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Munari con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL];Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1254/2024 deposi-tata il 09/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla società Ciardellas.r.l. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]CONAI (d'ora in poisolo CONAI) e del [OSCURATO:PERSONA] per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietile-ne–POLIECO (solo in poi POLIECO) al fine di ottenere l'accertamento che ilcontributo dovuto per i beni prodotti e costituiti da film di polipropilenecast, di film estensibile coestruso di polietilene lineare, butene ed ottene eper quello barriera a tre strati di poliammide delineare adesivo, non eranodovuti a favore del CONAI nel complessivo ammontare di euro 95.960,33,ma erano dovuti al POLIECO, con la conseguente condanna del primo allarestituzione, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., delle somme corrisposte sinetitulo in suo favore.2. L'attrice riteneva che i beni utilizzati all'interno del ciclo produttivo nonpotessero essere considerati imballaggi ai sensi della normativa previstadall'art. 35 del d. lgs. n. 22/1997 e dall'art. 218 del d.lgs. 152/2006.3. Nel giudizio introdotto avanti al Tribunale di Roma, si era costituito ilconsorzio CONAI, che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea eavanzato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna dellaNumero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ciardella al pagamento degli ulteriori contributi ambientali dovuti dal16.10.2007.4. Si era costituito anche il consorzio POLIECO, che aveva chiesto l'accer-tamento del proprio diritto alla percezione del contributo ambientale dovu-to dalla [OSCURATO:PERSONA].5. Era poi intervenuto ai sensi dell'art. 105 cod. proc. civ. il consorzio CO-REPLA, che aveva chiesto, previa la declaratoria della natura di imballaggidei prodotti indicati dalla [OSCURATO:PERSONA], la condanna della stessa al pagamentodel relativo contributo ambientale CONAI e il rigetto di tutte le altre do-mande avanzate dalla parte attrice.6. All'esito del primo giudizio, nel corso del quale erano state svolte duec.t.u. per accertare la natura e le caratteristiche dei films prodotti dallaCiardella e per la quantificazione del contributo ambientale dalla stessapercepito dalla propria clientela e che avrebbe dovuto essere versato alCONAI, l'adito Tribunale, per quanto qui rileva, rigettava le domande diparte attrice nonché quelle avanzate dal consorzio POLIECO e accoglievala domanda riconvenzionale spiegata dal consorzio CONAI, condannandola attrice al pagamento, a titolo di contributo ambientale dovuto per il pe-riodo compreso fra l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 24.1.2008, della somma di euro115.053,77 00.7. Avverso detta sentenza il consorzio POLIECO ha spiegato appello e nelgiudizio di impugnazione si sono costituiti il consorzio CONAI e il consorzioCOREPLA, mentre non si è costituita la società [OSCURATO:PERSONA].8. Con la sentenza n. 1254 del 2024 la Corte d'appello di Roma, dopo ave-re preso atto dell'intervenuta novella legislativa di cui al d.lgs. 11 settem-bre 2020, n. 117/2020, di recepimento delle direttive UE 2018/851 e2018/852, che ha modificato l'art. 237 del T.U.A. (testo unico ambiente)affermava che la stessa, pur rilevante, non interferiva con la questionedevoluta con il gravame.Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/20269. All'esito dell'esame congiunto dei quattro motivi di appello, la Corte di-strettuale respingeva l'impugnazione.10. In particolare, il Giudice di secondo grado, dopo aver ricostruito lanormativa rilevante, che stante il lungo periodo di tempo considerato ri-comprendeva tanto la disciplina del decreto legislativo n. 22/1997, attua-tivo delle direttive 91/158/CEE sui rifiuti pericolosi e n. 94/82/CEE sugliimballaggi e rifiuti di imballaggi, che le norme dettate dal d.lgs. n. 152/2006, attuativo della direttiva del 2004/CE, che aveva introdotto il T.U.A.,confermava la correttezza della qualificazione operata dal primo Giudice.Riteneva cioè conforme al contenuto della disciplina l'operata qualificazio-ne delle merci prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA] come “imballaggi”, secondo una va-lutazione ex ante, cioè basata sulla funzione dei beni al momento della lo-ro produzione, come richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale,nonché come derivante dalle risultanze della c.t.u., da cui emergeva che ipredetti films erano prodotti in plastica ed erano utilizzati in genere perconfezionare, proteggere altri beni.11. La Corte territoriale osservava, ancora, che la natura di imballo deifilm prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] era confermata anche dal mancato inserimentodegli stessi tra gli esempi illustrativi degli articoli considerati “non imbal-laggi“ contenuti nell'allegato E, parte quarta del d.lgs. n. 152/2006, osser-vando che le pellicole di plastica trasparente sono menzionate proprio tragli esempi illustrativi degli articoli da imballaggio, essendo un elementochiaramente accessorio al prodotto non essenziale, che va qualificato aisensi dell'art. 218 del d.lgs. n. 151/2006 per la sua funzione esclusiva dicontenimento, di protezione e di preservazione della merce al fine dellasua consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore.12. Con ricorso notificato il 26/1/2024 il consorzio POLIECO ha impugnatoper cassazione la sentenza suddetta sulla base di due motivi, illustrati damemoria, cui resistono il consorzio CONAI con controricorso, pure illustra-Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026to da memoria, e il consorzio COREPLA con proprio controricorso, illustratoda memoria, mentre è rimasta intimata la società [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 237, comma 8, come modificato dal d. lgs. 3 settembre 2020 n.116 e dal d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 2013, per avere la Corte d'appello,modificando la sua precedente consolidata giurisprudenza - costituita dallesentenze n. 6364 del 2021 e n. 3413 del 2023 - ritenuto che il divieto deldoppio pagamento si applicherebbe solamente nei rapporti tra il consorzioex lege e i sistemi alternativi autorizzati nell'ambito dello stesso genere dirifiuti, formulando la conclusione sulla base dalla previsione normativaprecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 213 del 2022.13.1. Secondo il ricorrente, la formulazione dell'art. 237, comma 8 vigenteal momento della decisione della Corte d'appello prevedeva che il contri-buto ambientale versato “ad un sistema collettivo, ovvero ad un consorzioex lege o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggettamento del mede-simo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, ad altro contributoambientale”.13.2. Diversamente, la Corte d'appello avrebbe assunto la decisione nonsulla base della norma nel testo trascritto e vigente al momento della pro-nuncia, bensì sulla base della precedente versione, così trascurando che laratio dell'ottavo comma non era solo quella di evitare ostacoli e condotteostruzionistiche al regime della libera concorrenza tra i sistemi autonomied i consorzi ex lege e di risolvere eventuali contenziosi sorti sul punto traconsorzi nazionali ed i sistemi autonomi ed eliminare il contenzioso prece-dente, ma anche quello di rimediare ai contenziosi derivanti dalle duplica-zioni che si potessero verificare fra i medesimi consorzi ex lege nel caso dipagamento del contributo ambientale ad un consorzio ex lege piuttostoNumero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026che ad un altro, come nel caso del pagamento del contributo al POLIECOinvece che al CONAI.13.3. La censura è infondata.13.4. Il testo attuale dell'art. 237, comma 8 TUA, come cioè modificato dald.lgs. 116/20202 e dal d.lgs. 2013/2020, recita «Il contributo ambientaleversato in conformità alle disposizioni di cui ai titoli II e III della partequarta del presente decreto legislativo ad un sistema collettivo, ovvero adun consorzio ex lege o ad un sistema alternativo, esclude l'assoggetta-mento del medesimo bene, e delle materie prime che lo costituiscono, adaltro contributo ambientale previsto dalla parte quarta del presente decre-to legislativo. La presente disposizione si applica con efficacia retroattiva»(in corsivo il testo aggiunto dal Correttivo d.lgs. 213/2022).13.5. Come chiarito da questa Corte, esso va interpretato nel senso che«il versamento del contributo ambientale è liberatorio laddove un produt-tore abbia versato per un bene il contributo a un «sistema collettivo» - siaquesto un consorzio nazionale o un sistema autonomo - istituzionalmentedeputato allo smaltimento del rifiuto correlato a quella tipologia di prodot-to secondo le disposizioni di cui ai titoli II e III della Parte IV del d.lgs. n.152/ 2006, c.d. T.U.A., e non, invece, laddove il contributo sia stato ver-sato a consorzi nazionali o sistemi autonomi istituzionalmente deputati agestire tipologie di prodotti e di rifiuti diverse» (Cass. sez. I, n. 31537/2024).13.6. Non può dunque trovare condivisione la prospettazione del consorzioPOLIECO. In questo contesto, infatti, il nuovo comma 8 dell'art. 237 TUAnon ha affatto la portata invocata da POLIECO, ma è volto ad escludere laduplicazione della contribuzione ambientale sul «medesimo bene» nei rap-porti tra ciascun [OSCURATO:PERSONA] nazionale e sistemi c.d. «autonomi», ovveroquei sistemi collettivi costituiti dai produttori per la gestione dei rifiuti diquel bene, che, di default, rientrerebbero astrattamente nella competenzadel primo: statuendo, invero che «il contributo ambientale versato a un si-Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026stema collettivo esclude l'assoggettamento del medesimo bene e dellematerie prime che lo costituiscono ad altro contributo ambientale previstodalla parte quarta del presente decreto legislativo», la norma intende ri-solvere eventuali contenziosi sorti sul punto tra il «sistema autonomo» digestione dei rifiuti nel rapporto con il corrispondente [OSCURATO:PERSONA] nazionale,e non anche analogo contenzioso sorto nel rapporto con altri Consorzi na-zionali preposti alla gestione di tipologie di rifiuti completamente differen-ti: ratio e scopo che rende ragione della efficacia retroattiva espressamen-te riconosciuta dal legislatore alla disposizione in argomento.13.7. Questa Corte ha altresì sottolineato che “se in tal senso già potevadirsi deponessero il tenore letterale della previsione unitamente al criteriointerpretativo teleologico e quello sistematico, certamente, l'interventocorrettivo da ultimo effettuato dal legislatore con l'art. 7 de d.lgs. n. 213/2023 entrato in vigore ‒ con efficacia retroattiva espressa – il 16.6.2023,ha diradato ogni dubbio, e confermato la correttezza dell'interpretazioneinvocata da Conai. Ed infatti: a) già il tenore letterale della previsione –che testualmente esonera dall'assoggettamento «ad altro contributo am-bientale previsto dalla parte quarta del presente decreto legislativo» ilmedesimo prodotto per il quale sia stato già versato «il contributo am-bientale … ad un sistema collettivo» – induce a ritenere che detta ultimaespressione sia volta a identificare il «sistema autonomo» di gestione diun certo rifiuto nel rapporto con il corrispondente [OSCURATO:PERSONA] nazionale; b)a maggior ragione il criterio interpretativo teleologico, volto a ricostruire loscopo che il legislatore ha inteso perseguire con l'introduzione di tale arti-colo, non conduce a ravvisare nella norma in questione un principio di nebis in idem in materia di contribuzione ambientale atto ad escludere la le-gittimazione del Conai a chiedere il pagamento del contributo ambientalesu beni aventi natura di imballaggi in relazione ai quali l'impresa produttri-ce abbia discrezionalmente scelto di sottrarsi per pagare, invece, un altroConsorzio nazionale (o sistema collettivo autonomo corrispondente) depu-Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026tato a gestire tipologie di rifiuto diverse: sia perché proprio nel passaggiodella relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 116/2020 si afferma - conriferimento all'introduzione del comma 8 dell'art. 237 - «che la norma alcomma 8 recepisce anche la condizione numero 2 del parere della Com-missione XIII del Senato», e «si rende necessaria per risolvere definitiva-mente le contestazioni e il contenzioso in tema di pagamento del doppiocontributo ambientale da parte di sistemi collettivi per gli imballaggi (sot-tolineatura nel testo del ricorso)», il che inequivocabilmente induce a iden-tificare i «sistemi collettivi» di cui si parla con i sistemi c.d. «autonomi» digestione istituiti dai produttori degli «imballaggi» diversi dal [OSCURATO:PERSONA] na-zionale di riferimento (senza alcuna possibilità quindi di individuare in talepassaggio una volontà del legislatore di risolvere il contenzioso tra Con-sorzi destinati a trattare imballaggi e Consorzi – come PolieCo – che, perdefinizione (ex art. 234 T.U.A.), non è un sistema deputato ad occuparsidi imballaggi; sia perché ciò colliderebbe con la ratio dell'istituzione degliappositi consorzi nazionali o dei sistemi collettivi autonomi per la gestionedi specifiche tipologie di rifiuti, e con lo stesso principio generale della re-sponsabilità estesa del produttore, che chiama quest'ultimo a farsi caricodegli oneri anche finanziari generati dai rifiuti dei propri prodotti, che ver-rebbe evidentemente eluso ove si ammettesse che un operatore economi-co può versare il contributo ambientale a uno qualunque dei sistemi EPRregolati dalla parte IV del d. lgs. n. 152/2006, quand'anche diverso daquello al quale è tenuto a partecipare in considerazione dei beni o dei ma-teriali da esso prodotti o commercializzati, dovendosi invece considerareadempiuti i suoi obblighi economici, correlati alla gestione dei corrispon-denti rifiuti, solo laddove detto operatore economico versi il contributoambientale ad un compliance scheme a ciò specificamente deputato e per-ciò idoneamente attrezzato; diversamente opinando si violerebbero i prin-cipi dettati dall'Unione per una gestione improntata a criteri di efficienzaefficacia ed economicità e rispetto della parità di concorrenza, non foss'al-Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026tro perché il gestore EPR privato del contributo dovuto per i rifiuti trattatisarebbe forzato a far gravare i relativi oneri sugli altri suoi partecipanti, ilche creerebbe disparità di condizioni e comprometterebbe non solo le con-dizioni di effettiva e leale concorrenza tra operatori economici, e tra si-stemi EPR, ma anche la stessa tenuta dell'intero sistema di gestione dei ri-fiuti con grave pregiudizio per l'ambiente; infine anche sul piano sistema-tico la lettura della norma proposta da [OSCURATO:PERSONA] risulta corretta e condivisibilepoiché l'articolo 224 comma 9 T.U.A. («L'applicazione del contributo am-bientale CONAI esclude l'assoggettamento del medesimo bene e delle ma-terie prime che lo costituiscono ad altri contributi con finalità ambientaliprevisti dalla parte quarta del presente decreto o comunque istituiti in ap-plicazione del presente decreto»), non era volto a consentire a Conai ditrattenere le somme che gli fossero state erroneamente versate da partedi un'impresa produttrice di beni, anche in polietilene, che non fossero«imballaggi», bensì ad escludere che per il medesimo bene o in ragionedella materia prima dello stesso, un operatore che – in quanto produttoreo utilizzatore di «imballaggio» - avesse pagato per quel bene il contributoConai potesse essere chiamato a pagare «altri» contributi ambientali confinalità ambientali previsti dalla parte IV (ad esempio «anche» il contributoa PolieCo in ragione della materia in polietilene del bene costituente «im-ballaggio»); dunque non era affatto una norma che introduceva un privi-legio incostituzionale – come asserito da entrambi i resistenti – bensì unanorma volta a fare chiarezza e a delimitare l'ambito oggettivo di due si-stemi di gestione dei rifiuti, stabilendo di quali prodotti si debba occuparel'uno e di quali si deve occupare l'altro, onde evitare una doppia controcontribuzione a carico del produttore per il medesimo bene; tant'è che,non a caso, il decreto correttivo ha abrogato, sempre con effetto dal 16giugno 2023, l'art. 224, comma 9, poiché avendo chiarito – fornendone,sia pure non esplicitamente, un'interpretazione autentica – la portatadell'art. 237 comma 8 T.U.A. come diretto ad escludere la doppia contri-Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026buzione nell'ambito del medesimo settore di gestione e smaltimento dei ri-fiuti, ha reso inutile la sopravvivenza di quella specifica (cfr. Cass. 31547/2024)".13.8. Corretta è quindi l'osservazione della Corte territoriale circa lo scopodella norma e la sua applicazione in astratto.14. Passando al secondo motivo del ricorso deve darsi atto che con esso sideduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la viola-zione e falsa applicazione dell'art. 35 del d. lgs. 22/97, dell'art. 218 d.lgs.152/2006, dell'art. 3 della direttiva 94/62/CEE in relazione alla definizionelegale di bene e di imballaggio e degli artt. 132, 116 cod. proc. civ. in re-lazione all'art. 342 cod. proc. civ. nonché degli artt. 220, 224 e 234 TUA,per avere la Corte d'appello erroneamente qualificato come imballaggio ibeni prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA].14.1. Assume parte ricorrente che tale qualificazione non terrebbe contodel principio di diritto enunciato dalla Corte con la sentenza n. 12458/2023 e ribadito con l'ordinanza n. 2145/2024. Secondo tali pronunce “co-stituisce imballaggio ai fini dell'articolo 218 d.lgs. 152/2006 (TUA) il pro-dotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione dimercato”.14.2. La questione posta dal secondo motivo di ricorso è se la nozione diimballaggio sia da intendere in modo astratto desunta dalla cosa contenu-ta e protetta dal medesimo imballaggio, e perciò sulla base della merafunzione del contenere e proteggere, valutata ex ante, oppure dipendadalla funzione cui la cosa oggetto di imballaggio sia destinata e dunquedebba guardarsi al contenuto e non al contenitore.14.3. In particolare, secondo parte ricorrente non costituiscono imballaggii beni destinati ad essere utilizzati all'interno del ciclo produttivo.14.4. La censura appare fondata.14.5. Questa Corte ha chiarito che in tema di obblighi di dichiarazione e diversamento del contributo ambientale, ai fini dell'art. 218 del d.lgs. n. 152Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026del 2006, in attuazione della direttiva 94/62/CEE, costituisce imballaggio ilprodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazionedi mercato (così si esprime Cass. n. 12458/2023 e confermata da Cass. n.2145/2024).14.6. Prendendo le mosse dalla direttiva 94/62/CE, come modificata dalladirettiva n. 12 dell'11 febbraio 2004, l'art. 2, comma 1, prevede che «lapresente direttiva si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato nel-la Comunità e a tutti i rifiuti di imballaggio, utilizzati o prodotti da indu-strie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qual-siasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono».14.7. Prevedono inoltre i primi due commi del successivo art. 3 quantosegue: «ai sensi della presente direttiva s'intende per: 1) "imballaggio":tutti i prodotti composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a conteneree a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, aconsentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al con-sumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione. Anchetutti gli articoli "a perdere" usati allo stesso scopo devono essere conside-rati imballaggi».14.8. «L'imballaggio consiste soltanto di: a) "imballaggio per la vendita oimballaggio primario", cioè imballaggio concepito in modo da costituire nelpunto di vendita un'unità di vendita per l'utente finale o il consumatore; b)"imballaggio multiplo o imballaggio secondario", cioè imballaggio concepi-to in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di uncerto numero di unità di vendita indipendentemente dal fatto che sia ven-duto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto afacilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essererimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche; c) "imballaggio peril trasporto o imballaggio terziario", cioè imballaggio concepito in modo dafacilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità divendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e iNumero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026danni connessi al trasporto. L'imballaggio per il trasporto non comprende icontainer per i trasporti stradali, ferroviari e marittimi ed aerei; la defini-zione di "imballaggio" è basata inoltre sui criteri indicati qui di seguito. Gliarticoli elencati nell'allegato I sono esempi illustrativi dell'applicazione ditali criteri: i) sono considerati imballaggi gli articoli che rientrano nella de-finizione di cui sopra, fatte salve altre possibili funzioni dell'imballaggio, ameno che tali articoli non siano parti integranti di un prodotto e siano ne-cessari per contenere, sostenere o preservare tale prodotto per tutto il suociclo di vita e tutti gli elementi siano destinati ad essere utilizzati, consu-mati o eliminati insieme; ii) sono considerati imballaggi gli articoli proget-tati e destinati ad essere riempiti nel punto vendita e gli elementi usa egetta venduti, riempiti o progettati e destinati ad essere riempiti nel puntovendita, a condizione che svolgano una funzione di imballaggio; iii) i com-ponenti dell'imballaggio e gli elementi accessori integrati nell'imballaggiosono considerati parti integranti dello stesso. Gli elementi accessori diret-tamente fissati o attaccati al prodotto e che svolgono funzioni di imballag-gio sono considerati imballaggio a meno che non siano parte integrantedel prodotto e tutti gli elementi siano destinati ad essere consumati o eli-minati insieme». Ai fini dell'attuazione della direttiva è stato emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, ed in particolare gli artt. 34 ss. dedicati alla «gestionedegli imballaggi», riprodotti dagli artt. 217 ss. del d. lgs. n. 152 del 2006.14.9. L'art. 218 di quest'ultimo testo legislativo, per quanto qui rileva,prevede quanto segue: «si intende per: a) imballaggio: il prodotto, com-posto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinatemerci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire laloro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore oall'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli aperdere usati allo stesso scopo; b) imballaggio per la vendita o imballag-gio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto divendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; c) im-Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026ballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in mo-do da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo nu-mero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto co-me tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitareil rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimossodal prodotto senza alterarne le caratteristiche; d) imballaggio per il tra-sporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitarela manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodottifiniti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipliper evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi icontainer per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei; e) imballag-gio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato con-cepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suociclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito diriutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito. [……] 2. Ladefinizione di imballaggio di cui alle lettere da a) ad e) del comma 1 èinoltre basata sui criteri interpretativi indicati nell'articolo 3 della direttiva94/62/CEE, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE e sugli esem-pi illustrativi riportati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decre-to».15. In relazione al dubbio iniziale circa la nozione di imballaggio - se essasia da intendere in modo astratto sulla base della mera funzione del con-tenere e proteggere, valutata ex ante, ovvero se essa dipenda dalla fun-zione cui la cosa oggetto di imballaggio sia destinata e dunque debbaguardarsi al contenuto e non al contenitore – questa Corte con le pronun-ce richiamate dal ricorrente ha ritenuto che la formulazione letterale delladirettiva, ancor prima dell'attuazione di diritto interno, sia inequivoca nellaseconda direzione. Il riferimento costante alla nozione di «merce», cui sicorrela il richiamo agli «imballaggi immessi sul mercato nella Comunità»,alla «unità di vendita» ed al «punto di vendita», è inequivoco, e tale daNumero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026non lasciare dubbi sul piano semantico, alla cosa destinata alla circolazio-ne nel mercato. La nozione di merce è assunta nella sua latitudine astrattae formale, comprensiva di ogni contenuto, «dalle materie prime ai prodottifiniti», essendo naturalmente suscettibile di acquistare la valenza di mercenon solo il prodotto finito ma anche la materia prima.15.1. La direttiva è chiara nell'affermare che l'imballaggio «consiste sol-tanto di»: «imballaggio per la vendita», «imballaggio concepito in mododa costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numerodi unità di vendita», «imballaggio concepito in modo da facilitare la mani-polazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita». Non rilevadunque la funzione di contenente e protezione in sé, ma la destinazione diciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, siaquesto quello delle materie prime o quello dei prodotti finiti, ovvero quellodegli stadi intermedi fra queste due condizioni. Il riferimento agli imbal-laggi «utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi,servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello» nell'art. 2 della direttivaè tale da comprendere la generalità degli imballaggi, i quali siano tuttavia«immessi sul mercato nella Comunità», come recita la medesima disposi-zione, e dunque che si tratti di beni destinati alla circolazione di mercato.15.2. Il diritto interno va pertanto in tal senso interpretato e conseguen-temente la decisione impugnata che ha, invece, ritenuto secondo una va-lutazione ex ante basata sulla funzione dei beni al momento della loroproduzione, che i films prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] avessero natura di imbal-laggi, non è conforme al sopra richiamato criterio interpretativo e pertantova cassata con rinvio al giudice del merito per nuovo esame in conformitàai richiamati principi.16. In conclusione è accolto il secondo motivo del ricorso, respinto il pri-mo, cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dispo-sto il rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, ancheper la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 12576/2024Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 15392/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo, cassa lasentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corted'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudi-zio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteGuido Mercolino