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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2010

ECLI:EU:T:2010:201
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005TJ0011_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame), in secondo luogo, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] intesa all’aumento di tale importo.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è respinto. 2) La domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA]Werke AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] AG sopporteranno le proprie spese ed il 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 10% delle proprie spese. 5) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0011_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa ad un procedimento a norma dell’art. 81 [CE] e dell’art. 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/E-1/38.069 – Tubi sanitari in rame), in secondo luogo, in subordine, domanda di riduzione dell’importo delle ammende inflitte da tale decisione alle ricorrenti e, in terzo luogo, domanda riconvenzionale della [OSCURATO:PERSONA] intesa all’aumento di tale importo. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è respinto. 2) La domanda riconvenzionale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA]Werke AG, la [OSCURATO:PERSONA] GmbH e la [OSCURATO:PERSONA] AG sopporteranno le proprie spese ed il 90% delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]. 4) [OSCURATO:PERSONA] sopporterà il 10% delle proprie spese. 5) Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2010 — Fons Iuris — Fons Iuris