CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15414/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, l'erronea applicazione della legge e la mancanza di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di evasione non sono consentiti in questa sede perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (la contestazione di circostanze di fatto ritenute in sentenza si risolve nel proporre una ricostruzione alternativa del fatto e finisce per sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in questa sede); considerato inoltre, che detti motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. in particolare, pag. 4 sulla sussistenza del reato di evasione e non di un mero ritardo e pag. 5 sulla insussistenza dei presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen.); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1 aprile 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] lo Angelo C stanzo [OSCURATO:PERSONA]• C [OSCURATO:PERSONA] .n 9ggi. 2 0 APIA 022