CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22759/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINII; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 14 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Catania, in data 21 ottobre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di tentata rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi del reato impossibile, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, che in particolare, a pagina 3 della sentenza impugnata, ha ampiamente evidenziato le ragioni per le quali l'episodio contestato al capo A) non potesse essere ricondotto alla figura di cui all'art. 49 cod. pen., sottolineando come la condotta del prevenuto fosse in realtà idonea a cagionare l'evento, non avendo dunque fondamento le prospettazioni difensive riproposte nel ricorso; considerato che la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo alla gravità dei fatti, alla negativa personalità dell'imputato, gravato da altri precedenti penali, nonché all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, mia è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigiiano, Rv. 279549-02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci