CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2024
Cassazione n. 33235/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23349/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein [OSCURATO:PERSONA], N.12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende; -resistente - avente ad oggetto la correzione di errore materiale contenuto nell'ordinanzadella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE , n. 17104/2018 , depositata il28/06/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - viene chiesta la correzione dell'errore materiale della ordinanza n. 17104/2018 di questa Corte che liquidava nuovamente i compensi professionali degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari , erro ne amente distraendo tutte e quattro le fasi di giudizio in favore di tutti e tre i suddetti Avvocati, senza distinzione tra le prime tre fasi (due di merito e una di legittimità), per le quali risultavano essere antistatari i soli [OSCURATO:PERSONA] e Ferriolo, e l’ultima fase di legittimità, nella quale era presente anche l’[OSCURATO:PERSONA]; -ritenuto che trattasi di errore materiale (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12437 del 17/05/2017 Rv. 644292; Sez. U, Sentenza n. 16037 del 07/07/2010 Rv. 613868); -conseguentemente va disposta la correzione , come da proposta del relatore. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione ordina la correzione della ordinanza di questa Corte n. 17104 del 2018 aggiungendosi, a p. 4 in dispositivo, dopo l a frase « condanna il ministero alle spese di legittimità in euro 1.467», la seguente frase: « con distrazione dei compensi afferenti le due fasi di merito e la prima fase di legittimità in favore degli [OSCURATO:PERSONA] i o Abbate e [OSCURATO:PERSONA]; con distrazione dei compensi afferenti l’ultima fase di legittimità in favore degli [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]». Manda alla Cancelleria per le prescritte annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di co